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AS 2003 4737

Ordinanza del DDPS sull'organizzazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS sull’organizzazione dell’esercito (OOE-DDPS)

del 28 novembre 2003

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza dell’Assemblea federale del 4 ottobre 20021 sull’organizzazione dell’esercito (OEs); visti gli articoli 2 capoversi 2 e 3, 4 capoverso 4 e 7 dell’ordinanza del 26 novembre

20032 sull’organizzazione dell’esercito (OOE),

ordina:

Art. 1 Articolazione dei corpi di truppa e delle formazioni 1 L’articolazione e la riserva di prontezza dei corpi di truppa e delle formazioni sono stabilite nell’appendice 1.

2 L’articolazione definisce segnatamente:

a. la designazione e il numero della formazione; b. il genere di formazione; c. la quota della riserva di prontezza per ogni formazione; d. la subordinazione; e. quale Cantone assume i compiti cantonali particolari; f. da quale regione devono possibilmente provenire i militari.

Art. 2 Tabelle degli effettivi regolamentari Le tabelle degli effettivi regolamentari sono stabilite nell’appendice 2.

Art. 3 Subordinazioni particolari Le subordinazioni particolari dei corpi di truppa e delle formazioni nei settori dell’istruzione e degli affari concernenti il personale sono stabilite nell’appendice 3.

Art. 4 Esecuzione Il capo dell’esercito è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

RS 513.111

2003-1906 4737

Organizzazione dell’esercito. O del DDPS RU 2003

Art. 5 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza del DDPS del 19 dicembre 19943 sull’organizzazione dell’eser- cito; b. l’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 19944 sullo stato maggiore dell’eser- cito.

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

28 novembre 2003 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

3 RU 1995 727, 1996 248, 1997 150 719 2830, 1999 886, 2000 92 2861, 2001 3334, 2002 892

4 Non pubblicata nella RU.

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Organizzazione dell’esercito. O del DDPS RU 2003

Appendici5 (art. 1 cpv. 2, 2 e 3)

5 Le appendici 1–3 e le loro modifiche non sono pubblicate nella RU.

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