AS 2002 701
Legge federale concernente l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
Legge federale concernente l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
dell’8 ottobre 1999
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:
I Le seguenti leggi sono modificate come segue:
1. Legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri
Ingresso ... visto l’articolo 69ter della Costituzione federale3; ...
Art. 1 La presente legge si applica ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea, ai loro familiari e ai lavoratori distaccati all’estero solo qualora l’Accordo del 21 giugno 19994 fra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non contenga alcuna disposizione derogatoria o la presente legge preveda uno statuto giuridico più vantaggioso.
Ex art. 1
3 Questa disposizione corrisponde all’articolo 121 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464)
1999-4595 701
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2. Legge federale del 16 dicembre 19835 sull’acquisto di fondi da parte
di persone all’estero
Ingresso data la competenza della Confederazione in materia di politica estera6 e visti gli arti- coli 64 e 64bis della Costituzione federale7; ...
Art. 5 cpv. 1 lett. a, abis e d
1 Sono considerate persone all’estero:
a. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea che non hanno il do- micilio legale ed effettivo in Svizzera; a.bis i cittadini di altri Stati esteri che non hanno il diritto di stabilirsi in Sviz- zera; d. le persone fisiche e giuridiche nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale, che non sono persone all’estero secondo le lettere a, abis e c, qualora acquistino un fondo per conto di persone all’estero.
Art. 7 lett. j Non sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione: j. i cittadini degli Stati membri della Comunità europea che, come frontalieri, acquistano un’abitazione secondaria nella regione del loro luogo di lavoro.
Art. 12 lett. d L’autorizzazione è negata in ogni caso se: d. l’acquirente di un’abitazione secondaria ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c, di un’abitazione di vacanza o di un’unità d’abitazione in un ap- parthotel, il suo coniuge o i suoi figli minori di 20 anni sono già proprietari di una tale abitazione in Svizzera;
Disposizioni finali della modifica dell’8 ottobre 1999 Le disposizioni finali della modifica del 30 aprile 19978 sono applicabili per analo- gia alla presente modifica.
5 RS 211.412.41 6 Questa disposizione di competenza generale trova riscontro nell’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 7 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 8 RU 1997 2086
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3. Legge federale del 19 dicembre 1877 9 sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera
Titolo della legge: Legge federale sulla libera circolazione del personale medico
Ingresso visto l’articolo 33 capoverso 2 della Costituzione federale10; ...
Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Formazione Sezione 1: Diplomi
Art. 1 Diploma federale È rilasciato un diploma federale nelle seguenti professioni mediche: a. medico; b. dentista; c. farmacista; d. veterinario.
Art. 2 Condizioni per il rilascio del diploma Il diploma federale è rilasciato a persone che: a. hanno seguito la formazione corrispondente in una università svizzera; e b. hanno superato gli esami federali.
Art. 2a Portata del diploma e uso del titolo 1 Il titolare del diploma federale di dentista, farmacista o veterinario ha il diritto di esercitare autonomamente la professione in tutta la Svizzera. 2 Il titolare del diploma federale di medico può praticare solamente sotto la sorve- glianza di una persona che possieda un corrispondente titolo federale di perfeziona- mento. 3 Il Consiglio federale disciplina l’uso del titolo conferito dal diploma federale per designare la professione.
9 RS 811.11 10 Questa disposizione corrisponde all’articolo 95 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Art. 2b Riconoscimento di diplomi esteri 1 Il Comitato direttore (art. 3) riconosce i diplomi esteri considerati equivalenti in virtù di un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato inte- ressato. 2 Un diploma estero riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti di un diplo- ma federale. 3 Se il diploma estero non è riconosciuto, il Comitato direttore decide a che condi- zioni può essere ottenuto il diploma federale.
Titolo prima dell’art. 3 Sezione 2: Esami
Art. 3, titolo e cpv. 2 secondo periodo Sorveglianza 2 ... La direzione e l’amministrazione di tutto quanto riguarda gli esami sottostanno alla sorveglianza del Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento).
Art. 4, titolo Nomina della commissione d’esame
Art. 5, titolo Composizione delle commissioni d’esame nonché luogo e lingua d’esame
Art. 6, titolo Regolamento d’esame
Capitolo 2: Perfezionamento Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 7 Titolo federale di perfezionamento 1 I titoli federali di perfezionamento sono rilasciati per la professione di medico. In altre professioni mediche essi sono rilasciati unicamente se la Svizzera si è obbligata a riconoscere titoli esteri di perfezionamento in queste professioni in virtù di accordi internazionali. 2 Il Consiglio federale stabilisce quali titoli federali di perfezionamento sono rila- sciati nei diversi campi.
3 Esso fissa per ogni titolo gli obiettivi di perfezionamento.
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4 Ogni titolo federale di perfezionamento è firmato da un rappresentante della Con- federazione e da un rappresentante dell’organismo responsabile del programma di perfezionamento.
Art. 8 Ammissione al perfezionamento 1 È ammesso al perfezionamento il titolare di un diploma federale nella professione corrispondente.
2 Non sussiste alcun diritto a un posto di perfezionamento.
Art. 9 Durata del perfezionamento 1 La durata del perfezionamento per l’ottenimento di un titolo federale di perfezio- namento è di due anni al minimo e di sei anni al massimo. 2 Nei campi altamente specializzati che richiedono conoscenze molto approfondite, grandissime capacità e abilità, la durata del perfezionamento può essere protratta fi- no a 10 anni. 3 In caso di perfezionamento a tempo parziale la durata è protratta di conseguenza.
4 Il Consiglio federale stabilisce:
a. la durata del perfezionamento per ogni titolo di perfezionamento; b. in che misura si può tener conto, per il rilascio di altri titoli di perfeziona- mento, di periodi di formazione seguiti per l’ottenimento di un titolo di per- fezionamento.
Art. 10 Riconoscimento di titoli esteri di perfezionamento 1 Il Comitato di perfezionamento riconosce i titoli esteri di perfezionamento la cui equivalenza è stabilita in un accordo relativo al reciproco riconoscimento concluso con lo Stato interessato e il cui titolare padroneggia una lingua nazionale. 2 Un titolo estero di perfezionamento riconosciuto esplica in Svizzera i medesimi effetti del titolo federale di perfezionamento corrispondente. 3 Se un titolo estero di perfezionamento non è riconosciuto, il Comitato di perfezio- namento stabilisce le condizioni di ottenimento del titolo federale di perfeziona- mento corrispondente.
Art. 11 Portata e uso del titolo di perfezionamento 1 Chi ha acquisito un titolo federale di perfezionamento in medicina ha il diritto di esercitare autonomamente la professione di medico in tutta la Svizzera. 2 Possono essere rilasciate autorizzazioni cantonali per l’esercizio autonomo della professione di medico unicamente a coloro che hanno acquisito un titolo federale di perfezionamento corrispondente. 3 Se decisa per sanzione amministrativa, la sospensione dell’autorizzazione canto- nale per l’esercizio autonomo della professione comporta per la sua durata il divieto
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di fregiarsi del titolo federale di perfezionamento. Peraltro, il Consiglio federale di- sciplina l’uso dei titoli federali di perfezionamento per designare la professione.
Sezione 2: Accreditamento dei programmi di perfezionamento
Art. 12 Principio Un titolo federale di perfezionamento è rilasciato unicamente se il perfezionamento si è svolto nel quadro di un programma accreditato dalla Confederazione.
Art. 13 Criteri di accreditamento Un programma di perfezionamento può essere accreditato se: a. l’organismo responsabile è un’associazione professionale a carattere nazio- nale o, eccezionalmente, un’altra organizzazione idonea; b. è idoneo al conseguimento degli obiettivi di perfezionamento fissati dal Consiglio federale per l’ottenimento dei titoli di perfezionamento in esso di- sciplinati; c. è accessibile in tutta la Svizzera; d. prevede un’efficace valutazione permanente e un’efficace valutazione con- clusiva delle conoscenze, delle capacità e delle abilità professionali delle persone che intendono perfezionarsi; e. include sia un insegnamento teorico sia una formazione pratica; f. il perfezionamento avviene in centri autorizzati a questo scopo dall’orga- nismo responsabile del programma di perfezionamento; g. è richiesta alle persone che intendono perfezionarsi nei centri di perfeziona- mento una collaborazione personale e l’assunzione di responsabilità; h. le persone che intendono perfezionarsi possono compensare almeno in parte i costi di perfezionamento con la collaborazione personale; i. l’accesso alla formazione è indipendente dall’appartenenza a un’associa- zione professionale; j. l’organismo responsabile del programma di perfezionamento può dimostrare di disporre delle strutture organizzative e delle procedure necessarie alla realizzazione degli obiettivi di perfezionamento; k. prevede un’istanza indipendente e imparziale che giudichi i ricorsi delle per- sone che intendono perfezionarsi o dei centri di perfezionamento in un pro- cedimento equo almeno nei casi di cui all’articolo 19; l. il perfezionamento si svolge in collaborazione con le università.
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Art. 14 Procedura di accreditamento
1 L’organismo responsabile del programma di perfezionamento fa domanda di ac-
creditamento al Dipartimento. 2 L’organismo di accreditamento allega alla domanda un rapporto in cui dimostra di soddisfare i criteri di accreditamento.
3 Il Dipartimento decide dopo aver sentito il Comitato di perfezionamento. Può:
a. autorizzare l’accreditamento per tutti i titoli disciplinati nel programma di perfezionamento o per alcuni di essi; b. vincolare l’accreditamento a oneri.
4 L’accreditamento è rilasciato per un periodo di sette anni.
5 Se rifiuta il rinnovo dell’accreditamento a un programma di perfezionamento, il Dipartimento disciplina lo statuto giuridico delle persone interessate che intendono perfezionarsi.
Art. 15 Controllo
1 Ogni modifica di un programma di perfezionamento accreditato va comunicata al
Dipartimento. 2 Se la modifica è contraria ai criteri di accreditamento il Dipartimento può imporre nuovi oneri. 3 Due anni dopo l’imposizione di oneri, l’organismo responsabile del programma di perfezionamento deve dimostrare al Dipartimento che gli oneri sono stati adempiti. Se gli oneri non sono più adempiti il Dipartimento può imporre nuovi oneri o, in ca- si gravi, revocare l’accreditamento. L’articolo 14 capoverso 5 è applicabile per ana- logia.
Sezione 3: Comitato di perfezionamento
Art. 16 Composizione e organizzazione 1 A richiesta del Dipartimento il Consiglio federale istituisce un Comitato di perfe- zionamento e ne nomina i membri. 2 Esso provvede affinché la Confederazione, i Cantoni e le università nonché le cer- chie professionali interessate siano adeguatamente rappresentati. 3 Il Comitato di perfezionamento si dà un regolamento interno che definisce in parti- colare la procedura decisionale. Il regolamento deve essere sottoposto per approva- zione al Dipartimento.
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Art. 17 Compiti
1 Il Comitato di perfezionamento ha i seguenti compiti:
a. consiglia il Dipartimento su questioni relative al perfezionamento; b. dà il suo parere in merito alle richieste di accreditamento; c. fa rapporto periodicamente al Dipartimento; d. decide in merito al riconoscimento di titoli di perfezionamento esteri; e. decide in che misura si può tenere conto, per un perfezionamento per il quale è rilasciato un titolo federale, di periodi di perfezionamento all’estero svolti da titolari di un diploma estero riconosciuto secondo l’articolo 2b.
2 Il Comitato di perfezionamento può proporre all’organismo responsabile di un
programma di perfezionamento accreditato misure volte al miglioramento della qua- lità del perfezionamento.
Capitolo 3: Aggiornamento
Art. 18 I titolari di diplomi e di titoli federali di perfezionamento sono tenuti ad approfondi- re, ampliare e migliorare le proprie conoscenze, capacità e abilità professionali, me- diante un aggiornamento permanente.
Capitolo 4: Protezione giuridica, sorveglianza e coordinamento Sezione 1: Protezione giuridica
Art. 19 Decisioni dell’organismo responsabile di un programma di perfezionamento L’organismo responsabile di un programma di perfezionamento accreditato prende decisioni secondo la legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura ammini- strativa relative a: a. la presa in considerazione di periodi di perfezionamento; b. l’ammissione all’esame finale; c. il superamento dell’esame finale; d. il rilascio di titoli di perfezionamento; e. il riconoscimento di centri di perfezionamento.
11 RS 172.021
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Art. 20 Commissione di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento
1 La Commissione di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento decide
su ricorsi contro decisioni: a. delle autorità federali; b. dell’organismo responsabile di un programma di perfezionamento accredi- tato.
2 Essa si compone di un presidente e di due vicepresidenti che dispongono di una
formazione giuridica e di un’esperienza di giudice nonché di sei periti. 3 Essa decide in modo definitivo su ricorsi concernenti esami e il riconoscimento di centri di perfezionamento. 4 Per quanto concerne i ricorsi contro decisioni in virtù degli articoli 14 e 15, la de- cisione spetta al presidente e ai due vicepresidenti della Commissione di ricorso. 5 Per il resto si applica la legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa.
Sezione 2: Sorveglianza
Art. 21 Il Consiglio federale vigila sull’esecuzione della presente legge.
Sezione 3: Coordinamento
Art. 22 1 Il Comitato direttore e il Comitato di perfezionamento coordinano le loro attività.
2 A questo scopo ognuno di essi delega almeno un rappresentante in seno all’altro comitato.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 23 Esecuzione Il Consiglio federale emana le prescrizioni di esecuzione.
Art. 24 Disposizioni transitorie della modifica dell’8 ottobre 1999 1 I titoli rilasciati fino all’entrata in vigore della presente modifica, che corrispondo- no a un titolo federale di perfezionamento, valgono a partire dall’entrata in vigore
12 RS 172.021
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della presente modifica come titoli federali di perfezionamento; il Consiglio federale ne allestisce l’elenco. 2 Il Consiglio federale può dichiarare accreditati i programmi di perfezionamento che già prima dell’entrata in vigore della presente modifica portavano al rilascio di titoli corrispondenti a un titolo federale di perfezionamento. Questo accreditamento speciale è valido tre anni. 3 I titolari di un diploma federale di medico che all’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di un’autorizzazione cantonale per l’esercizio autonomo della professione di medico hanno diritto di continuare a esercitare autonomamente la professione in tutta la Svizzera senza il titolo federale di perfezionamento. Chi non ha ottenuto un titolo di perfezionamento prima dell’entrata in vigore della pre- sente modifica riceve un titolo federale di perfezionamento che corrisponde alla sua formazione pratica e teorica. Il Consiglio federale disciplina i particolari.
4. Legge federale del 20 dicembre 194613 sull’assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti
Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale14; ...
Art. 2 cpv. 1 1 I cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri della Comunità europea, se vivo- no in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicu- rezza sociale e cessano di essere assicurati obbligatoriamente dopo un periodo di as- sicurazione ininterrotto di almeno cinque anni, possono aderire all’assicurazione fa- coltativa.
Art. 102 cpv. 2
2 L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico.
1 Gli enti pubblici partecipano come segue al finanziamento delle uscite annue del- l’assicurazione: a. la Confederazione assume il 16,36 per cento delle uscite complessive del- l’assicurazione, dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 1bis lettera a; devolve inoltre all’assicurazione il prodotto della tassa sulle case da gioco;
13 RS 831.10 14 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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b. i Cantoni assumono il 3,64 per cento delle uscite complessive dell’assi- curazione, dedotto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 1bis lettera b. 1bis L’assegno per grandi invalidi è finanziato:
a. per il 96,36 per cento dalla Confederazione; b. per il 3,64 per cento dai Cantoni. 2 Il Consiglio federale regola il calcolo dei contributi cantonali secondo i capover- si 1 e 1bis nello stesso modo come per l’assicurazione invalidità.
Parte terza: Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7115 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 199916 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7217 nella loro versio- ne aggiornata18.
Parte quarta: Ex parte terza
15 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo
all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 16 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 17 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 18 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... Presso l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, 3003 Berna, è possibile ottenere la versione provvisoria e consolidata del testo dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, con le modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio. Fa stato in ogni modo solo la versione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle CE.
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5. Legge federale del 19 giugno 195919 sull’assicurazione per l’invalidità
Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale20; ...
Art. 77 cpv. 2
2 L’assegno per grandi invalidi è finanziato esclusivamente dall’ente pubblico.
Art. 78 Contributi dell’ente pubblico
1 Al finanziamento delle uscite annue dell’assicurazione partecipano:
a. la Confederazione con il 37,5 per cento delle uscite complessive dell’as- sicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera a; b. i Cantoni con il 12,5 per cento delle uscite complessive dell’assicurazione; da questa quota viene detratto il contributo all’assegno per grandi invalidi secondo il capoverso 2 lettera b.
2 L’assegno per grandi invalidi è finanziato:
a. per l’87,5 per cento dalla Confederazione; b. per il 12,5 per cento dai Cantoni.
3 Gli articoli 104 e 107 capoverso 2 LAVS21 sono applicabili per analogia.
Parte quarta: Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7122 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 199923 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle
19 RS 831.20 20 Questa disposizione corrisponde agli articoli 111-113 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 21 RS 831.10 22 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 23 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464)
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persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7224 nella loro versio- ne aggiornata25.
Parte quinta: Ex parte quarta
6. Legge federale del 19 marzo 196526 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)
Ingresso visto l’articolo 34quater capoverso 7 della Costituzione federale e visto l’articolo 11 capoverso 1 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale27; ...
4. Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7128 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle
24 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 25 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 26 RS 831.30 27 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 112 capoverso 6 e 196 numero 10 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 28 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 29 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464)
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persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7230 nella loro versio- ne aggiornata 31.
Parte 5: Ex parte 4
7. Legge federale del 25 giugno 198232 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Ingresso visto l’articolo 34quater della Costituzione federale e visto l’articolo 11 delle disposi- zioni transitorie della Costituzione federale33; ...
Art. 56 cpv. 1 lett. g
1 Il fondo di garanzia:
g. per l’applicazione dell’articolo 89a, funge da organismo di collegamento con gli Stati membri della Comunità europea. Il Consiglio federale emana le prescrizioni d’esecuzione.
Parte settima: Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7134 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche
30 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 074 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 31 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 32 RS 831.40 33 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 196 numeri 10 e 11 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 34 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1).
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l’Accordo del 21 giugno 199935 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7236 nella loro versio- ne aggiornata37.
Parte ottava: Ex parte settima
8. Legge federale del 17 dicembre 199338 sul libero passaggio nella previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LFLP)
Ingresso visti gli articoli 34quater e 64 della Costituzione federale39; ...
Art. 5a Pagamento in contanti in Stati membri della Comunità europea 1 L’assicurato può esigere il pagamento in contanti dell’avere di vecchiaia accumu- lato sino al momento dell’uscita dall’istituto di previdenza conformemente all’arti- colo 15 della legge federale del 25 giugno 198240 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, soltanto se: a. lascia definitivamente la Svizzera, e b. non è più affiliato obbligatoriamente a un’assicurazione pensionistica di uno Stato membro della Comunità europea per i rischi di vecchiaia, morte e in- validità. 2 Il capoverso 1 entra in vigore cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo del 21 giugno 199941 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità euro- pea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
35 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 36 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 37 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 38 RS 831.42 39 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 111-113 e 122 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 40 RS 831.40 41 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464)
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Sezione 8: Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7142 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 199943 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7244 nella loro versio- ne aggiornata 45.
Sezione 9: Ex sezione 8
9. Legge federale del 18 marzo 199446 sull’assicurazione malattie
Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale47; ...
Art. 13 cpv. 2 lett. f
2 Gli assicuratori devono in particolare:
f. offrire l’assicurazione sociale malattie anche alle persone tenute ad assicu- rarsi che risiedono in uno Stato membro della Comunità europea; in casi particolari e su richiesta, il Consiglio federale può esonerare taluni assicu- ratori da questo obbligo.
42 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 43 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 44 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 45 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 46 RS 832.10 47 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Art. 61 cpv. 4 e 5 4 Per gli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea i premi sono calcolati in funzione dello Stato di residenza. Il Consiglio federale emana pre- scrizioni sulla determinazione e l’incasso dei premi di questi assicurati.
5 Ex cpv. 4
Titolo 6: Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7148 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 199949 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7250 nella loro versio- ne aggiornata51.
Titolo 7: Ex titolo 6
10. Legge federale del 20 marzo 198152 sull’assicurazione contro gli infortuni
Ingresso visto l’articolo 34bis della Costituzione federale53; ...
48 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 49 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 50 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 51 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 52 RS 832.20 53 Questa disposizione corrisponde all’articolo 117 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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Titolo decimo: Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7154 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Ac- cordo del 21 giugno 199955 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle per- sone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7256 nella loro versione aggiornata57.
Titolo undicesimo: Ex titolo decimo
11. Legge federale del 20 giugno 195258 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale59; ...
54 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 55 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 56 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 57 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 58 RS 836.1 59 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 104 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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V. Relazione con il diritto europeo Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7160 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Accordo del 21 giugno 199961 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7262 nella loro versio- ne aggiornata63.
VI. Ex V.
12. Legge federale del 25 giugno 198264 sull’assicurazione
contro la disoccupazione
Ingresso visti gli articoli 34novies e 34ter capoverso 1 lettere a ed e della Costituzione federa- ...
2bis I periodi durante i quali l’assicurato si è dedicato all’educazione di figli d’età inferiore ai 16 anni e quindi non ha svolto un’occupazione soggetta a contribuzione sono computati come periodo di contribuzione se gli assicurati:
60 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 61 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 62 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 63 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ... 64 RS 837.0 65 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 110 capoverso 1 lettere a e c e 114 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).
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a. al termine del periodo educativo sono costretti, per ristrettezze economiche, a intraprendere un’attività lucrativa dipendente; b. hanno trascorso il periodo educativo in Svizzera e tale periodo è durato più di 18 mesi entro il termine quadro di contribuzione.
1 Sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le persone che, en- tro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), durante oltre 12 mesi complessivamente, non sono state vincolate da un rapporto di lavoro per uno dei seguenti motivi e non han- no quindi potuto soddisfare i relativi obblighi: a. formazione scolastica, riqualificazione o perfezionamento, a condizione che durante almeno 10 anni siano state domiciliate in Svizzera; b. malattia, infortunio o maternità, a condizione che durante questo periodo siano state domiciliate in Svizzera; c. soggiorno in un istituto svizzero per l’esecuzione delle pene d’arresto o d’educazione al lavoro o in un istituto svizzero analogo. 2 Sono parimenti esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione le perso- ne che, in seguito a separazione o divorzio, invalidità o morte del coniuge oppure per motivi analoghi o a causa della soppressione di una rendita d’invalidità, sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente. Questa norma è applica- bile soltanto se l’evento corrispondente non risale a più di un anno e la persona inte- ressata dall’insorgere di questo evento era domiciliata in Svizzera. 3 Gli Svizzeri che rimpatriano dopo un soggiorno di oltre un anno in uno Stato che non è membro della Comunità europea sono esonerati per un anno dall’adem- pimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero. Alle stesse condizioni sono esonerati dall’adem- pimento del periodo di contribuzione i cittadini degli Stati membri della Comunità europea il cui permesso di domicilio non è scaduto. Il Consiglio federale stabilisce inoltre a quali condizioni gli stranieri domiciliati in Svizzera che non sono cittadini di uno Stato membro della Comunità europea e il cui permesso di domicilio non è scaduto, sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione se rientrano in Svizzera dopo un soggiorno all’estero di oltre un anno. 5bis Le persone che, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo in Svizzera, si metto- no a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un programma di occupazione temporanea durante il termine d’attesa secondo i capoversi 4 e 5. Il Consiglio federale determina conformemente all’articolo 75 i costi computabili per questi programmi.
Art. 18 cpv. 5 5 Il capoverso 4 si applica anche alle persone che percepiscono una prestazione di vecchiaia, sia che si tratti di una prestazione ordinaria o di una prestazione di pen- sionamento anticipato, da un’assicurazione estera obbligatoria o facoltativa per la vecchiaia.
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Titolo nono: Disposizioni finali Capitolo 4: Relazione con il diritto europeo
Art. 121 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7166 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche l’Ac- cordo del 21 giugno 199967 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle per- sone, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7268 nella loro versione aggiornata69.
Capitolo 5: Ex capitolo 4
Art. 122 Ex art. 121
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
66 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica- zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149 del 5 luglio 1971, p. 2) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1). 67 RS 0.142.112.681; RU ... (FF 1999 7464) 68 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27 marzo 1972, p. 1) (consolidato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, GU L 28 del 30 gennaio 1997, p. 1); modificato l’ultima volta dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999, GU L 38 del 12 febbraio 1999, p. 1. 69 RS 0.831.109.268.1/.11; RU ...
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.70 2 La presente legge, fatto salvo il n. 4 art. 2 cpv. 1 della LAVS del 20 dicembre 1946, entra in vigore il 1º giugno 2002.
3 L’art. 2 cpv. 1 non entra in vigore.
24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
70 FF 1999 7464