AS 2003 4515
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis)
del 12 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 e 23 della legge del 13 dicembre 20021 sui disabili (LDis), ordina:
Capitolo 1: Scopo e campo d’applicazione
Art. 1 Scopo 1 La presente ordinanza stabilisce come concepire i trasporti pubblici per renderli conformi alle esigenze dei disabili.
2 A tal fine definisce:
a. i requisiti funzionali applicabili alle infrastrutture, ai veicoli e alle prestazio- ni dei trasporti pubblici; b. le condizioni per la concessione di aiuti finanziari conformemente all’arti- colo 23 LDis.
Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
a. alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici (art. 3 lett. b LDis); b. alle prestazioni accessibili al pubblico fornite dalle imprese dei trasporti pubblici (art. 3 lett. e LDis). 2 Per imprese dei trasporti pubblici si intendono le Ferrovie federali svizzere (FFS) e le altre imprese concessionarie. 3 Sono considerati infrastrutture, veicoli e prestazioni dei trasporti pubblici in parti- colare: a. gli accessi agli edifici e agli impianti; b. i luoghi in cui i passeggeri dei mezzi di trasporto pubblici salgono e scendo- no (fermate); c. i marciapiedi viaggiatori;
RS 151.34 1 RS 151.3; RU 2003 4487
2003-0080 4515
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d. gli sportelli per gli utenti; e. i sistemi d’informazione, di comunicazione, di emissione dei biglietti, di prenotazione e i sistemi di chiamata d’emergenza; f. i servizi igienici e i parcheggi annessi alle fermate e utilizzati prevalen- temente dai viaggiatori; g. i servizi accessori ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 19572 sulle ferrovie; h. la concezione dell’entrata e dell’uscita dai veicoli nonché i sistemi di apertu- ra delle porte; i. i sistemi di richiesta di fermata installati nei veicoli e alle fermate facolta- tive.
Capitolo 2: Requisiti funzionali
Art. 3 Principi 1 I disabili in grado di utilizzare gli spazi pubblici in modo autonomo dovrebbero poter accedere autonomamente anche alle prestazioni dei trasporti pubblici. 2 Se l’autonomia non può essere garantita con misure tecniche, le imprese dei tra- sporti pubblici impiegano personale che fornisce la necessaria assistenza. 3 Le imprese dei trasporti pubblici rinunciano per quanto possibile ad un obbligo di preavviso applicabile unicamente ai disabili.
Art. 4 Accesso 1 Le infrastrutture e i veicoli destinati ai viaggiatori che hanno una correlazione funzionale diretta con i trasporti pubblici devono essere chiaramente identificabili, accessibili e utilizzabili dai disabili. 2 Uno spazio sufficiente della zona passeggeri deve essere accessibile ai viaggiatori disabili. 3 Per quanto possibile, le corse e le fermate accessibili alle sedie a rotelle dovrebbero figurare in modo adeguato nei piani di rete e negli orari.
Art. 5 Accesso con mezzi ausiliari 1 L’accesso alle infrastrutture e ai veicoli dei trasporti pubblici dev’essere garantito alle sedie a rotelle con o senza motore elettrico, di una lunghezza massima di
120 cm, una larghezza massima di 70 cm e un peso complessivo non superiore a
300 kg.
2 RS 742.101
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2 Di regola, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici dovrebbe essere reso possibile anche alle sedie a rotelle con dispositivi elettrici di traino agganciabili, agli elettro- scooter per disabili e a veicoli analoghi. 3 L’accesso ai mezzi di trasporto pubblici deve essere garantito anche ai disabili accompagnati da cani guida o d’assistenza.
Art. 6 Spazi di sosta 1 Le imprese dei trasporti pubblici tengono opportunamente conto dei rischi d’eser- cizio ai quali i disabili sono particolarmente esposti durante la loro sosta nelle infra- strutture e nei veicoli. 2 Gli elementi dell’arredo nelle fermate devono essere facilmente riconoscibili. Le pensiline e le sale d’aspetto devono essere facilmente accessibili e individuabili da parte dei disabili.
Art. 7 Comandi e servizi igienici 1 Le infrastrutture da azionare nonché i sistemi di apertura e di chiusura delle porte e i sistemi di richiesta di fermata devono essere concepiti in modo conforme alle esigenze dei disabili. I comandi dovrebbero essere standardizzati. 2 I servizi igienici devono essere conformi alle esigenze degli ipovedenti ed essere accessibili, in numero sufficiente, ai disabili su sedia a rotelle.
Art. 8 Disposizioni d’esecuzione Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni emana disposizioni relative ai requisiti tecnici per la concezione di stazioni, fermate, aeroporti, sistemi di comunicazione, sistemi di emissione dei biglietti e veicoli.
Capitolo 3: Aiuti finanziari Sezione 1: Principi relativi al finanziamento
Art. 9 Misure sovvenzionate 1 Sono accordati aiuti finanziari per coprire i costi supplementari delle misure realiz- zate anticipatamente. 2 La Confederazione può concedere anche aiuti finanziari per lo sviluppo di norme relative alla concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili. 3 Gli aiuti finanziari sono concessi solo in un periodo di 20 anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza (art. 23 LDis). 4 Per misure realizzate anticipatamente si intendono le misure adottate prima del momento considerato opportuno dal punto di vista economico-aziendale. L’Ufficio
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federale dei trasporti (Ufficio federale) decide se una misura è da considerarsi rea- lizzata anticipatamente. A tal fine, considera i tassi d’ammortamento di cui all’arti- colo 11 dell’ordinanza del DATEC del 18 dicembre 19953 sulla contabilità delle imprese concessionarie.
Art. 10 Chiave di finanziamento La ripartizione dei costi tra la Confederazione e i Cantoni si conforma ai principi della legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.
Art. 11 Traffico regionale e offerte di trasporto oggetto di un’ordinazione 1 Nel caso di modifiche o di acquisti di veicoli del traffico regionale, gli aiuti finan- ziari della Confederazione e dei Cantoni sono ripartiti in base alla chiave di riparti- zione di cui all’articolo 3 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 dicembre 19955 sulle quote cantonali di partecipazione alle indennità e agli aiuti finanziari destinati al traffico regionale. 2 Di regola, gli aiuti finanziari sono concessi solo per le offerte di trasporto oggetto di un’ordinazione da parte esclusiva della Confederazione o di questa insieme ai Cantoni. L’Ufficio federale stabilisce le eccezioni d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze.
Sezione 2: Realizzazione a tappe e rete primaria
Art. 12 Realizzazione a tappe 1 Nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore della LDis sono concessi aiuti finan- ziari solo per le misure volte a realizzare la rete primaria (art. 13–16). 2 Le lacune esistenti nella rete di trasporto pubblico dovrebbero essere colmate nella seconda metà del termine di 20 anni per l’adeguamento dei trasporti pubblici con- formemente all’articolo 22 capoverso 1 LDis.
Art. 13 Rete primaria Nella rete primaria rientrano offerte con: a. linee i cui treni sono scortati su tutte le corse; b. linee i cui treni non sono scortati, per quanto adempiano le condizioni dell’articolo 15; c. linee di autobus, tram, navigazione, teleferiche e funicolari del traffico re- gionale, per quanto adempiano le condizioni dell’articolo 16.
3 RS 742.221 4 RS 742.101 5 RS 742.101.2
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Art. 14 Offerte di trasporto con personale di scorta Il trasporto di viaggiatori su sedia a rotelle nei treni scortati su tutte le corse può essere subordinato a un preavviso di un’ora al massimo.
Art. 15 Offerte di trasporto senza personale di scorta 1 I disabili devono avere accesso ai veicoli dei treni non scortati per lo meno in tutte le fermate che: a. offrono importanti coincidenze con altri mezzi di trasporto pubblici; b. registrano una frequenza di viaggiatori tale da far presupporre un utilizzo regolare da parte dei disabili; oppure c. soddisfano altre esigenze comprovate. 2 Le deroghe a questi requisiti sono autorizzate per motivi aziendali o economici se esiste un’offerta di trasporto che prevede un percorso alternativo accettabile o se condizioni di spazio difficoltose non consentono di adeguare una fermata in modo conforme alle esigenze dei disabili. 3 Nel caso di intervalli cadenzati di 30 minuti e oltre, ogni corsa dev’essere accessi- bile ai viaggiatori disabili. In caso di intervalli più brevi, una corsa su due dev’essere accessibile ai disabili. Si dovrebbero garantire coincidenze con le reti prioritarie dei trasporti pubblici. 4 Non è lecito subordinare il trasporto a preavviso, se questo obbligo non si applica anche agli altri viaggiatori.
Art. 16 Offerte di trasporto con autobus, tram, battelli, teleferiche e funicolari del traffico regionale 1 Ai disabili va di regola garantito l’accesso agli autobus, ai tram, ai battelli, alle teleferiche e alle funicolari del traffico regionale. 2 Nel caso di intervalli cadenzati di 30 minuti e oltre, ogni corsa dev’essere accessi- bile ai viaggiatori disabili. In caso di intervalli più brevi, una corsa su due dev’essere accessibile ai disabili. 3 Per motivi aziendali o economici è possibile rinunciare a un adeguamento confor- me alle esigenze dei disabili nel caso di: a. fermate che presentano condizioni di spazio difficoltose; b. fermate poco frequentate se un bisogno non è comprovato; c. un’offerta di trasporto che prevede un percorso alternativo accettabile; d. fermate che si trovano a distanza accettabile da una fermata della stessa linea accessibile ai disabili. 4 Non è lecito subordinare il trasporto a preavviso, se questo obbligo non si applica anche agli altri viaggiatori.
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Sezione 3: Procedura
Art. 17 Programmi d’attuazione 1 Gli aiuti finanziari sono concessi unicamente se le imprese dei trasporti pubblici presentano all’Ufficio federale un programma d’attuazione nel quale indicano in che modo intendono adempiere i requisiti tecnici entro il termine d’adeguamento accor- dato. I tratti della rete primaria rilevanti per l’impresa devono essere integrati nel programma d’attuazione. 2 Il programma d’attuazione indica quali fra le misure per adeguare l’offerta alle esigenze dei disabili: a. sono già state realizzate; b. l’impresa dovrebbe adottare nel quadro del consueto programma d’inve- stimento; c. l’impresa adotterà al di fuori del consueto programma d’investimento nei primi dieci anni dopo l’entrata in vigore della LDis in base ai punti di cui a- gli articoli 13–16; d. l’impresa adotterà al di fuori del consueto programma d’investimento nei dieci anni successivi compresi nel termine di 20 anni per l’adeguamento dei trasporti pubblici secondo l’articolo 22 capoverso 1 LDis.
3 Il programma indica inoltre i costi derivanti da tali misure.
4 Il programma d’attuazione dev’essere sottoposto all’Ufficio federale entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente ordinanza. In casi motivati l’Ufficio fede- rale può autorizzare proroghe.
Art. 18 Progetto d’attuazione 1 L’Ufficio federale, d’intesa con i Cantoni interessati, allestisce un progetto d’attua- zione sulla base dei programmi d’attuazione (art. 23 cpv. 3 LDis). 2 Le imprese dei trasporti pubblici possono chiedere aiuti finanziari per misure che costituiscono una parte essenziale del progetto d’attuazione.
Art. 19 Domanda 1 Il richiedente inoltra la domanda di contributi all’Ufficio federale in duplice esem- plare.
2 La domanda include:
a. nel caso di adeguamento anticipato di infrastrutture dei trasporti pubblici ac- cessibili al pubblico, un progetto corredato del relativo preventivo; b. nel caso di trasformazione o di acquisto anticipato di veicoli, la consueta do- cumentazione relativa all’offerta;
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c. una lista delle norme applicabili ai progetti secondo le pertinenti disposizioni d’esecuzione, che indichi in che misura le norme sono rispettate.
3 In singoli casi, l’Ufficio federale può richiedere documenti supplementari.
Art. 20 Ammontare degli aiuti finanziari 1 L’ammontare degli aiuti finanziari per adeguare anticipatamente gli edifici, gli impianti e i veicoli esistenti delle imprese dei trasporti pubblici dipende dai costi necessari ad adempiere in modo per quanto possibile economico i requisiti funziona- li definiti nel capitolo 2. 2 L’Ufficio federale decide caso per caso le misure da adottare per raggiungere in modo per quanto possibile economico gli obiettivi definiti per i trasporti pubblici nell’articolo 5 capoverso 1 LDis.
Art. 21 Costi imputabili 1 Sono imputabili i costi proporzionali di pianificazione e di preparazione, i costi di costruzione principali e accessori e le spese di trasformazione dei veicoli. Se i costi totali o singoli elementi di costo superano l’importo consueto per progetti simili, i costi imputabili possono essere ridotti in modo corrispondente.
2 Non sono imputabili:
a. i costi del capitale e le indennità versate alle autorità e alle commissioni; b. i costi operativi supplementari dovuti ai periodi di immobilizzazione dei vei- coli al momento della trasformazione.
3 L’Ufficio federale stabilisce nei singoli casi i costi imputabili.
Art. 22 Contributi a fondo perso e mutui 1 Per l’adeguamento di edifici e impianti possono essere concessi contributi a fondo perso o mutui a tasso d’interesse variabile rimborsabili condizionalmente. L’impresa non può assumere ulteriori oneri sotto forma di aumento delle spese d’ammor- tamento nel periodo compreso tra la data dell’investimento anticipato e la data prevista o considerata opportuna dal punto di vista economico. 2 Possono essere accordati contributi a fondo perso per l’adeguamento di veicoli.
3 L’Ufficio federale stabilisce nei singoli casi la modalità di concessione dei fondi.
Art. 23 Assegnazione 1 L’Ufficio federale esamina le domande di contributo in base a criteri uniformi. Se il risultato dell’esame è positivo, può assegnare aiuti finanziari entro i limiti dei crediti disponibili. 2 L’Ufficio federale tiene un riepilogo dei contributi e dei mutui assegnati. Il riepilo- go indica il totale degli impegni assunti in base alle relative decisioni di finanzia- mento della Confederazione e dei Cantoni.
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Art. 24 Versamento e restituzione 1 L’Ufficio federale coordina con i Cantoni il versamento degli aiuti finanziari entro i limiti dei fondi disponibili. 2 Per il resto, il versamento e la restituzione degli aiuti finanziari della Confedera- zione sono retti dalle disposizioni della legge del 5 ottobre 19906 sui sussidi.
Art. 25 Condizioni e oneri 1 L’Ufficio federale può vincolare l’assegnazione degli aiuti finanziari a oneri e condizioni.
2 Controlla che gli oneri siano adempiuti e le condizioni rispettate.
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 26 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
12 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 616.1
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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