AS 2003 4915
Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino)
Modifica del 26 novembre 2003
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sul vino è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 4 4 Non abbisognano di autorizzazione i nuovi impianti unici di superficie inferiore a 400 m2 i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore, sem- preché quest’ultimo non possieda né coltivi nessun’altra vigna. Il Cantone può nondimeno fissare una superficie più esigua e prevedere l’obbligo di notifica.
Titolo prima dell’art. 7a Sezione 1a Riconversione di superfici viticole negli anni 2004–2011
Art. 7a cpv. 1 frase introduttiva 1 Nei limiti del credito disponibile, possono essere accordati contributi a favore della riconversione di superfici viticole situate in Cantoni che: ...
2 Se al 15 maggio un Cantone non ha utilizzato la totalità dei mezzi finanziari attri- buitigli per l’anno seguente, l’Ufficio federale ripartisce la somma restante fra i Cantoni che non hanno potuto soddisfare tutte le domande.
1 La domanda dev’essere presentata al Cantone entro il 15 aprile dell’anno preceden- te la ricostituzione; può essere presentata al più presto alla data fissata dal Cantone.
1 RS 916.140
2003-0943 4915
Ordinanza sul vino RU 2003
1 Le domande sono prese in considerazione secondo l’ordine d’entrata presso il
Cantone e fino a esaurimento del credito annuale disponibile. Fa stato la data del timbro postale o del deposito della domanda presso il Cantone.
Art. 7g Notifica all’Ufficio federale Entro il 15 maggio dell’anno che precede la riconversione, i Cantoni notificano all’Ufficio federale l’importo totale dei contributi che accorderanno nonché l’importo dei contributi che sarebbe stato necessario per soddisfare le domande che non hanno potuto essere prese in considerazione.
1 Il gestore o il proprietario deve fornire al Cantone, prima della fine di luglio dell’anno della riconversione, i documenti che provano l’avvenuta riconversione. Vanno allegati: a. un conteggio che indichi, per ciascuna superficie viticola, la varietà sostitu- tiva e la superficie ricostituita; b. una copia della fattura del vivaista.
Art. 7i Versamento dei contributi 1 L’Ufficio federale versa i contributi agli aventi diritto prima della fine dell’anno della riconversione. 2 I Cantoni trasmettono all’Ufficio federale, prima della fine del mese di settembre dell’anno della ricostituzione, le decisioni definitive e un elenco ricapitolativo indi- cante almeno il nome del richiedente, la data della domanda, la superficie interessata e la categoria di declività, il vitigno estirpato e la varietà sostitutiva.
Art. 7j Sorveglianza L’Ufficio federale può effettuare controlli presso gli aventi diritto in qualsiasi momento. Esso avverte anticipatamente il Cantone.
Art. 10 Abrogato
Art. 11 Denominazione d’origine controllata 1 La denominazione d’origine controllata (DOC) designa uve, mosti d’uva e vini di qualità che: a. provengono da un’area determinata geograficamente quale un Cantone, una regione, un Comune, una località, uno château o un podere; b. adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1;
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c. soddisfano le esigenze supplementari stabilite dal Cantone, che definiscono almeno i criteri seguenti:
1. la delimitazione delle zone di produzione,
2. i vitigni,
3. i metodi di coltivazione,
4. i tenori naturali minimi in zucchero,
5. la resa massima per unità di superficie,
6. le tecniche di vinificazione,
7. l’analisi e l’esame organolettico.
2 I vini a denominazione d’origine controllata possono provenire soltanto da uve
raccolte nell’area geografica interessata che adempiono i requisiti stabiliti per la categoria 1. 3 I Cantoni interessati possono estendere oltre i confini cantonali una denominazione d’origine controllata, qualora la superficie viticola costituisca un’entità geografica ben determinata.
Art. 13 cpv. 1 1 I Cantoni allestiscono un elenco delle loro denominazioni d’origine controllata e di provenienza. Lo trasmettono all’Ufficio federale.
Art. 14 Classificazione
1 Le partite d’uva sono classificate in tre categorie:
a. categoria 1: uve che consentono di ottenere vini a denominazione d’origine controllata; b. categoria 2: uve che consentono di ottenere vini con indicazione di prove- nienza; c. categoria 3: uve che consentono di ottenere vini senza denominazione d’ori- gine controllata né indicazione di provenienza. 2 Per essere classificate in una di queste tre categorie, le partite d’uva devono rag- giungere i tenori naturali minimi in zucchero (% Brix) seguenti:
Vitigni bianchi Vitigni rossi
Categoria 1 14,8 % (60°Oe) 15,8 % (65°Oe) Categoria 2 14,4 % (58°Oe) 15,2 % (62°Oe) Categoria 3 13,6 % (55°Oe) 14,4 % (58°Oe)
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3 La resa per la categoria 1 è limitata come segue:
Vitigni bianchi Vitigni rossi
1,4 1,12 1,2 0,96
4 I Cantoni possono stabilire valori di resa inferiori per la categoria 1 e limitare le rese per superficie anche per le categorie 2 e 3. 5 In caso di limitazione della resa secondo il peso dell’uva, i Cantoni possono preve- dere una tolleranza del cinque per cento al massimo. Il quantitativo che rientra nel margine di tolleranza deve essere declassato, conformemente all’articolo 16. 6 I Cantoni pubblicano le loro norme in materia di classificazione prima del raccolto.
Art. 18 lett. a e d a. Abrogata d. le importazioni di vini dolci, di specialità e di mistelle della voce di tariffa 2204.2150, escluso il Porto, nell’ambito del contingente preferenziale n. 115.
Sezione 6 (Art. 24) Abrogata
Art. 26 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 26 settembre 2003 1 I Cantoni devono abrogare le disposizioni relative alle denominazioni d’origine entro il 1° gennaio 2008. 2 Le disposizioni particolari stabilite negli articoli 7a–7j della modifica del 28 mag- gio 20032 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sul vino sono applicabili alle ricon- versioni del 2004.
Art. 27 Abrogato
2 RU 2003 1757
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II
Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 1° marzo 19953 sulle derrate alimentari è modificata come segue:
Art. 367 cpv. 1 lett. a e c
1 I vini sono suddivisi in tre categorie:
a. categoria 1: vini con denominazione di origine controllata; c. categoria 3: vini senza denominazione di origine controllata o di prove- nienza.
III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2 La sezione 1a (art. 7a–7j) entra in vigore il 1° gennaio 2004 con effetto sino al 31 dicembre 2011.
26 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RS 817.02
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