AS 2003 3311
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione
Ordinanza sulla sicurezza degli impianti di accumulazione (Ordinanza sugli impianti di accumulazione)
Modifica del 20 agosto 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla sicurezza degli impianti di accumulazione è modificata come segue:
Art. 29 cpv. 1 1 La vigilanza di competenza dei Cantoni deve essere realizzata al più tardi entro sette anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
20 agosto 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 721.102
2003-1163 3311