AS 2003 1636
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 5 giugno 2003
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
1. Abrogazione di una agevolazione doganale
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1504. Olio di fegato per usi veterinari 1.—
10 98 10 99
2. Inserimento di una nuova agevolazione doganale
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1504. Olio di fegato per l’alimentazione di 1.—
10 91 animali
1 RS 631.146.31
1636 2003-1193
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2003
3. Modifica di una agevolazione doganale
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
Agevolazione attuale
5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.––
11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone,
19 00 greggi, di peso da 60 g a 120 g per m2
5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 Sostituire con
5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.––
11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone,
19 00 greggi, di un peso superiore a 60 g
per m2 , ma non superiore a 120 g per m2 5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.
5 giugno 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger