AS 2003 4127
Legge federale sull'affitto agricolo
Legge federale sull’affitto agricolo (LAAgr)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 20021, decreta:
I La legge federale del 4 ottobre 19852 sull’affitto agricolo è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. b
1 La presente legge si applica all’affitto di:
b. aziende agricole ai sensi degli articoli 5 e 7 capoversi 1 e 2 della legge fede- rale del 4 ottobre 19913 sul diritto fondiario rurale;
Art. 4 cpv. 2 Abrogato
Art. 5 cpv. 2 2 Il discendente può opporre questo diritto a un terzo soltanto se ne è fatta menzione nel registro fondiario.
Titolo prima dell’art. 21a Sezione 7: Obblighi dell’affittuario e del locatore
Art. 21a Obbligo di gestire la cosa affittata 1 L’affittuario deve gestire accuratamente la cosa affittata e segnatamente provvede- re a una redditività durevole del suolo. 2 L’obbligo di gestire incombe personalmente all’affittuario. Questi può tuttavia, sotto la sua responsabilità, affidare la gestione della cosa affittata a familiari, impie- gati o membri di una comunità aziendale di cui fa parte o far eseguire singoli lavori da terzi.
2002-0712 4127
Affitto agricolo. LF RU 2003
Titolo prima dell’art. 22 Abrogato
Art. 22a Migliorie e modificazioni da parte dell’affittuario 1 L’affittuario può procedere soltanto con il consenso scritto del locatore a migliorie e modificazioni della cosa affittata che vanno al di là dell’ordinaria manutenzione nonché a cambiamenti nella gestione della cosa che potrebbero assumere un’im- portanza essenziale oltre la durata dell’affitto. 2 Il locatore che ha dato il suo consenso può esigere il ripristino dello stato originale solo se ciò è stato convenuto per scritto.
Art. 22b Violazione degli obblighi dell’affittuario Il locatore può disdire l’affitto con preavviso scritto di sei mesi per la primavera successiva o l’autunno successivo se, nonostante l’ingiunzione o esortazione scritta del locatore, l’affittuario: a. persiste nel violare l’obbligo di gestire di cui all’articolo 21a; b. persiste nel violare l’obbligo di manutenzione di cui all’articolo 22 capover- so 3; c. non elimina entro un termine adeguato una miglioria o una modificazione di cui all’articolo 22a, eseguita senza il consenso scritto del locatore.
Art. 31 cpv. 2 lett. a e b, 2bis lett. a e 3 2 L’autorizzazione è rilasciata solo se è adempiuta una delle condizioni seguenti:
a. abrogata b. già prima dell’affitto particella per particella era sufficiente meno di un’unità standard e mezzo di manodopera per gestire l’azienda agricola; 2bis L’autorità permette inoltre l’affitto particella per particella di un’azienda agricola se: a. abrogata
3 Abrogato
Art. 33 Opposizione
1 Può essere fatta opposizione contro l’affitto complementare di un fondo che,
secondo l’uso locale, è situato fuori del raggio d’esercizio dell’azienda dell’affittua- rio complementare.
2 Sono legittimate a fare opposizione le persone che hanno un interesse degno di
protezione e le autorità designate dal Cantone.
4128
Affitto agricolo. LF RU 2003
3 L’opposizione va fatta presso l’autorità competente entro tre mesi da quando
l’interessato ha avuto conoscenza della conclusione del contratto. Dopo sei mesi dall’inizio dell’affitto, sono ammissibili soltanto le opposizioni fatte dalle autorità; il diritto d’opposizione delle autorità è perento dopo due anni dall’inizio dell’affitto.
Titolo prima dell’art. 35a Capitolo 4: Fitto Sezione 1: Principi
Art. 35a Disposizioni contrattuali 1 Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una presta- zione in natura. Nella mezzadria il diritto dell’affittuario ai frutti è regolato dall’uso locale, salvo patto contrario.
2 Salvo patto contrario, le spese accessorie sono a carico dell’affittuario.
Titolo prima dell’art. 36 Abrogato
Art. 36, rubrica Restrizioni di diritto pubblico
Art. 43 cpv. 2 2 L’opposizione va fatta entro tre mesi da quando l’autorità interessata ha avuto conoscenza della conclusione del contratto o dell’adeguamento del fitto, ma in ogni caso entro due anni dall’inizio dell’affitto o dal momento dell’adeguamento del fitto.
Art. 58 cpv. 1 1 Gli atti normativi cantonali fondati sulla presente legge devono essere portati a conoscenza del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
Art. 60, rubrica Disposizioni transitorie relative all’entrata in vigore il 20 ottobre 1986
Art. 60a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 20 giugno 2003 1 I contratti d’affitto relativi ad aziende agricole che non soddisfano più le esigenze quanto alla dimensione minima (art. 1 cpv. 1 lett. b) rimangono in vigore come tali per la durata legale dell’affitto o per la durata più lunga stabilita nel contratto oppure per la durata dell’affitto protratto giudizialmente.
4129
Affitto agricolo. LF RU 2003
2 Se un siffatto contratto è disdetto per la fine della durata dell’affitto e l’affittuario chiede la protrazione giudiziale, l’intenzione del locatore di affittare l’azienda parti- cella per particella non impedisce che si possa ragionevolmente pretendere da lui la protrazione dell’affitto.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2003 3949
4130