AS 2003 4587
Ordinanza concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni
Ordinanza concernente il trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni
del 19 novembre 2003
il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 40b capoverso 4 della legge federale del 4 ottobre 19911 sui politecnici federali, ordina:
Art. 1 Professori dei PF in carica 1 Dal 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari dei PF in carica, nominati prima del 1° gennaio 1995 e che il 1° gennaio 2004 non hanno ancora raggiunto il 65° anno d’età, sono assicurati obbligatoriamente presso la Cassa pensioni della Confede- razione PUBLICA (PUBLICA). La prestazione d’uscita dal regolamento sulle pensio- ni ai sensi dell’ordinanza del 16 novembre 19832 sul corpo insegnante dei PF corri- sponde al totale delle somme di riscatto di cui ai capoversi 2 e 3, detratti gli importi di cui ai capoversi 4 e 5. 2 Nel piano di base, il 1° gennaio 2004 è versata una somma di riscatto per ogni profes- sore. Con questo versamento è accreditato ad ogni professore il numero di anni d’assicurazione necessario affinché al momento del pensionamento l’aliquota della rendita di vecchiaia corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il com- pimento del 65° anno d’età, all’aliquota della rendita di vecchiaia prima del trasferi- mento a PUBLICA. Per la determinazione della somma di riscatto fa stato il guadagno assicurato al 1° gennaio 2004, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA.
3 Nel piano complementare, il 1° gennaio 2004 è accreditato ad ogni professore
quale somma di riscatto un avere di vecchiaia. In base al modello previsto, quest’ultimo è determinato in modo che la somma delle rendite di vecchiaia del piano di base e del piano complementare corrisponda, a partire dal primo giorno del mese seguente il compimento del 65° anno d’età, alla rendita di vecchiaia secondo il previgente regolamento sulle pensioni. Il calcolo, per il quale fa stato la situazione al 1° gennaio 2004, si basa su un modello che parte dai presupposti seguenti: a. dal 1° gennaio 2004, l’onorario assicurato o il guadagno assicurato, calcolato secondo le disposizioni di PUBLICA, aumenta annualmente del 2 per cento, la prima volta il 1° gennaio 2005, l’ultima volta il 1° gennaio dell’anno civi- le in cui l’assicurato compie il 65° anno d’età;
RS 414.142 1 RS 414.110 2 RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 586 3865, 2003 1119
2003-2385 4587
Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA RU 2003 dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni
b. dal 1° gennaio 2005, sull’avere di vecchiaia è corrisposto annualmente un interesse del 4 per cento, mentre per il 2004 è determinante l’interesse effet- tivo applicato per gli averi di vecchiaia nel piano complementare; c. l’aliquota di conversione per l’accredito è pari al 6,88 per cento. 4 Gli importi prelevati dopo il 1° gennaio 1995 per finanziare proprietà d’abitazioni o versati in seguito a divorzio non sono considerati per determinare l’aliquota della rendita applicata ai calcoli di cui ai capoversi 2 e 3. Il 1° gennaio 2004, gli importi prelevati e versati, cui va aggiunto un interesse composto annuo del 4 per cento fino al 31 dicembre 2003, sono trasformati in una riduzione delle prestazioni, conforme- mente alle disposizioni di PUBLICA. 5 Dal 1° gennaio 2004, per le somme di riscatto ancora dovute a questa data secondo il diritto previgente si applicano le disposizioni di PUBLICA.
Art. 2 Professori pensionati e loro superstiti 1 Il 1° gennaio 2004, i professori ordinari e straordinari nominati prima del 1° gennaio
1995 e che hanno compiuto il 65° anno d’età prima del 1° gennaio 2004 diventano
beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti rimane invaria- to. L’adeguamento al rincaro è retto dalle disposizioni di PUBLICA. 2 Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti dopo il 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione diventano beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita per superstiti sorto dopo il 31 dicembre 2003 e l’adeguamento al rincaro sono retti dalle disposizioni di PUBLICA. 3 Il 1° gennaio 2004, i superstiti di professori deceduti prima del 1° gennaio 1989 che hanno diritto a una rendita della Confederazione entrano a far parte dell’effettivo dei beneficiari di rendite di PUBLICA. L’ammontare delle rendite correnti per superstiti rimane invariato. La cessazione del diritto a una rendita continua ad essere retta dagli statuti del 16 giugno 1971 della Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali. Per l’adeguamento al rincaro si applicano invece le disposizioni in vigore per PUBLICA. 4 L’esperto in materia di previdenza professionale di PUBLICA calcola i capitali di copertura necessari in base ai principi della CFA 2000 (4 %), cui va aggiunto il supplemento di longevità applicato da PUBLICA.
Art. 3 Prestiti ipotecari I prestiti ipotecari concessi ai professori dalla Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali il 16 giugno 1971 sono rilevati e gestiti dall’Amministrazione federale delle finanze fino al loro completo rimborso. È escluso un prolungamento della durata di questi prestiti. Il loro rimborso è retto dal regolamento del 30 maggio 1973 sulle ipoteche della Cassa per le vedove e gli orfani dei professori dei politecnici federali.
Trasferimento dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati RU 2003 al regolamento sulle pensioni alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA
Art. 4 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 16 novembre 19833 sul corpo insegnante dei PF è abrogata.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 1983 1641, 1989 238, 1993 837, 1994 295, 1995 586 3865, 2003 1119
Trasferimento alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA RU 2003 dei professori dei PF nominati prima del 1995 e assoggettati al regolamento sulle pensioni