AS 2003 1202
Protocollo addizionale all'Accordo dell'11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale
Traduzione1
Protocollo addizionale all’Accordo dell’11 maggio 1998 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese relativo alla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale
Concluso il 28 gennaio 2002 Entrato in vigore il 28 gennaio 2002
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati «le Parti», in applicazione, da un lato, dell’Accordo dell’11 maggio 19982 tra il Governo della Repubblica francese e il Consiglio federale svizzero sulla cooperazione transfronta- liera in materia giudiziaria, di polizia e doganale (qui di seguito: «accordo sulla cooperazione») e visto, dall’altro, l’Accordo bilaterale del 28 ottobre 19983 relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare (qui di seguito: «accordo sulla riammissione»), desiderosi di promuovere lo sviluppo di tale cooperazione, in particolare nell’ambito dello scambio d’informazioni e della riammissione delle persone in situazione irregolare, hanno convenuto quanto segue:
Titolo I Istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale
Art. 1 Ubicazione
1 Un centro di cooperazione di polizia e doganale (di seguito «centro comune») è
istituito in territorio svizzero, nel sito aeroportuale di Ginevra-Cointrin, Comune di Meyrin, conformemente al piano d’ubicazione4 che figura nell’allegato del presente protocollo addizionale. Il centro comune accoglie gli agenti che rappresentano i servizi delle due Parti menzionate all’articolo 1 dell’accordo sulla cooperazione (di seguito «i servizi»).
2 Conformemente all’articolo 12 capoverso 2 dell’accordo sulla cooperazione, il
numero e la sede dei centri comuni possono essere ulteriormente modificati
RS 0.360.349.11
1 Dal testo originale francese (RO 2003 1202)
2 RS 0.360.349.1 3 RS 0.142.113.499 4 Il piano d’ubicazione non è pubblicato. È depositato presso l’Ufficio federale della polizia, Divisione intervento e pianificazione, 3003 Berna.
1202 2002-0161
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mediante uno scambio di note. Le disposizioni del presente protocollo addizionale si applicano mutatis mutandis ai centri comuni istituiti successivamente.
Art. 2 Organizzazione
1 Un edificio di proprietà della Repubblica e del Cantone di Ginevra è messo a
disposizione per accogliere il centro comune di Ginevra-Cointrin. Le spese di co- struzione e di mantenimento di ogni centro sono suddivise in parti uguali tra le Parti, conformemente all’articolo 11 capitolo 3 dell’accordo sulla cooperazione. Un rego- lamento finanziario è stabilito per ogni centro comune. 2 I servizi si assumono per intero le spese d’installazione della burotica, della tele- matica e dell’informatica assegnate ai loro agenti. Le spese legate all’acquisto di beni mobili di vario genere destinati ai locali comuni sono ripartite a metà tra i servizi di entrambe le Parti. 3 Gli stipendi e le spese di rappresentanza degli agenti e altri esborsi legati alla gestione del personale sono a carico esclusivo dello Stato a cui competono. 4 Ciascuna Parte designa, in base a ciò che la concerne e secondo le proprie modali- tà, un coordinatore delle autorità nazionali che partecipa alle attività del centro comune. I coordinatori vigilano al fine di garantire il funzionamento della loro parte nazionale del centro comune e prendono di comune accordo tutte le disposizioni necessarie all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività in corso del centro comune. In loro assenza, un sostituto assicura tale funzione. 5 Il funzionamento del centro comune è regolato da un accordo comune tra i coordi- natori. Essi elaborano insieme un regolamento interno. I coordinatori gestiscono un segretariato comune nel quale sono impiegati gli agenti messi a disposizione dalle due Parti. 6 All’interno dei locali dei centri comuni destinati esclusivamente al loro uso, gli agenti dello Stato limitrofo sono autorizzati a far osservare la disciplina. A tale fine possono, in caso di necessità, ricorrere all’assistenza degli agenti dello Stato di soggiorno. 7 L’elenco degli agenti e degli impiegati nonché i compiti e le missioni attribuiti a ciascun servizio rappresentato nei centri comuni sono stabiliti e armonizzati dai coordinatori delle due Parti. 8 Per garantire l’efficacia dei controlli e della cooperazione, i centri comuni funzio- nano di principio 24 ore su 24. Le ore di presenza sono fissate di comune accordo tra i servizi competenti e si possono adattare a seconda delle necessità.
Art. 3 Compiti
1 I servizi dei centri comuni si prefiggono segnatamente i seguenti obiettivi:
a. il buon funzionamento della cooperazione transfrontaliera e degli scambi d’informazioni in materia di polizia e doganale nei limiti fissati all’artico- lo 15 dell’accordo sulla cooperazione;
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b. il sostegno di operazioni che coinvolgono i servizi delle due Parti, in parti- colare le operazioni transfrontaliere d’osservazione e d’inseguimento di cui agli articoli 7 e 8 dell’accordo sulla cooperazione; c. la coordinazione di misure comuni di sorveglianza nella zona di frontiera; d. la preparazione della consegna degli stranieri in situazione irregolare, nel rispetto degli accordi in vigore in questo settore. 2 Inoltre i centri comuni sono tenuti informati e, se necessario, sono associati a ogni altra forma di cooperazione diretta tra le unità corrispondenti di cui agli artico- li 16–20 dell’accordo sulla cooperazione.
Art. 4 Statuto giuridico degli agenti in servizio nei centri comuni 1 Gli agenti in servizio sul territorio dell’altra Parte in applicazione delle disposizio- ni dell’accordo sulla cooperazione e dell’accordo sulla riammissione, dipendono dal superiore gerarchico originario, ma rispettano il regolamento interno del centro comune. 2 Lo Stato di soggiorno presta agli agenti dell’altra Parte in servizio nei centri co- muni la medesima protezione e assistenza accordata ai propri agenti. 3 Gli agenti in servizio nei centri comuni sono soggetti ai regimi di responsabilità civile e penale della Parte sul territorio della quale si trovano. 4 Tali agenti possono recarsi al posto di lavoro ed effettuare il servizio indossando la loro uniforme o un segno distintivo visibile, nonché muniti delle loro armi regola- mentari al solo scopo di assicurare, se necessario, la propria legittima difesa. 5 La Convenzione del 9 settembre 19665 tra la Confederazione Svizzera e la Repub- blica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza è applicabile agli agenti in servizio nei centri comuni. 6 Gli oggetti necessari al funzionamento del centro comune o quelli di cui gli agenti dello Stato limitrofo hanno bisogno durante il loro servizio nello Stato di soggiorno sono esenti da diritti di dogana o da tasse d’importazione.
Titolo II Scambio o messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera dell’altra Parte
Art. 5 Accordi particolari 1 Per attuare l’articolo 10 dell’accordo sulla cooperazione, le unità operative impie- gate nella zona di frontiera ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo sulla cooperazione possono convenire lo scambio o la messa a disposizione di agenti di collegamento regionali nella zona di frontiera dell’altra Parte.
5 RS 0.672.934.91
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2 I servizi competenti consultano la loro rispettiva amministrazione centrale su ogni scambio o messa a disposizione di un agente in un’unità dell’altra Parte. Redigono un elenco degli agenti distaccati presso i servizi dell’altra Parte, che aggiornano e presentano alla loro amministrazione centrale. Una volta all’anno i servizi compe- tenti informano la rispettiva amministrazione centrale sui compiti adempiuti dagli agenti distaccati presso unità dell’altra Parte. 3 Tali agenti effettuano il servizio nelle unità corrispondenti dell’altra Parte in base a un contratto e a un elenco degli obblighi specifici, previamente sottoposti all’approvazione delle amministrazioni centrali. 4 Forniscono informazioni e adempiono alle loro funzioni nell’ambito delle istruzio- ni che ricevono dalla loro amministrazione centrale, conformandosi alle direttive delle autorità dello Stato d’accoglienza. 5 Gli agenti in servizio presso le unità dell’altra Parte possono rispondere alle domande d’informazioni dei servizi competenti della Parte d’origine citati all’arti- colo 1 dell’accordo sulla cooperazione, nel rispetto delle condizioni fissate all’arti- colo 5 dell’accordo sulla cooperazione.
Art. 6 Obblighi dell’unità d’accoglienza 1 L’unità presso la quale un agente dell’altra Parte effettua il servizio gli fornisce sostegno nell’esecuzione dei suoi compiti. Adotta le misure organizzative necessarie per: a. assicurare l’efficacia delle attività dell’agente; b. considerare le richieste dell’agente e fornirgli l’assistenza necessaria; c. assicurare la normale esecuzione dei compiti affidati all’agente. Assume le spese che risultano da tali misure. 2 L’unità presso la quale un agente dell’altra Parte effettua il servizio adotta tutte le misure tecniche o di altro genere per assicurare la riservatezza delle informazioni a disposizione di detto agente, segnatamente assicurando un accesso limitato alle fonti informatiche a disposizione dell’agente.
Titolo III Disposizioni generali
Art. 7 Limiti posti alla cooperazione 1 Ciascuna Parte può rifiutarsi di fornire un’informazione o di collaborare allorché, in una precisa circostanza, gli interessi generali o la sicurezza pubblica del Paese siano messi in grave pericolo. Il rifiuto deve essere motivato. 2 Ciascuna Parte è parimenti tenuta a rispettare le disposizioni di altri accordi di cooperazione applicabili a livello internazionale, in particolare le convenzioni di assistenza giudiziaria e di assistenza amministrativa in materia doganale.
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Art. 8 Bilancio periodico della cooperazione 1 Un Gruppo di lavoro comune composto di rappresentanti delle Parti verifica perio- dicamente l’attuazione del presente protocollo addizionale, identificando i comple- menti o le attualizzazioni eventualmente necessari. È inoltre incaricato della compo- sizione delle controversie ai sensi dell’articolo 36 dell’accordo sulla cooperazione. 2 Conformemente all’articolo 24 dell’accordo sulla cooperazione, i servizi compe- tenti impegnati nella zona di frontiera e i coordinatori dei centri comuni si riunisco- no almeno due volte all’anno per tracciare un bilancio della loro cooperazione, elaborare un programma di lavoro comune e preparare un rapporto d’attività all’attenzione del gruppo di lavoro. Alla fine di ogni riunione è steso un verbale.
Art. 9 Modifiche L’articolo 1 paragrafo 1, l’articolo 2 paragrafo 1 e l’allegato al presente protocollo addizionale possono essere modificati o completati in qualsiasi momento mediante scambio di note tra il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Ministro dell’Interno della Repubblica francese.
Art. 10 Denuncia
1 CiascunaParte può denunciare il presente protocollo addizionale in qualsiasi
momento con un preavviso di almeno sei mesi.
2 Una denuncia dell’accordo sulla cooperazione comporta allo stesso tempo la
denuncia del presente protocollo addizionale.
Art. 11 Entrata in vigore Il presente protocollo è concluso per una durata illimitata. Entra in vigore il giorno della sua firma.
In fede di che, i rappresentanti delle due Parti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente protocollo addizionale.
Fatto a Ginevra, il 28 gennaio 2002, in due esemplari originali, redatti ciascuno in lingua francese.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica francese: Ruth Metzler-Arnold Daniel Vaillant
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.