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AS 2003 3797

Scambio di note del 27 settembre/23 ottobre 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia concernente l'attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate

Scambio di note del 27 settembre/23 ottobre 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia concernente l’attribuzione di contingenti per i veicoli stradali con un peso totale di 40 tonnellate

Entrato in vigore il 23 ottobre 2001

Traduzione1 Ambasciata di Svizzera Helsinki Helsinki, 27 settembre 2001

Ministero degli affari esteri Repubblica di Estonia Tallinn

L’Ambasciata di Svizzera ha l’onore di sottoporre al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Estonia la seguente proposta di accordo tra i due Stati concer- nente l’agevolazione dei trasporti transfrontalieri di merci su strada nell’ambito degli accordi con Stati terzi concernenti i trasporti terrestri:

Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale effettivo massi- mo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia convengono i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è superiore a 40 tonnellate: a) per il 2001 35 autorizzazioni, per il 2002 70 autorizzazioni e per il 2003 e il

2004 100 autorizzazioni all’anno nei trasporti transfrontalieri. Sono conside-

rati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a frontiera, senza carico o scarico di merci), dall’altra i trasporti di esportazione e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritorno con carico o scarico di merci sul territo- rio svizzero); i trasporti interni (cabotaggio) non sono ammessi nell’ambito dei contingenti; b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso mas- simo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate: la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il numero 1 ammonta per il 2001 e il 2002 a 25 franchi all’anno e per il 2003 e il 2004 a

55 franchi all’anno.

1 Dal testo originale inglese.

2003-0468 3797

Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con l’Estonia RU 2003

Se il Governo della Repubblica di Estonia approva quanto precede, la presente nota e la risposta della Repubblica di Estonia costituiscono un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della nota di risposta. La validità di tale accordo scade al più tardi il 31 dicembre 2004. La Repubblica di Estonia o la Svizzera possono denunciare tale accordo con un preavviso di sei mesi.

L’Ambasciata di Svizzera coglie questa occasione per presentare al Ministero degli affari esteri della Repubblica di Estonia l’espressione della sua alta considerazione.

Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con l’Estonia RU 2003

Traduzione2 Ministero degli affari esteri Repubblica di Estonia Tallinn Tallinn, 23 ottobre 2001

Ambasciata di Svizzera Helsinki

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Estonia ha l’onore di dichiarare ricevuta la nota dell’Ambasciata di Svizzera del 21 settembre 2001 concernente una proposta di accordo tra i due Stati, volto ad agevolare i trasporti transfrontalieri di merci su strada nell’ambito degli accordi con Stati terzi, del tenore seguente:

«Considerato che in Svizzera fino al 31 dicembre 2004 il peso totale effetti- vo massimo ammissibile per gli autoarticolati e gli autotreni carichi è di 34 tonnellate per tutti i tipi di trasporti, il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia convengono i seguenti contingenti per veicoli carichi il cui peso totale effettivo supera 34 tonnellate ma non è supe- riore a 40 tonnellate: a) per il 2001 35 autorizzazioni, per il 2002 70 autorizzazioni e per il

2003 e il 2004 100 autorizzazioni all’anno nei trasporti transfrontalieri.

Sono considerati trasporti transfrontalieri da una parte i trasporti di transito (un viaggio attraverso il territorio svizzero da frontiera a fron- tiera, senza carico o scarico di merci), dall’altra i trasporti di esporta- zione e di importazione (in entrambi i casi un viaggio di andata e ritor- no con carico o scarico di merci sul territorio svizzero); i trasporti interni (cabotaggio) non sono ammessi nell’ambito dei contingenti; b) la tassa sui viaggi secondo il numero 1 è costituita dalla tassa sul traffi- co pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) calcolata in base al peso massimo di 34 tonnellate e da una tassa media supplementare (TMS) fissa per la differenza tra 34 e 40 tonnellate: la TMS per un contingente nei trasporti transfrontalieri secondo il numero 1 ammonta per il 2001 e il 2002 a 25 franchi all’anno e per il

2003 e il 2004 a 55 franchi all’anno.

Il testo proposto dall’Ambasciata di Svizzera e la presente nota sono per- tanto considerati un accordo concluso tra i due Paesi che entrerà in vigore alla data della firma della presente nota. L’accordo resterà in vigore al più tardi fino al 31 dicembre 2004. La Repubblica di Estonia o la Svizzera pos- sono denunciare tale accordo con un preavviso di sei mesi.»

Anche il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Estonia coglie questa occasione per esprimere la sua alta considerazione all’Ambasciata di Svizzera.

2 Dal testo originale inglese.

Contingenti nei trasporti stradali. Scambio di note con l’Estonia RU 2003

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