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AS 2003 3623

Regolamento del Consiglio nazionale

Regolamento del Consiglio nazionale (RCN)

del 3 ottobre 2003

Il Consiglio nazionale, visto l’articolo 36 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl); visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 10 aprile 20032, decreta:

Capitolo 1: Costituzione

Art. 1 Seduta costitutiva 1 Dopo il suo rinnovo integrale, la Camera del Consiglio nazionale (Camera) si riu- nisce in seduta costitutiva il giorno stabilito dalla legge.

2 I punti all’ordine del giorno della seduta costitutiva sono, nell’ordine:

a. discorso del presidente decano e del deputato più giovane eletto per la prima volta; b. accertamento della costituzione della Camera; c. giuramento dei deputati presenti la cui elezione non è stata contestata o è stata dichiarata valida; d. accertamento di eventuali incompatibilità; e. elezione del presidente; f. elezione del primo vicepresidente; g. elezione del secondo vicepresidente; h. elezione in blocco degli scrutatori; i. elezione in blocco degli scrutatori supplenti.

Art. 2 Presidente decano 1 È presidente decano della costituenda Camera il deputato che da più lungo tempo è ininterrottamente in carica. In subordine, funge da presidente decano il deputato più anziano.

RS 171.13

2003-0895 3623

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2 Il presidente decano è designato dall’ultimo Ufficio della precedente legislatura in base al rapporto del Consiglio federale concernente l’esito delle elezioni al Consi- glio nazionale. 3 Se impedito, il presidente decano è sostituito secondo le norme del capoverso 1.

Art. 3 Compiti del presidente decano

1 Il presidente decano:

a. nomina gli altri otto membri dell’Ufficio provvisorio, tenuto conto dell’arti- colo 43 capoverso 3 LParl; b. presiede l’Ufficio provvisorio; c. presiede la Camera fino all’elezione del nuovo presidente. 2 Fino all’elezione del nuovo presidente gli altri compiti presidenziali sono svolti dall’ultimo presidente della precedente legislatura.

Art. 4 Compiti dell’Ufficio provvisorio

1 L’Ufficio provvisorio:

a. esamina se le elezioni della maggioranza dei deputati sono rimaste inconte- state o sono state dichiarate valide e, se questo presupposto risulta adem- piuto, propone alla Camera di proclamarsi costituita; b. esamina se per i deputati neoletti vi siano incompatibilità secondo l’arti- colo 14 lettere b–f LParl e in caso affermativo propone alla Camera di ac- certarlo; c. fino all’elezione del nuovo Ufficio, accerta l’esito di elezioni e votazioni nella Camera. 2 Fino all’elezione del nuovo Ufficio, gli altri compiti dell’Ufficio sono svolti dall’Ufficio della precedente legislatura.

Art. 5 Giuramento

1 All’atto del giuramento tutti i presenti in aula si alzano.

2 Il presidente invita il segretario generale a dar lettura della formula di giuramento o promessa solenne. 3 Chi presta giuramento pronuncia, levando tre dita della mano destra, le parole «lo giuro»; chi presta promessa solenne pronuncia le parole «lo prometto».

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Capitolo 2: Organi Sezione 1: Presidente e Consiglio di presidenza

Art. 6 Elezione 1 Nel primo anno della legislatura, i membri del Consiglio di presidenza sono eletti dalla Camera appena dopo la sua costituzione e, negli anni successivi, all’inizio del- la prima seduta. 2 Nell’elezione è tenuto adeguatamente conto della forza dei gruppi parlamentari e delle lingue ufficiali. 3 Se un seggio in seno al Consiglio di presidenza diventa vacante in corso di man- dato, la Camera procede a un’elezione suppletiva per il periodo restante; per il seggio del presidente, l’elezione suppletiva ha luogo se il seggio è divenuto vacante prima dell’inizio della sessione estiva.

Art. 7 Compiti

1 Oltre ai compiti stabiliti dalla legge, il presidente:

a. dirige i dibattiti della Camera; b. salvo decisione contraria della Camera, stabilisce l’ordine del giorno nel- l’ambito della programma della sessione elaborato dall’Ufficio; c. dirige il Consiglio di presidenza e l’Ufficio della Camera; d. rappresenta la Camera verso l’esterno. 2 Se il presidente è impedito o, eccezionalmente, interviene nel merito, la presidenza è assunta dal primo o, in subordine, dal secondo vicepresidente. 3 Se entrambi i vicepresidenti sono anch’essi impediti, la presidenza nella Camera è assunta, nell’ordine, da: a. un deputato ex presidente; se i deputati ex presidenti sono più d’uno, da quello che è stato presidente da ultimo; b. il deputato decano; in subordine, il deputato più anziano.

4 I due vicepresidenti:

a. assistono il presidente; b. svolgono assieme al presidente i compiti che la legge assegna al Consiglio di presidenza.

5 Le decisioni del Consiglio di presidenza richiedono il consenso di almeno due

membri.

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Sezione 2: Ufficio

Art. 8 Composizione e procedura

1 L’Ufficio consta:

a. dei membri del Consiglio di presidenza; b. di quattro scrutatori; c. dei presidenti dei gruppi parlamentari. 2 In caso di impedimento, gli scrutatori possono farsi rappresentare dagli scrutatori supplenti e i presidenti dei gruppi da membri dei loro gruppi. 3 Per la ripartizione dei seggi degli scrutatori e degli scrutatori supplenti tra i gruppi parlamentari si applicano per analogia gli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici; alla durata del mandato si applica per analogia l’articolo 17 capoversi 1 e 4. 4 Il presidente partecipa alle votazioni nell’Ufficio. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 9 Compiti

1 L’Ufficio ha i compiti seguenti:

a. pianifica le attività della Camera e stabilisce il programma delle sessioni, fermo restando che la Camera può decidere di aggiungere o stralciare singoli oggetti in deliberazione; b. determina i settori di attività delle commissioni permanenti e istituisce com- missioni speciali; c. assegna alle commissioni gli oggetti in deliberazione impartendo loro un ter- mine per l’esame preliminare, per la presentazione di un rapporto o per il di- sbrigo definitivo; può delegare questo compito al presidente; d. provvede a coordinare le attività delle commissioni e decide in caso di con- flitti di competenza tra commissioni; e. stabilisce il piano annuale delle sedute delle commissioni; f. determina il numero dei membri delle commissioni; g. su proposta dei gruppi parlamentari elegge i presidenti e i membri delle commissioni; h. accerta il risultato di elezioni e votazioni; in caso di impedimento di scruta- tori e loro supplenti, il presidente può avvalersi della collaborazione di altri deputati; i. esamina se vi siano o se siano sorte incompatibilità secondo l’articolo 14 LParl e se del caso propone alla Camera di accertarle;

3 RS 161.1

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j. tratta le altre questioni concernenti l’organizzazione e la procedura della Camera. 2 Prima di prendere decisioni a tenore del capoverso 1 lettere b, c ed e, l’Ufficio sente i presidenti delle commissioni.

Sezione 3: Commissioni e delegazioni

Art. 10 Commissioni permanenti La Camera dispone delle seguenti commissioni permanenti:

1. Commissione delle finanze (CdF),

2. Commissione della gestione (CdG),

3. Commissione della politica estera (CPE),

4. Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura (CSES),

5. Commissione della sicurezza sociale e della sanità (CSSS),

6. Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia

(CAPTE),

7. Commissione della politica di sicurezza (CPS),

8. Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT),

9. Commissione dell’economia e dei tributi (CET),

10. Commissione delle istituzioni politiche (CIP),

11. Commissione degli affari giuridici (CAG),

12. Commissione delle costruzioni pubbliche (CCP).

Art. 11 Commissioni speciali In casi eccezionali l’Ufficio può istituire commissioni speciali. Sente previamente i presidenti delle commissioni permanenti competenti per materia.

Art. 12 Delegazioni Salvo diversa disposizione di una legge o di un’ordinanza dell’Assemblea federale, alle delegazioni, permanenti e no, si applicano per analogia le disposizioni sulle commissioni della legge sul Parlamento e del presente regolamento.

Art. 13 Commissione del programma di legislatura Nella prima sessione di ogni legislatura è istituita una commissione speciale incari- cata dell’esame preliminare del rapporto del Consiglio federale sul programma di legislatura.

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Art. 14 Sottocommissioni 1 Ogni commissione può istituire sottocommissioni al proprio interno. 2 La commissione definisce il mandato delle sue sottocommissioni precisandone i compiti e i termini entro cui riferire al plenum. 3 La Commissione delle finanze e la Commissione della gestione possono istituire sottocommissioni permanenti incaricate di trattare per loro singoli settori di compiti.

Art. 15 Ripartizione dei seggi 1 I seggi seguenti sono ripartiti fra i gruppi parlamentari in applicazione analogica degli articoli 40 e 41 della legge federale del 17 dicembre 19764 sui diritti politici: a. seggi nelle singole commissioni; b. seggi spettanti al Consiglio nazionale in una commissione dell’Assemblea federale plenaria o in una commissione congiunta delle due Camere; c. seggi dei presidenti delle commissioni permanenti. 2 Il gruppo parlamentare che, per consistenza, non ha diritto d’essere rappresentato in una singola commissione permanente riceve complessivamente nelle commissioni un numero di seggi pari a quello che gli spetta in base al numero totale dei membri delle commissioni permanenti secondo l’articolo 10.

3 Di norma, un deputato non può appartenere contemporaneamente a più di due

commissioni di cui all’articolo 10 numeri 1–11.

Art. 16 Direzione dei lavori

1 Il presidente della commissione:

a. pianifica i lavori della commissione; b. stabilisce l’ordine del giorno delle sedute, salva restando una diversa dispo- sizione della commissione; c. dirige le deliberazioni della commissione; d. rappresenta la commissione verso l’esterno.

2 La supplenza in caso d’impedimento del presidente è retta per analogia dal-

l’articolo 7 capoversi 2 e 3. 3 Il presidente partecipa alle votazioni nella commissione. In caso di parità, il suo voto decide.

Art. 17 Durata del mandato 1 La durata del mandato nelle commissioni permanenti è di quattro anni salvo diver- sa disposizione di una legge o di un’ordinanza dell’Assemblea federale. Il mandato termina in ogni caso con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. La rielezione è possibile.

4 RS 161.1

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2 La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti delle commissioni per- manenti è di due anni. Il mandato termina in ogni caso con il rinnovo integrale delle commissioni nella prima sessione della nuova legislatura. L’immediata rielezione alla stessa funzione è esclusa.

3 La durata del mandato dei membri di una commissione speciale corrisponde a

quella dell’attività della commissione medesima.

4 In tutte le commissioni, i membri uscenti in corso di mandato sono immediata-

mente sostituiti.

Art. 18 Supplenza 1 Un membro può farsi sostituire a una seduta di commissione o di sottocommissio- ne. Il sostituto è designato dal rispettivo gruppo parlamentare.

2 Se un membro di una commissione lascia la Camera, il suo gruppo parlamentare

può designare un subentrante fino all’attribuzione definitiva del seggio da parte del- l’Ufficio. 3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, il gruppo parlamentare annuncia senza indugio alla segreteria della commissione il nome del sostituto o subentrante. 4I membri della Commissione della gestione e delle commissioni parlamentari d’inchiesta e delle loro sottocommissioni non possono farsi sostituire.

Art. 19 Relazione alla Camera 1 Per ogni oggetto in deliberazione la commissione designa un relatore che riferirà alla Camera sulle sue deliberazioni e proposte. Essa può designare anche più relato- ri, di lingue diverse. Di norma, il presidente non funge da relatore. 2 I relatori si ripartiscono il lavoro per temi. Tranne per questioni particolarmente importanti o complesse, si astengono dal ripetere quanto già esposto in un’altra lingua ufficiale. La relazione d’entrata in materia si limita alle questioni fondamenta- li.

3 La commissione può presentare alla Camera un rapporto scritto. Un rapporto

scritto va in ogni caso presentato quando un altro documento esplicativo ufficiale non sia disponibile, nonché quando per le deliberazioni sia prevista la procedura scritta (art. 49).

Art. 20 Informazione del pubblico

1 Il presidente o il membro incaricato dalla commissione informa la stampa per

scritto o oralmente sui risultati sostanziali dei lavori della commissione. 2 L’informazione verte di norma sulle decisioni più importanti, con indicazione dei rapporti di voto e degli argomenti principali sostenuti nelle deliberazioni. 3I partecipanti alla seduta devono astenersi dal rilasciare dichiarazioni prima dell’informazione ufficiale da parte della commissione.

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4 Rimangono confidenziali le informazioni sulla posizione assunta dai singoli parte- cipanti e su come essi hanno votato, eccetto ch’essi sottopongano alla Camera una proposta di minoranza.

Capitolo 3: Procedura Sezione 1: Esame preliminare, assegnazione e verifica degli oggetti in deliberazione

Art. 21 Esame preliminare 1 Gli oggetti in deliberazione ai sensi dell’articolo 71 LParl sono esaminati prelimi- narmente dalle commissioni di merito; sono eccettuati: a. gli interventi parlamentari dei deputati e dei gruppi; b. le candidature; c. le mozioni d’ordine; d. le dichiarazioni del Consiglio federale; e. gli altri oggetti in deliberazione designati dalla legge o dal presente regola- mento. 2 Un intervento parlamentare è sottoposto a esame preliminare soltanto se la com- missione di merito o la Camera lo decide.

3 Le domande di soppressione dell’immunità di un deputato o di un magistrato od

altre analoghe sono esaminate preliminarmente dalla Commissione degli affari giuridici. Quelle manifestamente insostenibili possono essere liquidate direttamente dal presidente della commissione, d’intesa con il presidente della commissione competente del Consiglio degli Stati; dei casi così liquidati è data notizia alla Camera.

Art. 22 Assegnazione 1 I nuovi oggetti in deliberazione sono di norma assegnati per esame preliminare a una commissione all’inizio di ogni sessione.

2 L’assegnazione ha luogo alla fine della sessione se l’oggetto in deliberazione

dev’essere sottoposto a una commissione in seguito a una decisione di una Camera. 3 I rapporti del Consiglio federale possono essere assegnati per disbrigo diretto alla commissione di merito. La commissione può nondimeno proporre all’Ufficio di far iscrivere la trattazione del rapporto nel programma della sessione.

Art. 23 Verifica della legalità formale 1 Appena depositate, le iniziative parlamentari e gli interventi dei deputati o dei gruppi parlamentari sono verificati dal presidente della Camera sotto il profilo della legalità formale.

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2 Per gli altri oggetti in deliberazione ai sensi dell’articolo 71 LParl tale verifica av- viene soltanto a richiesta. Se la deliberazione concerne le due Camere, il presidente consulta il presidente del Consiglio degli Stati. 3 Se il presidente dichiara inammissibile un oggetto in deliberazione, l’autore può appellarsi all’Ufficio. La decisione dell’Ufficio è definitiva.

Art. 24 Trasmissione alla Camera dei risultati dell’esame preliminare 1 I progetti di atti legislativi di una commissione e le proposte della commissione incaricata di esaminare preliminarmente un disegno di atto legislativo del Consiglio federale devono essere trasmessi ai deputati il più tardi quattordici giorni prima della trattazione in prima lettura nella Camera; sono eccettuati i progetti e disegni trattati dalle due Camere nella stessa sessione (art. 85 LParl). 2 Se i documenti di cui al capoverso 1 non pervengono per tempo ai deputati, l’Uf- ficio esamina se l’oggetto in deliberazione non debba essere tolto dal programma della sessione.

Sezione 2: Oggetti in deliberazione e loro trattazione a. Iniziative parlamentari e interventi

Art. 25 Presentazione Un deputato o un gruppo parlamentare può presentare per scritto un’iniziativa o un intervento durante una seduta della Camera.

Art. 26 Motivazione

1 Il testo dell’iniziativa o dell’intervento non deve contenere una motivazione.

2 Per le iniziative, la motivazione dev’essere allegata; per le mozioni, i postulati e le interpellanze, può esserlo.

Art. 27 Risposta agli interventi Il destinatario di un intervento vi risponde per scritto per la sessione ordinaria suc- cessiva. Se, eccezionalmente, non è in grado di rispettare questo termine, ne informa l’Ufficio e l’autore, indicandone il motivo.

Art. 28 Trattazione nella Camera

1 Almeno due mezze giornate nella seconda e nella terza settimana della sessione

sono dedicate all’esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi di singoli deputati e di gruppi parlamentari. 2 Gli interventi di singoli deputati o gruppi parlamentari che concernono lo stesso o un analogo oggetto sono trattati nell’ordine in cui sono stati presentati.

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3 Le iniziative parlamentari che in commissione sono state sostenute da meno di un quinto dei membri sono trattate nella Camera in procedura scritta (art. 49). 4 L’interpellante può dichiarare di essere o no soddisfatto della risposta data dal Consiglio federale anche se la Camera rifiuta di discutere l’interpellanza.

Art. 29 Cofirmatari 1 Le iniziative parlamentari e gli interventi possono essere firmati da più deputati. Ne è considerato autore il primo firmatario. 2 L’autore può ritirare l’iniziativa o l’intervento anche senza il consenso dei cofirma- tari.

Art. 30 Trattazione urgente

1 Le interpellanze e le interrogazioni possono essere dichiarate urgenti.

2 La dichiarazione d’urgenza compete all’Ufficio per le interpellanze e al presidente della Camera per le interrogazioni. Se il presidente nega l’urgenza, l’Ufficio decide definitivamente. 3 Le interpellanze urgenti devono essere presentate il più tardi all’inizio della terza seduta di una sessione di tre settimane. Il Consiglio federale vi risponde nel corso della stessa sessione. 4 Le interrogazioni urgenti devono essere presentate il più tardi una settimana prima della fine della sessione o, se la sessione dura una sola settimana, il primo giorno della sessione. Il Consiglio federale vi risponde per scritto entro tre settimane.

b. Ora delle domande

Art. 31 1 La seconda e la terza settimana della sessione iniziano con un’ora delle domande, dedicata a questioni d’attualità; essa può protrarsi fino a 90 minuti al massimo. 2 Le domande devono essere presentate per scritto, in termini succinti e senza moti- vazione, entro il mercoledì antecedente, prima della fine della seduta della Camera. 3 Il testo delle domande è distribuito ai deputati prima dell’inizio della seduta; non ne è data lettura. 4 Se l’interrogante è presente in aula, il rappresentante del Consiglio federale rispon- de brevemente. L’interrogante può porre una pertinente domanda supplementare.

5 Alle domande di ugual tenore o tematicamente affini si risponde in blocco.

6 Alle domande cui non sia possibile rispondere per mancanza di tempo e alle do-

mande o domande supplementari che richiedessero un esame più approfondito il Consiglio federale risponde per scritto, secondo la norma applicabile alle interroga- zioni urgenti.

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c. Dichiarazioni

Art. 32 Dichiarazioni del Consiglio nazionale

1 Su proposta della maggioranza di una commissione, la Camera può fare dichiara-

zioni su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politi- ca interna. 2 La Camera può decidere di aprire una discussione su un progetto di dichiarazione. Può accettare il progetto, respingerlo o rinviarlo alla commissione. 3 Il progetto di dichiarazione è tolto dal ruolo se non viene trattato nella sessione in corso o in quella successiva.

Art. 33 Dichiarazioni del Consiglio federale 1 Il Consiglio federale può fare dichiarazioni alla Camera su importanti avvenimenti o problemi concernenti la politica estera o la politica interna. 2 Su proposta di un deputato, la Camera può decidere d’aprire la discussione su una tale dichiarazione.

Sezione 3: Organizzazione delle sedute della Camera

Art. 34 Orari

1 Di norma, la Camera si riunisce:

a. il lunedì: dalle 14.30 alle 19.00; b. il martedì: dalle 08.00 alle 13.00; il martedì pomeriggio è riservato alle se- dute dei gruppi parlamentari; c. il mercoledì: dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; d. il giovedì: dalle 08.00 alle 13.00 e, nell’ultima settimana della sessione, dalle 15.00 alle 19.00; e. il venerdì dell’ultima settimana della sessione: dalle 08.00 alle 11.00. 2 Vengono indette sedute serali (dalle 19.00 alle 22.00) quando l’entità e l’urgenza degli affari lo richiedano.

Art. 35 Ordine del giorno

1 L’ordine del giorno è comunicato:

a. per la prima seduta della sessione: assieme all’invio del programma della sessione; b. per le altre sedute: alla fine della seduta immediatamente precedente.

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2 L’ordine del giorno elenca tutti gli oggetti in deliberazione. Le petizioni e gli interventi di deputati e gruppi parlamentari possono essere menzionati con un titolo iperonimo.

3 Il presidente può comunicare in anticipo il momento di elezioni e votazioni.

4 Durante la seduta, il presidente può altresì completare l’ordine del giorno, in particolare per trattare divergenze ovvero oggetti e interventi la cui deliberazione è stata differita.

Art. 36 Processo verbale

1 Per ogni seduta, il segretario della Camera redige un verbale nella lingua del

presidente. Il verbale menziona: a. gli oggetti in deliberazione trattati o ritirati; b. i nomi degli oratori; c. le proposte; d. il risultato di votazioni ed elezioni; e. i nomi dei deputati scusati; se un deputato è assente per svolgere un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all’articolo 60 LParl, se ne indica anche questa ragione; f. le comunicazioni del presidente.

2 Il verbale va sottoposto per approvazione al presidente.

Art. 37 Traduzioni 1 Le comunicazioni del presidente e le mozioni d’ordine dei deputati sono tradotte in aula in una seconda lingua ufficiale dal traduttore della Camera.

2 I dibattiti sono tradotti in simultanea nelle tre lingue ufficiali.

Art. 38 Numero legale Il presidente accerta se la Camera è in numero legale: a. prima che si proceda ad elezioni, votazioni sul complesso o votazioni finali non- ché a votazioni per cui è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all’articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale5; b. a richiesta di un deputato.

5 RS 101

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Art. 39 Richiamo all’ordine

1 Il presidente richiama all’ordine i partecipanti alla seduta che:

a. si esprimono in modo offensivo o fuori tema, oltrepassano il tempo di parola o violano altre norme procedurali; b. con il loro comportamento turbano i dibattiti parlamentari. 2 Se il richiamo è disatteso, il presidente può infliggere una misura disciplinare se- condo l’articolo 13 capoverso 1 LParl.

3 Se l’interessato fa opposizione, la Camera decide senza discussione.

Art. 40 Assenze

1 Ogni giorno di sessione i deputati si iscrivono sulla lista delle presenze.

2 Se impediti di partecipare a una seduta, lo comunicano possibilmente in anticipo al segretario generale dell’Assemblea federale.

Sezione 4: Deliberazioni nella Camera

Art. 41 Domanda e concessione della parola

1 Nella Camera può parlare soltanto chi ha ricevuto la parola dal presidente.

2 Chi intende prendere la parola si annuncia per scritto al presidente.

3 Di norma, il presidente dà la parola nell’ordine in cui è stata chiesta. Può però raggruppare gli oratori per temi o provvedere a un adeguato avvicendamento delle lingue e delle opinioni. 4 I portavoce dei gruppi parlamentari e i proponenti parlano prima degli altri depu- tati.

5 Sullo stesso oggetto nessuno può prendere la parola più di due volte.

6 I relatori delle commissioni e il rappresentante del Consiglio federale ricevono la parola appena la chiedono.

Art. 42 Domanda interlocutoria 1 Al termine di un esposto, ogni deputato e il rappresentante del Consiglio federale possono porre all’oratore una breve e precisa domanda su un dato punto del suo intervento; non sono ammessi né commenti di merito né motivazioni. 2 Domande interlocutorie possono essere poste soltanto se l’oratore acconsente alla relativa richiesta del presidente.

3 L’oratore risponde immediatamente e con concisione.

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Art. 43 Dichiarazioni personali e dichiarazioni dei gruppi parlamentari 1 Ogni deputato può fare una breve dichiarazione personale. Può farlo per risponde- re a un’affermazione concernente la sua persona o per puntualizzare quanto da lui stesso affermato.

2 Alle dichiarazioni personali è data sempre la precedenza.

3 Prima della votazione finale i gruppi parlamentari possono fare una breve dichiara- zione di voto.

Art. 44 Tempo di parola

1 Nel dibattito di entrata in materia il tempo di parola è di:

a. 20 minuti complessivi per i relatori delle commissioni; b. 20 minuti per il rappresentante del Consiglio federale; c. 10 minuti ciascuno per i portavoce dei gruppi parlamentari; d. 5 minuti ciascuno per gli altri oratori. 2 Negli altri dibattiti, il tempo di parola è di 5 minuti per i portavoce dei gruppi par- lamentari, per i proponenti, per gli autori di iniziative e interventi parlamentari, nonché per gli oratori che intervengono a titolo individuale; per i relatori delle com- missioni e per il rappresentante del Consiglio federale il tempo di parola non è limitato. 3 Il tempo di parola di cui al capoverso 1 può essere eccezionalmente prolungato dal presidente. La Camera può, a richiesta, prolungare il tempo di parola di cui al capo- verso 2.

Art. 45 Entrata in materia e deliberazione di dettaglio 1 La Camera può rinunciare al dibattito di entrata in materia qualora non sia stata presentata alcuna proposta di non entrata in materia. 2 Essa può decidere di discutere articolo per articolo, capitolo per capitolo o sull’in- sieme dell’oggetto in deliberazione.

Art. 46 Forme di discussione

1 Gli oggetti in deliberazione sono discussi in una delle seguenti forme:

I: dibattito libero II: dibattito organizzato III: dibattito ridotto IV: dibattito breve V: procedura scritta.

2 Contemporaneamente al programma della sessione l’Ufficio decide in quale forma

saranno discussi gli oggetti in deliberazione.

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3 Indipendentemente dalla forma della discussione, i relatori della commissione e il rappresentante del Consiglio federale possono chiedere la parola su ogni oggetto in deliberazione. 4 Indipendentemente dalla forma della discussione, le iniziative parlamentari, le mozioni e i postulati possono essere motivati oralmente dai rispettivi autori. Gli in- terpellanti ricevono la parola se viene decisa la discussione.

Art. 47 Dibattito organizzato

1 Si può procedere a un dibattito organizzato in particolare:

a. per il dibattito d’entrata in materia; b. per deliberare su un’interpellanza o su un rapporto.

2 Il tempo di parola complessivo è limitato.

3 Il presidente ripartisce adeguatamente il tempo di parola complessivo tra i relatori, il rappresentante del Consiglio federale e i gruppi parlamentari. 4 I gruppi comunicano tempestivamente come intendono ripartire tra i loro membri il tempo di parola che loro spetta. 5 Ai deputati che non fanno parte di nessun gruppo è messa a disposizione una con- grua parte del tempo di parola complessivo.

Art. 48 Dibattito ridotto e dibattito breve 1 Nel dibattito ridotto hanno diritto di parola soltanto i portavoce dei gruppi parla- mentari e i proponenti. 2 Nel dibattito breve, hanno diritto di parola soltanto i relatori delle minoranze delle commissioni.

3 Rimane salvo in ogni caso l’articolo 46 capoversi 3 e 4.

Art. 49 Procedura scritta

1 Nella procedura scritta non vi è diritto di chiedere la parola.

2 Rimane salvo in ogni caso l’articolo 46 capoversi 3 e 4.

Art. 50 Proposte 1 Le proposte vanno presentate per scritto al presidente, di norma prima della di- scussione dell’oggetto in deliberazione cui si riferiscono. 2 In caso di discussioni complesse e di una certa entità, il presidente può fissare un termine per l’inoltro delle proposte.

3 Il presidente verifica la legalità formale delle proposte pervenutegli.

4 Le proposte sono sottoposte all’esame preliminare della commissione di merito a richiesta della commissione medesima o se la Camera lo decide.

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5 Le proposte concernenti oggetti in deliberazione discussi nelle forme I–III possono essere motivate oralmente. Quelle concernenti oggetti discussi nelle forme IV e V possono essere motivate soltanto per scritto. 6 Se sono presentate più proposte di ugual tenore in merito ad oggetti in deliberazio- ne discussi nelle forme I–III, è data la parola a chi ha presentato la prima proposta. Gli altri proponenti possono fare una breve dichiarazione supplementare.

Art. 51 Mozioni d’ordine

1 Le mozioni d’ordine sono trattate immediatamente dalla Camera.

2 Sulle proposte di rivenire su una deliberazione la Camera decide senza discussione dopo aver ascoltato una breve motivazione della proposta stessa e di un’eventuale controproposta. 3 Se la Camera accoglie la proposta, l’articolo o il capitolo di cui si tratta è sottopo- sto a una nuova deliberazione.

Art. 52 Chiusura della discussione 1 Il presidente dichiara chiusa la discussione quando non è più chiesta la parola o è trascorso il tempo di parola complessivo (art. 47).

2 Il presidente può proporre di chiudere la lista degli oratori dopo che si sono

espressi i portavoce dei gruppi e dopo che tutte le proposte sono state motivate. 3 Esaurita la lista degli oratori, il rappresentante del Consiglio federale ed in seguito i relatori delle commissioni possono rispondere brevemente a chi è intervenuto nella discussione.

Art. 53 Seconda lettura Sui progetti di modifica del presente regolamento si procede a una seconda lettura, a meno che non si tratti di modifiche di poco conto. Dopo l’esame da parte della Commissione di redazione, si procede alla votazione finale.

Art. 54 Messa a punto del testo 1 Se la commissione incaricata dell’esame preliminare lo richiede o se la Camera lo decide, gli oggetti in deliberazione che risultano fortemente modificati in seguito a proposte presentate in seno alla Camera sono rinviati alla commissione per controllo redazionale.

2 Il testo messo a punto è nuovamente sottoposto alla Camera per approvazione in

blocco.

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Sezione 5: Votazioni

Art. 55 Formulazione dei quesiti Prima della votazione, il presidente riepiloga brevemente le proposte e propone alla Camera i quesiti e l’ordine delle votazioni secondo gli articoli 78 e 79 LParl.

Art. 56 Espressione del voto

1 Le votazioni si svolgono di norma mediante procedimento elettronico.

2 Nessun deputato è obbligato a votare.

3 Il voto per rappresentanza è escluso.

4 I relatori votano dal loro scanno; gli altri deputati dal loro banco.

Art. 57 Pubblicazione dei dati relativi alle votazioni 1 Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. I voti dei deputati e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.

2 Il presidente comunica il risultato della votazione.

3 Il risultato è pubblicato sotto forma di elenco nominativo:

a. in caso di votazioni sul complesso; b. in caso di votazioni finali; c. in caso di votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il con- senso della maggioranza dei deputati conformemente all’articolo 159 capo- verso 3 della Costituzione federale6; d. a richiesta scritta di almeno 30 deputati. 4 Sull’elenco nominativo si menziona per ogni deputato se ha votato «sì» o «no», se si è astenuto o se non ha partecipato al voto. Se un deputato non ha partecipato al voto perché assente per svolgere un mandato conferitogli da una delegazione per- manente conformemente all’articolo 60 LParl, se ne indica questa ragione. 5 Gli altri risultati della votazione sono resi pubblici sotto forma di elenco nomina- tivo.

Art. 58 Eccezioni all’espressione del voto mediante procedimento elettronico In caso di deliberazione segreta o di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la vo- tazione avviene per alzata e seduta o per appello nominale.

6 RS 101

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Art. 59 Votazione per alzata e seduta 1 Nella votazione per alzata e seduta si può rinunciare al conteggio dei voti qualora il risultato della votazione sia manifesto.

2 I voti sono conteggiati in ogni caso:

a. nelle votazioni sul complesso; b. nelle votazioni finali; c. nelle votazioni su disposizioni per la cui accettazione è richiesto il consenso della maggioranza dei deputati conformemente all’articolo 159 capoverso 3 della Costituzione federale7.

Art. 60 Votazione per appello nominale 1 La votazione si svolge per appello nominale se la mozione d’ordine presentata a tal fine è accolta da almeno trenta deputati. Salvo nei casi di deliberazione segreta, il risultato della votazione è pubblicato secondo l’articolo 57. 2 Nella votazione per appello nominale i deputati, nominati in ordine alfabetico, rispondono dal loro banco con «sì» o «no» oppure con «astensione» al quesito posto dal presidente. 3 Dopo ogni risposta, il segretario dell’Assemblea federale comunica il risultato in- termedio.

4 Contano soltanto i voti dei deputati che hanno risposto immediatamente dopo la

loro chiamata.

Capitolo 4: Polizia della Camera

Art. 61 Accesso all’aula della Camera e alle sale laterali 1 Durante la sessione hanno accesso all’aula della Camera e alle sale laterali (sala dei passi perduti e anticamera): a. i membri delle Camere federali; b. i consiglieri federali e il cancelliere della Confederazione; c. il membro del Tribunale federale che rappresenta i tribunali della Confede- razione per gli oggetti in deliberazione secondo l’articolo 162 capoverso 2 LParl; d. i collaboratori dei Servizi del Parlamento, per quanto lo richieda la loro fun- zione; e. i collaboratori che accompagnano il consigliere federale, il cancelliere della Confederazione o il membro del Tribunale federale, per quanto lo richieda la loro funzione;

7 RS 101

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f. i fotografi e i cameraman provvisti di una tessera di legittimazione rilasciata dai Servizi del Parlamento. 2 Durante la sessione hanno inoltre diritto di accedere alle sale laterali i giornalisti accreditati e le persone provviste di una tessera di libero accesso ai sensi dell’arti- colo 69 LParl. 3 Per il pubblico sono a disposizione apposite tribune; per i giornalisti accreditati, le tribune per la stampa. 4 In caso di deliberazione segreta (art. 4 cpv. 2 e 3 LParl) hanno accesso all’aula e alle sale laterali soltanto le persone di cui al capoverso 1 lettere a–d. Le tribune vengono fatte sgombrare. 5 Il presidente può prendere ulteriori disposizioni per regolare l’accesso all’aula, alle sale laterali e alle tribune; in particolare, può limitare temporaneamente il diritto di accedere alle tribune in caso di forte affollamento. 6 Il presidente può altresì disciplinare l’uso dei locali nei giorni fuori sessione.

Art. 62 Comportamento di terzi nell’aula della Camera 1 Il pubblico sulle tribune assiste ai lavori in silenzio. Si astiene in particolare da ogni segno di approvazione o disapprovazione. Riprese e registrazioni visive o so- nore sono permesse soltanto con l’autorizzazione dei Servizi del Parlamento. 2 Il presidente fa allontanare dall’aula le persone non autorizzate ad accedervi.

3 Il presidente fa allontanare dall’aula o dalle tribune del pubblico anche le persone che, pur autorizzate ad accedervi benché non siano deputati, persistono, nonostante richiamo, a comportarsi in modo indecoroso o a turbare l’ordine. 4 Se l’ordine in aula o sulle tribune non può essere ripristinato immediatamente, il presidente sospende la seduta.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 63 Diritto previgente: abrogazione Il regolamento del Consiglio nazionale del 22 giugno 19908 è abrogato.

Art. 64 Disposizioni transitorie per la verifica dei poteri 1 Fino all’entrata in vigore dell’articolo 189 capoverso 1 lettera f della Costituzione federale nel tenore del 12 marzo 20009, la Camera, su proposta dell’Ufficio provvi- sorio, decide sui ricorsi elettorali contro le decisioni di un governo cantonale con- cernenti la validità di un’elezione al Consiglio nazionale.

8 RU 1990 954, 1991 2158, 1994 362 2150, 1995 530 4358, 1998 782, 1999 161 2612 9 RS 101; RU 2002 3148

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2 La Camera decide inoltre sui ricorsi:

a. contro le elezioni per il rinnovo integrale, su proposta dell’Ufficio provviso- rio prima che sia accertata la propria costituzione; b. contro un’elezione suppletiva, su proposta dell’Ufficio prima che il nuovo deputato presti giuramento. 3 Il deputato la cui elezione venga contestata si astiene dal partecipare ai lavori sia dell’Ufficio provvisorio sia della Camera durante l’esame del ricorso interposto con- tro la sua elezione.

Art. 65 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2003, simultaneamente alla legge sul Parlamento10.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christophe Thomann

10 RS 171.10; RU 2003 3543

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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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