AS 2002 723
Ordinanza sul reclutamento
Ordinanza sul reclutamento (OREC)
del 10 aprile 2002
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 8 capoversi 1 e 2, 16 capoverso 2, 41 capoverso 3,
120 capoverso 1, 144 capoverso 1, 148h e 150 capoverso 1 della legge militare
del 3 febbraio 19951 (LM); visti gli articoli 19 capoverso 1 e 70 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno
19942 sulla protezione civile;
visto l’articolo 79 capoverso 1 della legge del 6 ottobre 19953 sul servizio civile, ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina il reclutamento:
a. degli uomini soggetti all’obbligo di leva; b. delle persone che si annunciano volontariamente per il servizio militare o il servizio di protezione civile; c. dei militari e dei militi della protezione civile in vista di determinati compiti e carriere; d. delle persone soggette all’obbligo di leva e dei militari che hanno presentato una domanda d’ammissione al servizio militare non armato. 2 Il reclutamento delle Svizzere e degli Svizzeri domiciliati all’estero è disciplinato dal decreto del Consiglio federale del 17 novembre 19714 concernente il servizio militare degli Svizzeri dell’estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza. 3 Il reclutamento delle candidate al Servizio della Croce Rossa è disciplinato dal- l’ordinanza del 19 ottobre 19945 sul Servizio della Croce Rossa.
RS 511.11
2001-0418 723
Ordinanza sul reclutamento RU 2002
Art. 2 Obiettivi del reclutamento Gli obiettivi del reclutamento sono: a. informare le giovani Svizzere e i giovani Svizzeri in merito all’esercito, al servizio militare, al servizio civile sostitutivo (servizio civile), alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare, al Servizio della Croce Rossa, alla prote- zione civile e al servizio di protezione civile; b. eseguire la prima registrazione dei dati delle persone soggette all’obbligo di leva; c. trattare gli annunci di volontari per il servizio militare o il servizio di prote- zione civile; d. verificare l’idoneità delle persone soggette all’obbligo di leva al servizio militare o al servizio di protezione civile; e. assegnare le persone soggette all’obbligo di leva all’esercito o alla protezio- ne civile oppure renderne possibile l’ammissione al servizio civile; f. rilevare il potenziale di base per funzioni di quadro nell’esercito o nella protezione civile; g. rendere possibile l’ammissione al servizio militare non armato; h. valutare l’idoneità di base dei volontari per impieghi nel servizio di promo- vimento della pace.
Art. 3 Centri di reclutamento 1 Il reclutamento è eseguito in centri di reclutamento regionali. Le ubicazioni dei centri di reclutamento regionali e le zone di reclutamento sono stabilite nell’alle- gato 1. 2 Il reclutamento per il servizio di promovimento della pace può essere eseguito in- tegralmente o parzialmente al di fuori dei centri di reclutamento.
Capitolo 2: Reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e delle Svizzere Sezione 1: Informazione preliminare e giornata informativa
Art. 4 Informazione preliminare 1 Nell’anno in cui compiono i 16 anni, tutti gli Svizzeri e tutte le Svizzere domici- liati in Svizzera ricevono dai Cantoni un’informazione preliminare scritta in merito agli obblighi e alle possibilità relativi alla prestazione del servizio nell’esercito, nel servizio civile, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa nonché in merito all’istruzione premilitare. 2 I Comuni forniscono gratuitamente ai Cantoni i dati personali necessari per la spe- dizione.
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Art. 5 Partecipazione alla giornata informativa 1 Vengono organizzate giornate informative per le seguenti persone, sempre che non abbiano ancora partecipato ad alcuna di tali giornate: a. le persone soggette all’obbligo di leva e le Svizzere che nell’anno in corso compiono i 18 anni; b. le persone soggette all’obbligo di leva più anziane e le Svizzere che si sono annunciate per il servizio militare, fino al limite massimo d’età stabilito dal- l’articolo 8 capoverso 2 LM; c. le persone soggette all’obbligo di leva e le Svizzere annunciatesi per il servi- zio militare che nell’anno in corso compiono i 17 anni e hanno presentato una domanda per l’assolvimento anticipato della scuola reclute.
2 Per le persone soggette all’obbligo di leva la partecipazione è obbligatoria.
Art. 6 Oggetto della giornata informativa 1 Nell’ambito della giornata informativa, i partecipanti sono informati segnatamente in merito: a. alle basi legali, ai compiti e agli impieghi dell’esercito, del servizio civile, della protezione civile e del Servizio della Croce Rossa; b. ai modelli di servizio, alle carriere dei quadri e alle possibilità professionali nell’esercito, nella protezione civile e nel Servizio della Croce Rossa; c. alla tassa d’esenzione dall’obbligo militare; d. allo svolgimento delle giornate di reclutamento. 2 Nell’ambito della giornata informativa sono rilevati i dati personali necessari in vista delle giornate di reclutamento, segnatamente: a. i dati relativi alla salute, mediante un questionario medico compilato in pre- cedenza; b. le date auspicate dai partecipanti per le giornate di reclutamento e l’inizio dell’istruzione militare. 3 Le persone soggette all’obbligo di leva ricevono il libretto di servizio durante la giornata informativa.
Sezione 2: Annunci di volontari
Art. 7 1 Le persone che desiderano annunciarsi volontariamente per il servizio militare o assoggettarsi volontariamente all’obbligo di prestare servizio di protezione civile presentano una domanda scritta al comando di circondario o all’ufficio competente in materia di protezione civile del loro Cantone di domicilio.
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2 In merito all’accoglimento della domanda decide:
a. il Gruppo del personale dell’esercito (GrpEs), per quanto riguarda il servizio militare; b. il Cantone, per quanto riguarda l’obbligo di prestare servizio di protezione civile.
3 La domanda è accolta se non vi si oppone alcun motivo valido. Sono considerati
motivi validi segnatamente: a. il superamento del limite massimo d’età stabilito dall’articolo 8 capoverso 2 LM al momento dell’annuncio oppure prima della partecipazione alle gior- nate di reclutamento; b. una manifesta inabilità al servizio; c. un motivo d’esclusione ai sensi degli articoli 21-23 LM; d. i bisogni dell’esercito o della protezione civile.
4 Le persone la cui domanda è accolta sono soggette all’obbligo di leva.
Sezione 3: Giornate di reclutamento
Art. 8 Chiamata Sono chiamate a partecipare alle giornate di reclutamento: a. tutte le persone soggette all’obbligo di leva che nell’anno in corso compiono i 19 anni; b. le persone soggette all’obbligo di leva più anziane, fino al limite massimo d’età stabilito dall’articolo 8 capoverso 2 LM, che non hanno ancora assolto, o non hanno assolto completamente, le giornate di reclutamento; c. le persone soggette all’obbligo di leva più giovani, che hanno compiuto i
18 anni e desiderano assolvere anticipatamente la scuola reclute.
Art. 9 Differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento 1 Le domande per il differimento della partecipazione alle giornate di reclutamento sono presentate al comando di circondario del Cantone di domicilio. 2 Se la domanda di differimento è accolta, deve essere contemporaneamente stabilita una nuova data per la partecipazione alle giornate di reclutamento.
Art. 10 Durata e computo 1 Le giornate di reclutamento durano tre giorni al massimo, compreso il viaggio di andata e di ritorno. Per gli esami attitudinali e gli esami speciali è possibile prolun- garle di due giorni al massimo. 2 Le giornate di reclutamento sono considerate come servizio d’istruzione o servizio civile.
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3 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina: a. quali persone soggette all’obbligo di leva debbano essere licenziate prima che le tre giornate siano concluse; b. il computo di giorni di viaggio supplementari per il viaggio di andata e di ritorno.
Art. 11 Oggetto delle giornate di reclutamento Durante le giornate di reclutamento: a. è valutato il profilo attitudinale delle persone soggette all’obbligo di leva; b. è svolta l’inchiesta federale per i giovani; c. sono fornite informazioni in merito all’istruzione dei quadri e alle funzioni di quadro dell’esercito e della protezione civile; d. le persone soggette all’obbligo di leva sono assegnate all’esercito o alla protezione civile oppure sono affidate alle autorità d’ammissione al servizio civile o sono dichiarate inabili al servizio; e. sono stabiliti la data d’inizio e il luogo dell’istruzione militare, dell’istru- zione di protezione civile o del primo servizio civile.
Art. 12 Profilo attitudinale 1 Per il rilevamento del loro profilo attitudinale, le persone soggette all’obbligo di leva sono sottoposte a esami e accertamenti riguardanti: a. il loro stato di salute; b. le loro attitudini fisiche; c. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità; d. la loro psiche; e. la loro competenza sociale; f. il loro potenziale di base per funzioni di quadro. 2 Per funzioni speciali è possibile eseguire ulteriori esami attitudinali ed esami spe- ciali.
3 Il DDPS disciplina i contenuti degli esami.
Art. 13 Idoneità al servizio 1 Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, soddisfa i requisiti per il servizio militare è abile al servizio militare. 2 Chi, sulla base del proprio profilo attitudinale, non soddisfa i requisiti per il servi- zio militare, ma soddisfa i requisiti per il servizio di protezione civile, è idoneo al servizio di protezione civile.
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3 È dichiarato inabile al servizio chi non soddisfa né i requisiti per il servizio milita- re né quelli per il servizio di protezione civile. 4 La valutazione dell’idoneità medica al servizio militare o al servizio di protezione civile si fonda sull’ordinanza del 9 settembre 19986 concernente l’apprezzamento medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio nonché sull’or- dinanza del 19 ottobre 19947 sull’apprezzamento medico delle persone obbligate a servire nella protezione civile.
Art. 14 Assegnazione delle persone soggette all’obbligo di leva 1 Sono assegnate all’esercito le persone abili al servizio militare; è fatta salva l’am- missione al servizio civile. 2 Sono assegnate alla protezione civile le persone idonee al servizio di protezione civile. 3 I volontari sono assegnati all’organizzazione per la quale sono stati dichiarati ido- nei al servizio e si sono annunciati.
Art. 15 Assegnazione a una funzione 1 Alla fine delle giornate di reclutamento le persone soggette all’obbligo di leva as- segnate all’esercito sono assegnate a una funzione militare. Per l’assegnazione sono considerati: a. il profilo attitudinale della persona soggetta all’obbligo di leva; b. il profilo delle esigenze delle singole funzioni militari; c. i bisogni dell’esercito; d. nella misura del possibile, gli interessi della persona soggetta all’obbligo di leva. 2 L’assegnazione avviene sulla base di un colloquio di reclutamento tra la persona soggetta all’obbligo di leva e un rappresentante del centro di reclutamento, durante il quale le possibilità di assegnazione sono discusse in funzione dei pertinenti criteri. 3 L’assegnazione, la data d’inizio e il luogo dell’istruzione sono comunicati per scritto alla persona soggetta all’obbligo di leva immediatamente dopo il colloquio di reclutamento.
4 L’assegnazione a una funzione della protezione civile si fonda sulla legge del
17 giugno 1994 sulla protezione civile e sulle relative disposizioni esecutive.
6 RS 511.12 7 RS 522.5
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Sezione 4: Chiamata in servizio per la scuola reclute
Art. 16
1 Il GrpEs provvede alla chiamata in servizio per la scuola reclute.
2 Le domande di differimento della scuola reclute sono presentate al comando di
circondario del Cantone di domicilio. 3 Il GrpEs decide in merito alla domanda di differimento. Se essa è accolta, deve essere contemporaneamente stabilita una nuova data per la scuola reclute. 4 Del rimanente, per il differimento della scuola reclute sono applicabili le prescri- zioni dell’ordinanza del 20 settembre 19998 sui servizi d’istruzione.
Capitolo 3: Servizio militare non armato per motivi di coscienza Sezione 1: Domanda
Art. 17 Presentazione della domanda 1 Le persone soggette all’obbligo di leva e le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che non possono conciliare il servizio militare armato con la pro- pria coscienza presentano per scritto al comando di circondario del Cantone di do- micilio una domanda d’ammissione al servizio militare non armato. 2 Le persone soggette all’obbligo di leva devono presentare la domanda al più tardi un mese prima delle giornate di reclutamento; le persone soggette all’obbligo di pre- stare servizio militare, al più tardi tre mesi prima del prossimo servizio militare.
Art. 18 Contenuto della domanda 1 Nella domanda, il richiedente deve dichiarare esplicitamente di voler prestare ser- vizio militare non armato. Espone le ragioni personali per le quali la sua coscienza gli impedisce di prestare il servizio militare armato.
2 Alla domanda deve allegare:
a. un curriculum vitae dettagliato; b. un estratto del casellario giudiziale centrale aggiornato; c. il libretto di servizio; d. le dichiarazioni e le valutazioni che rappresentanti di autorità statali o eccle- siastiche, comunità religiose o altre persone che lo conoscono personalmente hanno rilasciato sul suo comportamento; e. un certificato di buona condotta allestito dal comandante sotto i cui ordini ha compiuto l’ultimo servizio militare.
8 RS 512.21
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Art. 19 Effetti della domanda 1 Chi ha presentato la domanda entro il termine stabilito presta servizio militare senz’arma ed è dispensato dal tiro obbligatorio fuori del servizio, fintanto che la de- cisione sulla sua domanda non sia passata in giudicato. Rimane tuttavia obbligato a partecipare alle ispezioni.
2 L’autorità incaricata dei controlli ordina la dispensa dal tiro obbligatorio.
3 Chi presenta la propria domanda in ritardo oppure durante un servizio militare è tenuto a prestare servizio militare con l’arma, fintanto che la sua domanda non sia stata accolta.
Sezione 2: Trattazione della domanda
Art. 20 Autorità di decisione 1 Per ogni centro di reclutamento è istituita un’autorità di decisione comprendente:
a. il comandante del centro di reclutamento o il suo supplente; b. un comandante di circondario della zona di reclutamento interessata o il suo supplente; c. un medico. 2 L’autorità di decisione è presieduta dal comandante del centro di reclutamento o dal suo supplente.
Art. 21 Procedura 1 La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa, nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversa- mente. 2 L’autorità di decisione sente i richiedenti. Può chiedere informazioni, documenti e rapporti supplementari. 3 I richiedenti devono comparire personalmente davanti all’autorità di decisione. Possono farsi accompagnare da un assistente. 4 Le udienze e le deliberazioni non sono pubbliche. L’assistente non può intervenire al posto del richiedente.
5 Le procedure d’autorizzazione e di ricorso dinnanzi al DDPS sono gratuite. Non
sono versate ripetibili. 6 L’autorità di decisione notifica verbalmente e per scritto la decisione ai richiedenti con una breve motivazione.
9 RS 172.021
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Art. 22 Ricorso 1 Contro la decisione può essere presentato ricorso al DDPS entro 30 giorni dalla notifica scritta.
2 Per istruire i ricorsi, il DDPS costituisce commissioni di periti.
3 Su proposta delle autorità militari cantonali, esso nomina i membri della commis- sione per un periodo di quattro anni.
4 La decisione sul ricorso è definitiva.
Sezione 3: Effetti dell’autorizzazione
Art. 23 Incorporazione Chi è stato ammesso a prestare il servizio militare non armato è assegnato a una fun- zione che non richiede il porto di un’arma personale.
Art. 24 Istruzione alle armi 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare non armato non sono istruite all’impiego o alla manutenzione di armi.
2 Per evitare pericoli, sono tuttavia istruite sul modo di assicurare le armi.
Art. 25 Riarmamento Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare non armato possono, più tardi, chiedere al comando di circondario del Cantone di domicilio, all’attenzione del GrpEs, di prestare servizio militare con l’arma.
Capitolo 4: Rilevamento dell’idoneità per funzioni di quadro e per il servizio di promovimento della pace
Art. 26 1 Per il rilevamento dell’idoneità di base per una funzione di quadro dell’esercito o per il servizio di promovimento della pace, i candidati sono sottoposti a esami o ac- certamenti riguardanti: a. il loro stato di salute; b. le loro attitudini fisiche; c. le loro attitudini intellettuali e la loro personalità; d. la loro psiche; e. la loro competenza sociale.
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2 Il DDPS disciplina i contenuti degli esami e degli accertamenti. Può ordinare ulte- riori esami e accertamenti necessari per l’impiego speciale nel servizio di promovi- mento della pace. 3 I Cantoni possono far partecipare i candidati a funzioni di quadro della protezione civile agli esami e agli accertamenti di cui al capoverso 1. 4 I giorni necessari al rilevamento dell’idoneità per una funzione di quadro, nei quali i candidati devono presentarsi personalmente, sono considerati come servizio d’istruzione, eccezion fatta per il rilevamento dell’idoneità alla funzione di quadro a contratto temporaneo. 5 I giorni necessari per il rilevamento dell’idoneità al servizio di promovimento della pace non sono considerati come servizio d’istruzione o servizio civile.
Capitolo 5: Trattamento dei dati
Art. 27 1 Il trattamento dei dati per il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e per le funzioni di quadro dell’esercito è basato sul Sistema di gestione del perso- nale dell’esercito (PISA). 2 Il trattamento dei dati in dettaglio è disciplinato nell’ordinanza del 7 dicembre 199810 sui controlli militari e nell’ordinanza del 19 ottobre 199411 sui controlli nella protezione civile. 3 Il trattamento dei dati relativi al reclutamento per il servizio di promovimento della pace è disciplinato: a. nell’ordinanza del 24 aprile 199612 sull’impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici; b. nell’ordinanza del 26 febbraio 199713 sul servizio di promovimento della pace. 4 Il trattamento dei dati per la protezione civile è disciplinato nell’ordinanza del 19 ottobre 199414 sui controlli nella protezione civile.
Capitolo 6: Disposizioni finali
Art. 28 Esecuzione 1 Il DDPS provvede al reclutamento e ne disciplina l’esecuzione. Può incaricare gli organi di reclutamento di emanare istruzioni.
10 RS 511.22 11 RS 521.5 12 RS 172.221.104.4 13 RS 172.221.104.41 14 RS 521.5
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2 Esso regola segnatamente il passaggio dal sistema di reclutamento precedente al nuovo sistema di reclutamento secondo la presente ordinanza, fino alla disponibilità operativa integrale dei centri di reclutamento. 3 Per quanto riguarda il servizio civile, l’esecuzione avviene d’intesa con il Diparti- mento competente. 4 I Cantoni provvedono alla registrazione delle persone soggette all’obbligo di leva nel controllo militare. Organizzano l’informazione preliminare e la giornata infor- mativa destinata alle persone soggette all’obbligo di leva e convocano quest’ultime alle giornate di reclutamento.
Art. 29 Abrogazione e modifica del diritto vigente
1 Sono abrogate:
a. l’ordinanza del 17 agosto 199415 concernente il reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva; b. l’ordinanza del 16 settembre 199616 sul servizio militare non armato per motivi di coscienza.
2 Le modifiche del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato 2.
Art. 30 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2002.
10 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
15 RU 1994 2446, 1996 2676 3270, 1999 2893, 2000 1227 16 RU 1996 2676
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Allegato 1 (Art. 3 cpv. 3)
Ubicazioni dei centri di reclutamento e zone di reclutamento
N. Ubicazione Lingua Zona di reclutamento
1 Losanna VD Francese Tutti i francofoni
2 Sumiswald BE Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Berna,
Friburgo, Vaud, Vallese, Neuchâtel, Ginevra e Giura
3 Steinen SZ / Nottwil LU Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Lucerna,
Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Zu- e go e Ticino
Losone TI Italiano Tutti gli italofoni
4 Windisch AG Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Soletta,
Basilea Città, Basilea Campagna e Argovia
5 Rüti ZH Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Zurigo,
Sciaffusa e Turgovia
6 Mels SG Tedesco Germanofoni dei Cantoni di Glarona,
Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo e Grigioni
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Allegato 2 (Art. 29 cpv. 2)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 13 dicembre 1999 17 sull’organizzazione del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)
Art. 7 lett. a n. 1 Allo Stato maggiore generale sono subordinati con le funzioni e com- petenze seguenti: a. il Gruppo del personale dell’esercito:
1. amministra le risorse dell’esercito in materia di personale
ed è responsabile per la gestione dell’intero processo dal reclutamento delle persone soggette all’obbligo di leva e delle persone che si annunciano volontariamente per pre- stare servizio militare fino al loro licenziamento dal- l’esercito,
2. Ordinanza del 21 ottobre 1987 18 sul promovimento della ginnastica
e dello sport
Art. 35 cpv. 2 2 Tratta, per la Confederazione, tutti i problemi inerenti alla ginnastica e allo sport. Dirige il movimento G+S. In collaborazione con il Gruppo del personale dell’esercito partecipa all’esame delle attitudini fisiche nell’ambito del reclutamento.
3. Ordinanza del 9 settembre 1998 19 concernente l’apprezzamento
medico dell’idoneità al servizio e dell’idoneità a prestare servizio
Art. 9 cpv. 2 e 3 2 I requisiti da soddisfare sono stabiliti dal Gruppo del personale dell’esercito in collaborazione con il Gr san. 3 La decisione concernente l’idoneità al servizio spetta esclusivamente alla Commis- sione per la visita sanitaria (CVS).
17 RS 172.214.1 18 RS 415.01 19 RS 511.12
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Ordinanza sul reclutamento RU 2002
Art. 14 cpv. 2 lett. a
2 Il Gr san si procura i dati presso:
a. le persone soggette all’obbligo di leva, distribuendo un questionario medico alla giornata informativa;
Art. 16 cpv. 1 lett. a e b frase introduttiva Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 18 cpv. 1 1 I dati sanitari sono conservati dal Gr san almeno per 10 anni dalla data della loro acquisizione o dal proscioglimento della persona interessata dall’obbligo di prestare servizio.
Art. 22 lett. a Il presidente della CVS comunica le infrazioni disciplinari commesse da persone soggette all’obbligo di leva o all’obbligo di prestare servizio militare agli organi se- guenti: a. nel caso di persone soggette all’obbligo di leva e di militari non istruiti: all’ufficiale di reclutamento, all’attenzione dell’autorità competente;
Art. 25 cpv. 1 lett. a
1 Vi sono le seguenti CVS:
a. CVSR: CVS per le persone soggette all’obbligo di leva e i militari non istruiti; di regola, è istituita una CVSR per ogni centro di reclutamento.
Art. 40 cpv. 1 lett. a n. 2-3, lett. b n. 2-5, lett. c n. 2-4 e 6 Abrogati
Art. 40 cpv. 3 3 Prima di prendere la decisione «Abile, inabile al servizio d’avanzamento», il presi- dente della CVS prende sempre contatto con l’ufficiale di reclutamento.
Art. 41 Cambiamento di funzione e d’attribuzione
1 Concerne soltanto il testo tedesco e francese.
2 L’ufficiale di reclutamento procede all’attribuzione della persona soggetta
all’obbligo di leva a un’Arma e a una funzione appropriate. Per i militari ordina, se necessario, il cambiamento della funzione e dell’attribuzione. A tale scopo, tiene in considerazione:
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a. il profilo attitudinale della persona interessata; b. il profilo delle esigenze delle singole funzioni militari; c. i bisogni dell’esercito; d. gli interessi della persona interessata, nella misura del possibile.
Appendice 2 lett. A n. 2-3, B n. 2-5, C n. 2-4 e 6 Abrogati
4. Ordinanza del 20 settembre 1999 20 concernente la durata
dell’obbligo di prestare servizio militare, i servizi d’istruzione nonché le promozioni e mutazioni nell’esercito
Art. 2 cpv. 1 lett. b
1 L’ordinanza è applicabile:
b. agli Svizzeri e alle Svizzere che si annunciano volontariamente per il servi- zio militare e soggetti in seguito all’obbligo di prestare servizio militare;
Art. 4 cpv. 2 2 Chi è reclutato per la prima volta nell’anno civile in cui compie i 20 anni, o più tardi, è soggetto all’obbligo di prestare servizio militare dalla data delle giornate di reclutamento.
Art. 45 cpv. 2 lett. d 2 Un differimento o l’anticipazione del servizio per motivi militari può essere ordi- nato, segnatamente: d. quando mancano le piazze per l’istruzione nelle scuole reclute per le reclute del 20° anno d’età.
Art. 60 cpv. 1-4 1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell’anno in cui compiono il 20° anno di età.
2 Concerne soltanto il testo tedesco.
3 Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute già
nell’anno in cui compiono il 19° anno di età. 4 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare reclutate nel loro 19° anno di età possono differire la scuola reclute al più tardi fino all’anno in cui compiono i 23 anni.
20 RS 512.21
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Appendice 6 Competenza e procedura per la chiamata Sezione 2: Competenza e procedura N . 1 colonne 2 e 4
2 4
GrpEs1 GrpEs
Appendice 7 Procedura e competenze per il differimento del servizio e il servizio anticipato N. 1 colonne 3, 4, 5 e 7
3 4 5 7 GrpEs Abrogato GrpEs 1) ...
5. Ordinanza del 16 novembre 1994 21 sull’organizzazione dell’esercito
(OOE)
Art. 12 cpv. 3 3 Un passaggio dal Servizio della Croce Rossa all’esercito è possibile soltanto attra- verso il reclutamento ordinario per i futuri militari donne.
Art. 35 cpv. 2 lett. f 2 Il Gruppo del personale dell’esercito dello Stato maggiore generale (Gr Pers Es) pianifica e gestisce gli effettivi del personale dell’esercito; esso svolge segnatamente i seguenti compiti: f. fissa ogni anno, per le singole funzioni, il fabbisogno di reclute che devono essere reclutate nei centri di reclutamento (registro dei contingenti).
6. Ordinanza del 19 ottobre 1994 22 sulla protezione civile
Art. 19b Annuncio delle Svizzere per il servizio di protezione civile 1 Le Svizzere che intendono assoggettarsi volontariamente all’obbligo di prestare servizio di protezione civile presentano una domanda scritta all’ufficio competente in materia di protezione civile del loro Cantone di domicilio.
21 RS 513.11 22 RS 520.11
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2 L’ufficio competente in materia di protezione civile del Cantone di domicilio deci- de, in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 aprile 200223 sul re- clutamento, in merito all’accoglimento della domanda.
3 Le Svizzere le cui domande sono accolte sono soggette all’obbligo di leva.
Art. 19c Gestione della prima istruzione nella protezione civile Ogni anno, i Cantoni comunicano all’Ufficio federale della protezione civile, per ciascuna funzione di base, il numero necessario di persone obbligate a prestare ser- vizio di protezione civile nell’anno successivo.
7. Ordinanza del 10 novembre 1993 24 sull’assicurazione militare
(OAM)
Art. 28 cpv. 1 1 Gli organi militari competenti rendono attenti i reclutandi al momento dell’infor- mazione preliminare o alla giornata informativa che, prima delle giornate di reclu- tamento, possono sottoporsi a una visita medica a carico dell’assicurazione militare ai sensi dell’articolo 63 della legge.
8. Ordinanza del 24 dicembre 1959 25 sulle indennità per perdita di
guadagno (OIPG)
Titolo prima dell’art. 12b III. Indennità per le giornate di reclutamento e i servizi di avanzamento
Art. 12b Giornate di reclutamento L’indennità giornaliera di base è calcolata, per la durata delle giornate di recluta- mento, in base all’articolo 9 della legge federale del 25 settembre 195226 sulle in- dennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.
3341
23 RS 511.11; RU 2002 723 24 RS 833.11 25 RS 834.11 26 RS 834.1
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