AS 2003 1228
Accordo di riassicurazione reciproca fra l'Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per il Segretariato di Stato dell'economia, il quale a sua volta agisce per la Confederazione Svizzera e la società anonima di assicurazione crediti HERMES, Amburgo (di seguito «HERMES»), che agisce in nome e per conto della Repubblica federale di Germania, (con appendici e allegati)
Traduzione1
Accordo di riassicurazione reciproca fra l’Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo (di seguito «GRE»), che agisce per il Segretariato di Stato dell’economia, il quale a sua volta agisce per la Confederazione Svizzera e la società anonima di assicurazione crediti HERMES, Amburgo (di seguito «HERMES»), che agisce in nome e per conto della Repubblica federale di Germania,
Concluso il 18 maggio 2001 Approvato dall’Assemblea federale il 14 marzo 20012 Entrato in vigore il 18 maggio 2001
Art. 1 Scopo dell’Accordo La società HERMES si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle garanzie di credito accordate dalla GRE a esportatori svizzeri o a terzi (in particolare banche), per quanto queste garanzie coprano rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine tedesca. La GRE si dichiara disposta a riassicurare la quota percentuale delle prestazioni all’esportazione concesse da HERMES a esportatori tedeschi e a banche che finan- ziano esportazioni tedesche, per quanto queste prestazioni si riferiscano alla copertu- ra di rischi derivanti dalla fornitura di prodotti d’esportazione di origine svizzera. È convenuto che l’impegno concreto di riassicurare si fonda ogni volta su una deci- sione della Repubblica federale di Germania o della Confederazione Svizzera concernente casi singoli.
Art. 2 Campo d’applicazione 1. I casi che possono essere oggetto di convenzioni in virtù del presente Accordo di riassicurazione sono quelli nei quali: – l’esportatore che risiede nel Paese di uno degli assicuratori dei crediti si avvale, per adempiere il contratto, di subfornitori che risiedono nel Paese dell’altro assicuratore dei crediti; va inteso solo l’esportatore che ha diritti e doveri nei confronti del cliente estero; – l’assicuratore dei crediti del Paese dell’esportatore accorda un’assicurazione crediti. 2. Le due Parti contraenti hanno l’intenzione di continuare ad applicare la Conven- zione di reciprocità del 15 e del 22 marzo 1962, per quanto le condizioni per l’applicazione di detta convenzione siano adempiute.
RS 0.946.111.36
1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 1228).
2 RU 2003 1227
1228 2000-2797
Accordo di riassicurazione reciproca con la Germania RU 2003
3. L’Accordo di riassicurazione non è applicato se l’assicuratore concede, per un contratto di esportazione, una copertura assicurativa al mandatario principale e se quest’ultimo stipula con il suo (i suoi) subfornitore(i) una convenzione «If and when» nel Paese del riassicuratore.
Art. 3 Definizioni Nell’ambito del presente Accordo, si intendono per: Giorno lavorativo: un giorno in cui gli uffici dei due assicuratori dei crediti sono aperti; Prodotti d’esportazione: le merci e/o i servizi da fornire ai termini del con- tratto d’esportazione; Mandatario principale: l’esportatore che è parte al contratto concluso con il cliente estero; Assicuratore(i) dei crediti: la GRE e HERMES, rispettivamente una delle due istituzioni; Polizza: una polizza assicurativa stabilita dall’assicuratore o una garanzia da lui accordata; Quota di riassicurazione: la quota, espressa in per cento del valore indicato dei prodotti d’esportazione, che beneficia di una contro- garanzia del riassicuratore; Riassicuratore: l’assicuratore dei crediti che mette a disposizione dell’assicuratore una controgaranzia per un determi- nato affare; Assicuratore: l’assicuratore dei crediti che emette la polizza.
Art. 4 Origine del prodotto Le Parti contraenti considerano per principio che i prodotti d’esportazione prove- nienti dal Paese del riassicuratore sono originari di questo Paese. Se, in un caso concreto, l’assicuratore ha ragioni per dubitarne, accerta – nella misura del possibile – l’origine dei prodotti e comunica senza indugio i suoi dubbi e il risultato delle sue ricerche al riassicuratore.
Art. 5 Assicurazioni/forme di garanzia alle quali il presente Accordo si applica Le assicurazioni e forme di garanzia messe a disposizione dalla GRE e da HERMES alle quali si applica il presente Accordo sono indicate nelle appendici 1 e 2. Ciascu- no dei due assicuratori dei crediti informa l’altro per scritto se una delle sue assicu- razioni o forme di garanzia subisce una modifica.
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Art. 6 Designazione dell’assicuratore Per principio, è considerato assicuratore l’assicuratore dei crediti del Paese da cui proviene la maggior parte, in termini di valore, dei prodotti d’esportazione che sono oggetto della copertura richiesta. A seconda del caso, le Parti possono pure conveni- re di derogare a questa norma.
Art. 7 Quota di riassicurazione 1. La quota di riassicurazione è fissata in funzione della quota svizzera, rispettiva- mente tedesca, nel prodotto d’esportazione da riassicurare in base alle indicazioni del richiedente. Il criterio determinante è il rapporto tra i prodotti d’esportazione di origine svizzera e quelli di origine tedesca. Se i tassi di copertura dell’assicuratore e del riassicuratore differiscono, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi che figurano nell’allegato A. 2. Se l’operazione da assicurare include prodotti d’esportazione provenienti da uno o da più Paesi terzi, considerato che il Paese cliente è anche un Paese terzo, il rischio è per principio assunto in funzione della quota cui sono state attribuite funzionalmente le forniture del Paese terzo. Conformemente a questa attribuzione funzionale, la quota di riassicurazione è calcolata come negli esempi 5 e 6 dell’alle- gato A. Le Parti contraenti possono convenire di fissare la quota di riassicurazione in altro modo. Se non è possibile attribuire in modo inequivocabile le forniture di un Paese terzo, l’assicuratore accorda una copertura per le forniture di Paesi terzi senza riassicura- zione. Se, nel caso concreto, l’assicuratore non può assumere esclusivamente i rischi legati alle forniture di un Paese terzo, le Parti contraenti possono convenire una ripartizione dei rischi tra l’assicuratore e il riassicuratore in funzione del tasso di copertura risultante dal rapporto tra le quote rispettive di forniture svizzere e tede- sche.
Art. 8 Obblighi del riassicuratore
1. Il riassicuratore che assume la riassicurazione deve pagare all’assicuratore
l’importo di riassicurazione convenuto, se l’assicuratore è obbligato a pagare un’in- dennità in virtù della polizza. 2. Se non è stato convenuto altrimenti, il riassicuratore assume la quota di riassicu- razione che gli è stata attribuita al tasso di copertura fissato dall’assicuratore nella sua polizza. Il riassicuratore non è tuttavia obbligato a mettere a disposizione una riassicurazione che superi il suo tasso massimo di copertura. 3. Il riassicuratore s’impegna a pagare all’assicuratore un importo corrispondente alla percentuale dell’indennità che l’assicuratore ha pagato o deve pagare in virtù della sua polizza. Questo pagamento deve essere effettuato nel giorno indicato dall’assicuratore, se quest’ultimo ha comunicato al riassicuratore, almeno dieci giorni lavorativi in anti- cipo, l’ammontare richiesto. Sono autorizzate le deroghe seguenti:
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a) se il riassicuratore non può effettuare il versamento richiesto nel termine indicato e l’ha comunicato all’assicuratore almeno 5 giorni lavorativi prima del giorno fissato, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni lavo- rativi a contare dal giorno indicato dall’assicuratore; b) se l’assicuratore non ha indicato un giorno preciso al riassicuratore, il paga- mento deve essere effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare da quello in cui il riassicuratore è venuto a conoscenza del fatto che un’indennità è o è stata versata. Il riassicuratore non è tenuto a pagare prima che l’assicuratore abbia versato un’in- dennità. 4. Il riassicuratore deve versare un importo in funzione della quota di riassicurazio- ne – se una garanzia in merito è stata accordata – anche in caso di danno di fabbri- cazione. L’ammontare del pagamento non si calcola nel caso specifico in funzione dei prezzi di costo delle quote di forniture in questione, bensì sulla base del danno totale calcolato in funzione dei prezzi di costo, secondo la percentuale della quota di riassicurazione.
5. Il riassicuratore s’impegna a informare l’assicuratore in merito a qualsiasi
problema di cui è stato informato e che potrebbe avere effetti sull’esecuzione del contratto di fornitura o sugli accordi di credito pertinenti.
Art. 9 Obblighi dell’assicuratore 1. L’assicuratore si impegna a informare il riassicuratore su qualsiasi modifica della polizza, della portata e del genere della transazione finanziata da un credito all’esportazione o delle pertinenti norme contrattuali, per quanto possa avere effetti sul rischio coperto dalla polizza. 2. L’assicuratore si impegna a consultare il riassicuratore prima di prendere una decisione vincolante concernente le misure da prendere o le indicazioni da dare all’assicurato, se le circostanze tendono ad aumentare il rischio o un danno minaccia di prodursi.
3. L’assicuratore si impegna a trasferire al riassicuratore, entro un termine di
30 giorni lavorativi dalla ricezione, la quota di versamenti ricevuti che gli spetta proporzionalmente alla sua quota riassicurativa, versamenti che ha incassato o trat- tenuto a titolo di rimborso dopo il pagamento di un’indennità. 4. L’assicuratore si impegna a mettere a disposizione del riassicuratore, su richiesta di quest’ultimo, le copie in suo possesso di tutti i documenti relativi a una transa- zione.
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Art. 10 Calcolo e ripartizione dei premi
1. Il riassicuratore ha diritto a un premio di riassicurazione che:
a) corrisponde alla quota di riassicurazione sul premio; o b) è stato convenuto tra gli assicuratori dei crediti, nel caso concreto, affinché il riassicuratore riceva il premio che il suo sistema di rimunerazione richiede per coprire il rischio da riassicurare. L’assicuratore trattiene il 10 per cento dagli importi di cui alle lettere a) e b) quale rimborso per le spese amministrative. 2. Il premio di riassicurazione deve essere versato entro 30 giorni lavorativi a conta- re dalla data in cui l’assicuratore ha incassato il premio. 3. Se l’assicurato ottiene dall’assicuratore un rimborso del premio, il riassicuratore è per principio tenuto a restituire all’assicuratore, su richiesta di quest’ultimo, la quota del premio rimborsato corrispondente alla quota di premio da lui incassata, dopo deduzione dell’ammontare trattenuto per le spese amministrative. Il riassicu- ratore deve assumere la sua quota di rimborso del premio soltanto se il motivo di questo rimborso è valido anche per la quota riassicurata.
Art. 11 Modifica dell’origine del prodotto
1. Se, una volta stipulata la polizza di riassicurazione, l’origine dei prodotti
d’esportazione si modifica nella sua composizione per oltre il 10 per cento del valo- re dei prodotti interessati o se il rapporto fra le quote dei prodotti d’esportazione del mandatario principale e quelle dei subfornitori è modificato per oltre il 10 per cento del valore, l’assicuratore ne informa il riassicuratore e ciascuna delle due parti può allora esigere l’adeguamento della quota di riassicurazione.
2. Se questo adeguamento è effettuato, sono adeguati di conseguenza gli importi
che l’assicuratore e il riassicuratore si devono reciprocamente sotto forma di premi, di diritti e di partecipazioni alle prestazioni d’indennizzo, di spese giudiziarie o di costi di riduzione o di prevenzione dei danni.
Art. 12 Regresso 1. L’assicuratore consulta il riassicuratore prima di promuovere un’azione penale o di far valere diritti di regresso i cui costi supererebbero il 10 per cento dell’importo scoperto. Il riassicuratore è tenuto a partecipare, in proporzione alla sua quota di riassicura- zione, alle spese sostenute dall’assicuratore per ottenere un rimborso o per impe- gnarsi in un procedimento giudiziario, per quanto l’assicuratore, conformemente alla sua polizza, sia obbligato ad assumere o a rimborsare costi all’assicurato. Il paga- mento è effettuato entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data della comunicazio- ne delle spese. 2. Se l’assicuratore intende alienare, condonare o annullare crediti che gli spettano economicamente e giuridicamente dopo il pagamento di un’indennità, deve ottenere il consenso del riassicuratore.
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Art. 13 Norme procedurali Le norme procedurali relative ai singoli casi di riassicurazione sono enunciate nel- l’appendice 3.
Art. 14 Conversione del debito 1. Se il Paese cliente o il Paese debitore presenta una domanda di conversione del debito, le Parti contraenti si consultano al fine di stabilire come possono essere ri- solti i problemi che ne derivano. La decisione definitiva è tuttavia presa dal- l’assicuratore. 2. Se il credito assicurato è oggetto di un accordo di conversione del debito, l’assi- curatore consulta il riassicuratore se intende alienare o condonare questo credito. 3. L’assicuratore ha il diritto di versare indennità alle scadenze contrattuali senza tener conto del termine di attesa ordinariamente previsto per il pagamento di un’indennità.
Art. 15 Valuta Salvo accordo contrario, tutti i pagamenti riguardanti le diverse transazioni di riassi- curazione devono essere effettuati nella valuta locale dell’assicuratore.
Art. 16 Procedura d’arbitrato
1. Le Parti contraenti si adoperano per comporre amichevolmente le controversie
che il presente Accordo può suscitare.
2. Le controversie che non possono essere composte amichevolmente sono compo-
ste da un tribunale arbitrale formato di tre persone. Ogni Parte all’Accordo designa un arbitro, e i due arbitri designati cooptano un terzo arbitro che presiede. Il luogo dell’arbitrato è al domicilio d’affari dell’assicuratore interessato; per HERMES, si tratta della sede della società (Amburgo) e per la GRE, del domicilio d’affari della sede operativa (Zurigo). La causa è istruita in tedesco; i mezzi di prova possono essere presentati senza traduzione in inglese o in francese. Per il resto, il tribunale arbitrale fissa la procedura secondo i principi dello Stato di diritto.
Art. 17 Denuncia e modifica dell’Accordo
1. Il presente Accordo entra in vigore con la firma delle due Parti contraenti.
2. Ciascuna delle due Parti contraenti ha il diritto di denunciare il presente Accordo per la fine di un anno civile. La denuncia deve avvenire per scritto, con un preavviso di tre mesi. La denuncia non ha alcun effetto sugli obblighi sorti prima della scaden- za dell’Accordo. 3. Il presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, con il consenso scritto delle due Parti. L’appendice 3 e tutti gli allegati possono essere modificati in qualsiasi momento, con il consenso scritto della GRE e di HERMES.
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Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua tedesca, uno per ogni Parte.
18 maggio 2001
GRE HERMES Barbara Rigassi Hans Janus Eckhardt Moltrecht
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Appendice 1
Dettaglio delle agevolazioni accordate da HERMES I Agevolazione: Copertura di credito (copertura dell’esportatore) Tipo: Garanzia (debitore privato) Condizioni di assicurazione: G Franchigia dell’esportatore Il 5 per cento della somma assicurata per il rischio politico. In caso di danno economico e di non pagamento, il 15 per cento; segnata- mente in caso di solvibilità limitata questa percentuale può essere aumentata Tasso di copertura: Il 95 per cento per il rischio politico, altrimenti l’85 per cento Base di calcolo: Valore dell’ordinazione secondo il contratto d’esportazione Rischi coperti: Normalmente, i rischi politico ed economico e il non pagamento Sinistri (presentazione succinta): HERMES copre il rischio di perdita di un cre- dito all’esportazione (previa spedizione) – all’atto del verificarsi di un sinistro politico generale risultante da misure legali o da misure prese dalle autorità all’estero, nonché da guerre, disordini o rivoluzioni all’estero – all’atto del verificarsi di un danno di cambio o di trasferimento – in caso di perdita di cambio sui pagamenti in valuta locale, se non vi è l’obbligo di procedere a un versamento supplementare – in caso di perdita della merce prima del tra- sferimento del pericolo – in caso di minori entrate relative alle merci di cui l’assicurato ha ancora il potere di disporre – in caso di fallimento del cliente/debitore – in caso di concordato giudiziale o extra- giudiziale – in caso di pignoramento infruttuoso – in caso di cessazione di pagamento – in caso di non pagamento.
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II Agevolazione: Copertura di credito (copertura dell’esportatore) Tipo: Fideiussione (debitore pubblico) Condizioni di assicurazione: B Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento della somma assicurata; in caso di non pagamento il 15 per cento Tasso di copertura: Il 95 per cento per i rischi politici; per i casi di non pagamento, l’85 per cento Base di calcolo: Valore dell’ordinazione secondo il contratto d’esportazione Rischi coperti: Rischio politico e rischio di non pagamento Sinistri (presentazione succinta): HERMES copre il rischio di perdita di un cre- dito all’esportazione (previa spedizione) – all’atto del verificarsi di un sinistro politico generale risultante da misure legali o da misure prese dalle autorità all’estero, nonché da guerre, disordini o rivoluzioni all’estero – all’atto del verificarsi di un danno di cambio o di trasferimento – in caso di perdita di cambio sui pagamenti in valuta locale, se non vi è l’obbligo di procedere a un versamento supplementare – in caso di perdita della merce prima del tra- sferimento del pericolo – in caso di minori entrate relative alle merci di cui l’assicurato ha ancora il potere di disporre.
III Agevolazione: Copertura di un credito finanziario Tipo: Garanzia (debitore privato) Condizioni di assicurazione: FKG Provvigione del mutuante: Per principio, dallo 0 per cento al 5 per cento della somma assicurata Tasso di copertura: Dal 95 per cento al 100 per cento (in casi eccezionali) Base di calcolo: Importo del mutuo
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Rischi coperti: Normalmente, i rischi politico ed economico e il non pagamento Sinistri: Come per la copertura dell’esportatore.
IV Agevolazione: Copertura di un credito finanziario Tipo: Fideiussione (debitore pubblico) Condizioni di assicurazione: FKB Provvigione del mutuante: Per principio, dallo 0 per cento al 5 per cento della somma assicurata Tasso di copertura: Dal 95 per cento al 100 per cento (in casi eccezionali) Base di calcolo: Importo del mutuo Rischi coperti: Rischio politico e rischio di non pagamento Sinistri: Come per la copertura dell’esportatore.
V Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) Tipo: Garanzia Condizioni di assicurazione: FG Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento del danno Tasso di copertura: Il 95 per cento Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Normalmente, i rischi politico ed economico Sinistri (presentazione succinta): HERMES copre il rischio di incapacità di spedire merce già fabbricata in base al prezzo di costo – in caso di ingiunzione dell’assicuratore di interrompere la fabbricazione a causa di circostanze che aumentano i rischi – in caso di assenza, entro un termine di sei mesi, di un’ingiunzione di riprendere la fabbricazione interrotta da un assicurato a causa di circostanze che aumentano i rischi – quando la spedizione di una merce già fab- bricata è bloccata a causa di misure legali o di misure prese dalle autorità all’estero e a causa di guerre, disordini o rivoluzioni all’estero – in caso di fallimento del cliente/debitore
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– in caso di concordato giudiziale o extra- giudiziale – in caso di deterioramento accertato delle condizioni economiche del debitore estero – in caso di recesso del cliente dal contratto – in caso di misure d’embargo.
VI Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione Tipo: Fideiussione Condizioni di assicurazione: FB Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento del danno Tasso di copertura: Il 95 per cento Base di calcolo: Prezzo di costo Rischio coperto: Rischio politico Sinistri (descrizione succinta): HERMES copre il rischio di incapacità di spedire merce già fabbricata in base al prezzo di costo – in caso di ingiunzione dell’assicuratore di interrompere la fabbricazione a causa di circostanze che aumentano i rischi – in caso di assenza, entro un termine di sei mesi, di un’ingiunzione di riprendere la fabbricazione interrotta da un assicurato a causa di circostanze che aumentano i rischi – quando la spedizione di una merce già fab- bricata è bloccata a causa di misure legali o di misure prese dalle autorità all’estero e a causa di guerre, di disordini o di rivoluzioni all’estero – in caso di recesso del cliente dal contratto – in caso di misure d’embargo.
VII Agevolazione: Copertura della garanzia dell’offerta (copertura secondaria o isolata) Tipo: Garanzia/fideiussione Condizioni di assicurazione: G / B (per analogia) Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento Tasso di copertura: Il 95 per cento Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta
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Rischi coperti: Normalmente, i rischi politici ed economici (se ve ne sono, si tratta di una garanzia, se non ve ne sono, in caso di un cliente pubblico, si tratta di una fideiussione) Sinistri (presentazione succinta): HERMES copre il rischio di una perdita legata a garanzie dell’offerta quando – la garanzia dell’offerta è sollecitata abusi- vamente in seguito ad avvenimenti politici all’estero, o – nel caso di un rischio generalmente coperto, la pretesa precedentemente stabilita all’ottenimento del rimborso di una garanzia abusivamente sollecitata – qualunque ne sia il motivo – non può essere onorata, vista l’importanza dei danni – la garanzia dell’offerta è sollecitata dal beneficiario poiché egli ha ritirato la sua offerta a causa di un ritiro della copertura della Confederazione – la garanzia dell’offerta è richiesta in seguito a un embargo.
VIII Agevolazione: Copertura accessoria per garanzie di fornitura e di prestazione nonché per garanzie di acconti da versare dopo che la fabbricazione è termi- nata Tipo: Garanzia/fideiussione Condizioni di assicurazione: G / B (per analogia) Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento Tasso di copertura: Il 95 per cento Base di calcolo: Importo della garanzia accordata all’esportatore Rischi coperti: Normalmente, i rischi politici nonché quelli economici (se ve ne sono, si tratta di una garanzia, se non ve ne sono, in caso di un cliente pubblico, si tratta di una fideiussione) Sinistri (presentazione succinta): HERMES copre i rischi seguenti, legati alla concessione di garanzie all’esportatore – sollecitazione abusiva basata su motivi politici all’estero
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– perdite sulla somma garantita, quando la garanzia è stata sollecitata legittimamente dal beneficiario perché l’esportatore è nell’incapacità di adempiere i suoi impegni per motivi politici all’estero – perdite sulla somma garantita, quando la pretesa all’ottenimento del rimborso di una garanzia abusivamente sollecitata – qualunque ne sia il motivo – non può essere onorata e il risarcimento era previsto dalle condizioni generali – sollecitazione di garanzia in seguito a un embargo.
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Appendice 2
Dettaglio delle agevolazioni accordate dalla GRE I Agevolazione: Copertura del credito Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale3 e ordinanza4 concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo dei prodotti d’esportazione secondo il contratto d’esportazione Rischi coperti: a) Rischio politico Rischio che si verifichino all’estero eventi politici, come guerre o disordini civili, che mettono i clienti nell’impossibilità di adempiere i loro obblighi contrattuali o provocano la perdita di una merce che appartiene ancora all’esportatore. b) Rischio di trasferimento Rischio che il cliente sia nell’impossibilità di pagare a causa di una misura presa dal suo Governo a proposito delle divise, dopo che lui stesso ha depositato il controvalore in valuta locale. c) Rischio economico – connesso con i debitori pubblici – connesso con i debitori privati – che appartengono a una collettività o a un’istituzione di diritto pubblico o – il cui credito beneficia di una fideius- sione pubblica o è garantito da una banca autorizzata dalla GRE o – che svolgono compiti pubblici, mentre il rischio economico è limitato agli obblighi dei clienti pubblici o privati che, dal canto loro, svolgono compiti pubblici.
3 RS 946.11 4 RS 946.111
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d) Eventuale rischio monetario Gli eventuali rischi monetari che possono realizzarsi al momento del rifinanziamento di un credito in valuta estera, di un mercato in divise a termine o di una simile transazione, dopo il verificarsi di un danno coperto secondo le lettere a)–c). Non vi è alcuna garanzia contro le fluttuazioni dei corsi di cambio intese come rischi primari.
II Agevolazione: Copertura del rischio di fabbricazione (rischio prima della fornitura) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore e, per principio, anche un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Prezzo di costo Rischi coperti: Impossibilità presunta o reale di effettuare la fornitura a causa di un aumento posteriore all’ordinazione dei rischi politici, economici o di trasferimento che possono essere coperti secondo il numero I o per mancanza di possi- bilità di trasporto all’estero.
III Agevolazione: Copertura di garanzie dell’offerta e di garanzie di buona esecuzione (soltanto a complemento di una garanzia secondo il n. I e/o II) Tipo: Garanzia Beneficiario della garanzia: L’esportatore o un terzo (segnatamente una banca) Condizioni di assicurazione: Legge federale e ordinanza concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Franchigia dell’esportatore: Il 5 per cento almeno Tasso di copertura: Il 95 per cento al massimo Base di calcolo: Importo della garanzia dell’offerta o della garanzia di buona esecuzione
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Rischi coperti: – richiesta abusiva – richiesta legittima, quando l’esportatore non può adempiere i suoi impegni a causa della realizzazione di un rischio politico o di trasferimento.
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Appendice 3
Norme procedurali (art. 13)
§ 1 Osservazione preliminare HERMES e la GRE hanno concluso un Accordo di reciproca riassicurazione. La presente appendice, che è parte integrante dell’Accordo, disciplina le pertinenti questioni procedurali.
§ 2 Definizioni Tutti i concetti definiti nell’articolo 3 dell’Accordo, se sono utilizzati nella presente appendice, hanno lo stesso significato.
§ 3 Domanda e risposta provvisorie a) Appena una domanda è presentata a uno dei due assicuratori dei crediti, quest’ultimo comunica all’altro il suo desiderio di essere riassicurato, per mezzo del formulario di domanda provvisoria (allegato B). b) L’assicuratore dei crediti a cui è chiesta la riassicurazione risponde, entro dieci giorni lavorativi a contare dalla ricezione della domanda, per mezzo del formulario di risposta provvisoria (allegato C). Egli vi segnala anche le eventuali modifiche che auspica (p. es. garanzie supplementari) e indica la sua quota di premio, nel caso in cui quest’ultima non sia conforme ai calcoli dell’assicuratore.
§ 4 Domanda e risposta definitive a) Se l’assicuratore potenziale intende accordare una garanzia di credito, lo comunica per mezzo del formulario di domanda definitiva (allegato D). b) Il riassicuratore potenziale risponde, entro 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione di questa domanda, per mezzo del formulario di risposta de- finitiva (allegato E). Se HERMES assume un impegno di riassicurazione, questo diventa giuridi- camente vincolante soltanto con la conferma del servizio tedesco competente (Bundesschuldenverwaltung). HERMES garantisce di procurarsi questa conferma. Il documento emesso dalla «Bundesschuldenverwaltung» resta depositato presso Hermes fino a quando i rischi derivanti dall’impegno di riassicurazione sono decaduti o – in caso di sinistro – fino a quando è stato risposto pienamente ai diritti derivanti dalla riassicurazione. Il documento sarà in seguito restituito alla «Bundesschuldenverwaltung». Per tutta la durata del deposito, la GRE ha il diritto, in qualsiasi momento, di reclamare o di consultare il documento originale. HERMES invia in ogni caso alla GRE una copia della conferma della promessa di copertura.
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c) Una volta emessa la polizza, l’assicuratore conferma al riassicuratore, per scritto e il più presto possibile, il suo impegno di copertura per mezzo del formulario di emissione di una garanzia (allegato F). d) I documenti di garanzia sono emessi soltanto quando HERMES ha confer- mato in maniera giuridicamente vincolante la copertura all’assicuratore. Considerata la laboriosità di questo procedimento, HERMES confermerà in anticipo alla GRE, per mezzo del bollettino di avviso intermedio (allegato G), che assume, in maniera giuridicamente vincolante, la copertura nei confronti dell’esportatore, e le trasmette il formulario di emissione di una garanzia (allegato F) una volta emessi i documenti di garanzia.
§ 5 Premi Il riassicuratore deve comunicare all’assicuratore, al più tardi alla ricezione del for- mulario di emissione di una garanzia (allegato F), un numero di conto, di fattura o di riferimento, affinché l’assicuratore possa (conformemente all’art. 10 n. 2, nei 30 giorni lavorativi a contare dalla ricezione del versamento del premio) versare il premio di riassicurazione (art. 10 n. 1).
§ 6 Comunicazione di un non pagamento L’assicuratore deve trasmettere immediatamente al riassicuratore l’informazione se- condo cui un debitore non ha effettuato un versamento destinato ad ammortizzare un credito coperto dalla polizza.
§ 7 Sinistro Se, in caso di sinistro, l’assicuratore fa valere un diritto presso il riassicuratore, deve dare a quest’ultimo le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’importo totale ancora non pagato e la data di scadenza, – l’importo totale che l’assicuratore deve pagare, – la quota del riassicuratore nell’indennizzo pagato dall’assicuratore, – il motivo dell’indennizzo (rischio realizzato), – la data del pagamento dell’indennizzo.
§ 8 Rimborsi In caso di rimborso, l’assicuratore deve dare al riassicuratore le indicazioni seguenti: – il pertinente numero di riferimento, – l’ammontare totale che egli ha riscosso, – i costi di riscossione che egli ha pagato, – la quota del riassicuratore nel rimborso netto, – la data del rimborso,
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– i tassi d’interesse in vigore, – il numero dei giorni in cui l’interesse è stato riscosso, – (se necessario) i corsi di cambio.
§ 9 Estinzione degli obblighi L’assicuratore deve informare immediatamente il riassicuratore sull’estinzione degli obblighi derivanti dalla polizza.
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Allegato A
Esempi di calcolo della quota di riassicurazione Esempio 1: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 70 unità Forniture – Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 100 12 000
Esempio 2: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 70 unità Forniture – Paese B: 50 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 50 × 95 4750 × 100 120 × 95 11 400
Esempio 3: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 100 × 100 10 000 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 45,6 unità.
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Esempio 4: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 40 unità Forniture – Paese B: 60 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (B): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione 40 × 95 3800 × 100 100 × 95 9500 La quota di riassicurazione si riferisce al valore totale di 120 unità. L’ammontare riassicurato corrisponderebbe dunque a 48 unità.
Esempio 5: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 60 unità Forniture – Paese B: 40 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (A): 100 % Copertura da parte del riassicuratore (B): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese A: 40 × 95 3800 × 100 120 × 100 12 000 – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese B: 60 × 95 5700 × 100 120 × 100 12 000
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Esempio 6: Il prezzo contrattuale si riferisce a 120 unità Forniture – Paese A: 40 unità Forniture – Paese B: 60 unità Forniture – Paese C: 20 unità Copertura da parte dell’assicuratore (B): 95 % Copertura da parte del riassicuratore (A): 95 % Calcolo della quota di riassicurazione – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese A: 60 × 95 5700 × 100 120 × 95 11 400 – Nel caso in cui le merci fornite dal Paese C siano da mettere sul conto esclu- sivo del Paese B: 40 × 95 3800 × 100 120 × 95 11 400 Osservazione: Se l’assicuratore e il riassicuratore offrono tassi di copertura diversi per rischi diver- si, il calcolo del tasso di copertura equivale alla media di questi diversi tassi, per esempio: Rischi politici: 95 % Rischi economici prima della spedizione: 85 % Rischi economici di perdite su crediti: 90 % Tasso medio: 90 %
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Allegato B
Formulario di domanda provvisoria
Da:
A:
Riferendoci all’accordo che abbiamo concluso con voi il
vi domandiamo di riassicurare l’operazione seguente:
Nostro n. di riferimento:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazioni contrattuali:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio: – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
Importo del mutuo:
Interessi:
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Mutuante:
Importo coperto (stima):
Quota di riassicurazione secondo stima (presentazione del calcolo):
Tasso del premio (indicazione dell’importo di base)/scadenza:
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
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Allegato C
Formulario di risposta provvisoria
A:
Da:
Ci riferiamo al vostro formulario di domanda provvisoria del
Vostro n. di rif.:
Nostro n. di rif.:
*(a) In base alle vostre indicazioni, consideriamo accettabile la vostra domanda di copertura e contiamo di ricevere in tempo utile il vostro formulario di domanda definitiva. *(b) In linea di massima, possiamo dar seguito alla vostra domanda, per quanto siate disposti a procedere alle modifiche seguenti: Aspettiamo la vostra presa di posizione e/o una versione modificata del for- mulario di domanda provvisoria. *(c) In qualità di riassicuratori, richiediamo il premio seguente: – tasso del premio – pagabile il *(d) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda concernente questa operazio- ne. Osservazioni: Il presente formulario di risposta provvisoria non vincola l’interessato. Una decisio- ne di riassicurare può essere presa soltanto in seguito a un’analisi approfondita dei rischi ed è subordinata all’approvazione delle nostre autorità di decisione/di vigi- lanza.
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
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Allegato D
Formulario di domanda definitiva
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla nostra domanda provvisoria del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Domandiamo alla vostra azienda di riassicurare l’operazione seguente alle condizio- ni indicate qui appresso:
Esportatore del nostro Paese:
Esportatore del vostro Paese:
Loro relazione contrattuale:
Progetto:
Acquirente/Paese:
Mutuatario/Paese:
Garante/garanzie:
Valore contrattuale:
Interessi:
Composizione delle forniture (indicazione del valore delle merci/servizi in funzione della quota del Paese interessato/forniture di Paesi terzi):
Durata del rischio – fabbricazione:
– credito:
Condizioni di rimborso:
Eventualmente, osservazioni particolari concernenti il caso:
Tipo di copertura(e) da mettere a disposizione:
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Importo del mutuo:
Interessi:
Mutuante:
Importo totale coperto: – valore delle merci e/o dei servizi che si riferiscono al Paese del riassicuratore (in proporzione del valore totale delle merci e/o dei servizi forniti)
– quota della copertura assunta dall’assicuratore
– quota di riassicurazione (presentazione del calcolo)
Condizioni particolari:
Condizioni di regresso:
Importo del premio da pagare: – all’assicuratore:
– al riassicuratore:
(presentazione del calcolo) L’impegno dell’assicuratore verso il richiedente finirà verosimilmente il …
Osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
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Allegato E
Formulario di risposta definitiva
Da:
A.
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla domanda definitiva del:
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
(*) Accettiamo la vostra domanda e vi accordiamo la riassicurazione desiderata conformemente all’accordo del e alle condizioni fissate nel formulario di domanda definitiva del . (*) Non possiamo dar seguito alla vostra domanda di riassicurazione. Osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
* Cancellare p. f. quanto non fa al caso
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Allegato F
Formulario di emissione di una garanzia
Da:
A:
Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla vostra risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che una garanzia è stata concessa il . L’ammontare della copertura è di
La quota di riassicurazione ammonta a
A Il premio totale da pagare ammonta a
B L’importo da pagare all’assicuratore è di
C L’importo da pagare al riassicuratore è di
C La quota del premio rappresenta = A Il premio dev’essere pagato come segue: Data di scadenza Importo Quota del premio Importo da pagare al riassicuratore
Effettueremo il pagamento che vi è dovuto entro 30 giorni lavorativi a contare dalla data di ricezione.
Altre osservazioni:
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data:
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Allegato G
Avviso intermedio
DA: HERMES Kreditversicherungs-AG, Friedensallee 254, D-22763 Amburgo A: Ufficio della garanzia dei rischi delle esportazioni, Kirchenweg 8, CH-8032 Zurigo Ci riferiamo all’accordo che abbiamo concluso con voi il e alla vostro formulario di risposta definitiva del
Nostro n. di rif.:
Vostro n. di rif.:
Vi informiamo che l’operazione oggetto del formulario di risposta definitiva summenzionato è coperta e che un’attestazione di copertura che ci vincola giuridi- camente è stata consegnata al beneficiario della garanzia il . Il formulario relativo all’emissione di una garanzia vi sarà spedito appena possibile.
Firma: (assicuratore dei crediti)
Data: