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AS 2003 3376

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)

Ordinanza concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (Ordinanza sul registro MOFIS)

del 3 settembre 2003

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 104a capoversi 6 e 7 e 106 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 19581 sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 7 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 36 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati (LPD), ordina:

Art. 1 Oggetto 1 La presente ordinanza disciplina la costituzione e la gestione del registro automa- tizzato dei veicoli e dei detentori (MOFIS). 2 MOFIS repertoria tutti i veicoli omologati attualmente e in passato in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché i dati relativi ai detentori, all’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli, allo sdoganamento e all’imposizione conformemente alla legge federale del 21 giugno 19963 sull’imposizione degli auto- veicoli (LIAut).

Art. 2 Organo responsabile L’Ufficio federale delle strade (Ufficio federale) gestisce il MOFIS in collaborazio- ne con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), i Cantoni e il Principato del Liechtenstein.

Art. 3 Contenuto di MOFIS

1 Nel MOFIS sono registrati i seguenti dati:

a. dati per l’identificazione principale del detentore:

1. numero d’identificazione del detentore (NID) assegnato dal sistema,

2. identificazione del registro cantonale o del Principato del Liechtenstein;

b. dati del detentore:

1. nome/ditta,

2. cognome/altri cognomi,

RS 741.56

Ordinanza sul registro MOFIS RU 2003

competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione, i dati da rilevare conformemente al capoverso 1 lettera h.

Art. 4 Competenze 1 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione immettono e mu- tano tutti i dati di cui all’articolo 3 direttamente nel MOFIS o nei loro propri sistemi di dati. I dati elaborati in un proprio sistema di dati vanno trasmessi al MOFIS. 2 Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, nonché i servizi doga- nali incaricati di compiti di polizia stradale notificano il blocco e lo sblocco di veicoli e targhe di controllo segnalate per la ricerca mediante il sistema informatiz- zato di ricerca conformemente all’ordinanza RIPOL del 19 giugno 19957. 3 L’AFD immette i dati necessari per la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione secondo la LIAut8. Essa può anche affidare tale compito alle auto- rità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione. 4 L’autorità competente in seno al DDPS immette i dati necessari per l’occupazione e il noleggio dei veicoli destinati all’esercito, alla protezione civile e all’approv- vigionamento economico del Paese. 5 Le autorità della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione immettono i dati necessari riguardanti: a. la prima immatricolazione del veicolo; b. ogni cambiamento di detentore; c. ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile o della targa di controllo; d. ogni messa fuori circolazione e rimessa in circolazione del veicolo; e. ogni modifica tecnica del veicolo, che il detentore deve notificare all’autorità secondo l’articolo 34 capoverso 2 OETV9; f. ogni messa fuori circolazione definitiva del veicolo. 6 Le autorità dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione immettono i dati necessari per la riscossione della tassa conformemente alla LTTP10. 7 L’Ufficio federale registra le comunicazioni della prefettura di Singen relative ai veicoli del territorio doganale D-Büsingen, che gli sono trasmesse dall’AFD mediante il rapporto di perizia di cui all’articolo 75 capoverso 1 dell’ordinanza del 27 ottobre 197611 sull’ammissione alla circolazione (OAC).

7 RS 172.213.61 8 RS 641.51 9 RS 741.41 10 RS 641.81 11 RS 741.51

Ordinanza sul registro MOFIS RU 2003

Art. 5 Trasmissione di dati da parte degli importatori e dei fabbricanti di veicoli 1 Gli importatori e i fabbricanti di veicoli che importano o fabbricano in serie in Svizzera devono notificare i dati relativi al veicolo contenuti nel rapporto di perizia di cui all’articolo 75 capoverso 1 OAC12. È fatto salvo l’articolo 74 capoverso 1 lettera a OAC.

2 L’Ufficio federale stabilisce la procedura di notificazione.

Art. 6 Trattamento dei dati Oltre alle autorità di cui all’articolo 104a capoverso 4 LCStr, l’AFD può trattare i dati necessari per: a) la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione conforme- mente alla LIAut13; b) la riscossione della tassa conformemente alla LTTP14.

Art. 7 Immissione di dati del MOFIS in altri registri automatizzati Le polizie della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale, possono immettere dati del MOFIS in altri sistemi di dati propri, se ne garantiscono la protezione e la sicurezza e li utilizzano esclusivamente per l’allestimento di rapporti nell’ambito di una ricerca o di un perseguimento penale.

Art. 8 Rettifica dei dati 1 Qualora constati registrazioni errate, l’autorità preposta all’immissione dei dati rettifica direttamente i dati corrispondenti.

2 L’Ufficio federale controlla i dati e le mutazioni registrati quanto alla loro

completezza e plausibilità. 3 In caso di registrazioni incomplete o errate, l’Ufficio federale predispone la loro rettifica, il loro completamento o la loro cancellazione per il tramite del servizio che ha immesso i dati nel sistema oppure, d’intesa con tale servizio, esegue esso stesso i necessari adeguamenti. 4 In caso di registrazioni incomplete o errate, che riguardano la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione conformemente alla LIAut15 o la riscossione della tassa conformemente alla LTTP16, l’AFD predispone la rettifica, il completa- mento o la cancellazione per il tramite del servizio che ha immesso i dati nel sistema oppure, d’intesa con tale servizio, esegue esso stesso i necessari adeguamenti.

12 RS 741.51 13 RS 641.51 14 RS 641.81 15 RS 641.51 16 RS 641.81

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Art. 9 Conservazione dei dati I dati relativi ai veicoli e ai detentori devono poter essere richiamati online durante sette anni dopo la messa fuori circolazione del veicolo interessato e in seguito tenuti offline.

Art. 10 Diritto d’informazione e di rettifica 1 I detentori possono chiedere informazioni su dati che li riguardano o che riguarda- no il veicolo all’autorità competente per il rilascio e la revoca della licenza di circo- lazione nel luogo di stanza del veicolo. 2 Per una persona incapace di discernimento, il diritto d’informazione spetta anche al suo rappresentante legale, ma esclusivamente in nome e nell’interesse di detta persona. La persona che chiede l’informazione deve presentare una richiesta scritta e qualificarsi. 3 L’autorità comunica i dati completi gratuitamente e di regola per scritto quanto ra- pidamente possibile, ma al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta d’informazioni. 4 I detentori possono esigere che i dati inesatti che li riguardano o che riguardano il veicolo siano rettificati, completati o eliminati dal MOFIS. Essi devono inoltrare tale richiesta per scritto all’autorità competente. 5 Le richieste d’informazioni e di rettifica di privati domiciliati all’estero sono trasmesse dall’Ufficio federale all’autorità che ha eseguito l’ultima mutazione nel MOFIS.

Art. 11 Cambiamento di luogo di stanza Dopo lo spostamento del veicolo in un altro Cantone o nel Principato del Liechten- stein o dal Principato del Liechtenstein in Svizzera, il nuovo Cantone di stanza o il Principato del Liechtenstein esegue il cambiamento d’indirizzo nel MOFIS. Tale mutazione è notificata al precedente Cantone di stanza o al Principato del Liechten- stein.

Art. 12 Sicurezza dei dati e registrazione degli utenti 1 Al fine di garantire la sicurezza dei dati, le autorità aventi diritto d’accesso devono osservare l’ordinanza del 14 giugno 199317 relativa alla LPD e il capitolo sulla sicu- rezza informatica nell’ordinanza del 23 febbraio 200018 sull’informatica nell’Ammi- nistrazione federale. 2 Nell’ambito del trattamento dei dati, il sistema registra automaticamente gli utenti che hanno aggiornato lo stato dei dati, come pure il momento dell’aggiornamento.

17 RS 235.11 18 RS 172.010.58

Ordinanza sul registro MOFIS RU 2003

Art. 13 Controllo interno dei dati Le autorità aventi diritto d’accesso adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici affinché i loro dati siano protetti dalla perdita e da qualsiasi trattamento, visione o sottrazione illeciti.

Art. 14 Responsabilità e sorveglianza 1 La responsabilità dell’esattezza e dell’aggiornamento dei dati registrati spetta al servizio che immette i dati nel sistema. 2 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione è responsabile della manutenzione tecnica e dell’osservanza dei requisiti di sicurezza, nonché della gestione delle autorizzazioni d’accesso degli utenti.

Art. 15 Comunicazione di dati ad autorità estere I dati possono essere comunicati ad autorità estere, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale e lo Stato estero accordi la reciprocità.

Art. 16 Comunicazione di dati a fini statistici o di ricerca La comunicazione di dati registrati nel MOFIS a fini statistici o di ricerca è retta dalle disposizioni della LPD e dall’ordinanza del 14 giugno 199319 relativa alla LPD, nonché dalla legge del 9 ottobre 199220 sulla statistica federale e dall’ordi- nanza del 30 giugno 199321 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.

Art. 17 Comunicazione di dati a privati Fatto salvo l’articolo 126 capoversi 1 e 2 OAC22, i dati registrati nel MOFIS posso- no essere comunicati a persone diverse dal detentore solo se: a. è fatto valere un interesse sufficiente nell’ambito di un procedimento; e b. i dati sono necessari per lo svolgimento di tale procedimento.

Art. 18 Istruzioni L’Ufficio federale emana istruzioni per l’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 19 Disposizioni transitorie

1 D’intesa con le autorità d’immatricolazione del Cantone o del Principato del

Liechtenstein e i servizi della Confederazione competenti per il rilascio delle licenze di circolazione federali, l’Ufficio federale stabilisce il momento in cui i loro sistemi saranno collegati online al MOFIS.

19 RS 235.11 20 RS 431.01 21 RS 431.012.1 22 RS 741.51

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2 Le autorità di cui al capoverso 1, i cui sistemi non sono ancora collegati online al MOFIS, riprendono nel frattempo i dati necessari all’adempimento dei loro compiti dal rapporto di perizia presentato dal detentore. Esse notificano almeno settimanal- mente all’Ufficio federale: a. le prime immatricolazioni mediante il rapporto di perizia secondo l’articolo

75 capoverso 1 OAC23 e una copia dell’attestato d’assicurazione;

b. ogni cambiamento di detentore mediante una copia dell’attestato d’assicura- zione scaduto e di quello nuovo; c. ogni cambiamento di assicuratore di responsabilità civile (con codice) o della targa di controllo con indicazione della data (valevole fino al ritiro dalla circolazione – valevole a partire dalla messa in circolazione) mediante una copia dell’attestato d’assicurazione; d. ogni sospensione temporanea del veicolo dalla circolazione mediante una copia del vecchio attestato d’assicurazione o ogni rimessa in circolazione del veicolo mediante una copia del nuovo attestato d’assicurazione; e. ogni modifica tecnica del veicolo, che il detentore deve notificare all’auto- rità secondo l’articolo 34 capoverso 2 OETV24, mediante il rapporto di peri- zia secondo l’articolo 75 capoverso 3 OAC. 3 Nel caso di rimorchi, le prime ammissioni alla circolazione e le modifiche tecniche devono essere comunicate alle autorità di cui al capoverso 1, i cui sistemi non sono ancora collegati online al MOFIS, mediante il rapporto di perizia secondo l’artico- lo 75 capoverso 1 o 3 OAC, le mutazioni o i ritiri dalla circolazione mediante una copia della licenza di circolazione.

4 Lecomunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 possono essere trasmesse anche

mediante una procedura elettronica di notifica stabilita dall’Ufficio federale. 5 Le autorità dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione, i cui sistemi non sono ancora collegati online al MOFIS, comunicano nel frattempo all’AFD giornalmente i dati necessari per la tenuta dei controlli sullo sdoganamento e sull’imposizione secondo la LIAut25 e la riscossione della tassa secondo la LTTP26. La Direzione dell’informatica del DDPS è responsabile sino al 31 dicembre 2004 dell’esercizio della precedente banca dati MOFIS.

23 RS 741.51 24 RS 741.41 25 RS 641.51 26 RS 641.81

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Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.

3 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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