AS 2003 4599
Ordinanza concernente l'istruzione premilitare
Ordinanza concernente l’istruzione premilitare (OISP)
del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Art. 1 Scopo L’istruzione premilitare volontaria ha lo scopo di preparare i giovani al servizio militare in settori specialistici scelti.
Art. 2 Settori specialistici Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce i settori specialistici nei quali sono organizzati corsi d’istruzione premilitare.
Art. 3 Corsi d’istruzione 1 Le cittadine e i cittadini svizzeri possono essere ammessi ai corsi d’istruzione a partire dall’anno in cui compiono 15 anni sino all’entrata nella scuola reclute, ma al più tardi sino all’anno in cui compiono 20 anni. 2 Per i singoli corsi possono essere stabiliti limiti di età e condizioni specifiche per la partecipazione.
Art. 4 Corsi d’istruzione per monitori 1 Il DDPS può organizzare corsi per l’istruzione dei monitori dell’istruzione premili- tare. 2 Ai corsi d’istruzione per monitori dell’istruzione premilitare possono essere am- messi militari ed ex militari.
Art. 5 Prestazioni della Confederazione 1 Il materiale dell’esercito necessario e l’infrastruttura sono messi gratuitamente a disposizione dal DDPS nei limiti delle sue possibilità.
RS 512.15 1 RS 510.10
2003-1513 4599
Ordinanza concernente l’istruzione premilitare RU 2003
2 Il DDPS stabilisce, nel quadro dei crediti stanziati, le indennità e i rimborsi:
a. per l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi; b. per i partecipanti e i funzionari.
Art. 6 Assicurazione militare Chi è ammesso ai corsi d’istruzione o ai corsi per monitori dell’istruzione premilita- re o vi collabora in qualità di funzionario è assicurato presso l’assicurazione militare contro le conseguenze di danni alla salute.
Art. 7 Esecuzione Il DDPS è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.
Art. 8 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 marzo 19602 concernente i corsi tecnici premilitari è abrogata.
Art. 9 Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 10 aprile 20023 sul reclutamento
Art. 15 cpv. 1 lett. e
1 … Per l’assegnazione sono considerati:
e. nella misura del possibile, le capacità che la persona soggetta all’obbligo di leva ha acquisito in corsi d’istruzione premilitare.
2. Ordinanza del 10 novembre 19934 sull’assicurazione militare
Art. 3 Istruzione premilitare È considerato partecipante all’istruzione premilitare ai sensi dell’articolo 1a capo- verso 1 lettera g numero 1 della legge, chiunque è autorizzato a partecipare ai se- guenti corsi d’istruzione o corsi per monitori o vi collabora come monitore, funzio- nario o personale ausiliario: a. corsi per giovani tiratori; b. corsi per piloti militari; c. corsi per esploratori paracadutisti; d. corsi per esploratori radio (corsi Morse);
2 RU 1960 348, 1962 872, 1965 881, 1970 23, 1975 2318, 1985 685 3 RS 511.11 4 RS 833.11
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e. corsi della musica militare (tamburini, trombettieri e batteristi militari); f. corsi per pontonieri; g. corsi per giovani autisti; h. corsi veterinari e del treno; i. corsi per maniscalchi.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2004.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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