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AS 2003 5381

Ordinanza dell'UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell'agricoltura (OIMSC)

Ordinanza dell’UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OIMSC)

del 26 novembre 2003

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visti gli articoli 3 capoverso 2, 3a capoverso 2, 16a capoverso 3, 19 capoverso 4,

39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoverso 2 e

60 capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali

(OMSt), visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20032 concernente le misure sociali collaterali nell’agricoltura (OMSC), ordina:

Sezione 1: Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali

Art. 1 Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera I coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) per attività aziendali particolari sono fissati nell’allegato 1.

Art. 2 Criteri per la delimitazione delle aree a rischio 1 La gestione di un’area della regione di montagna e collinare è a rischio, se è dato uno dei criteri di seguito indicati: a. domanda inesistente o scarsa di terreni da affittare con relativi canoni d’affitto bassi; b. aumento dei terreni incolti; c. aumento del sottobosco e del bosco.

2 La sufficiente densità d’insediamento in un’area della regione di montagna e

collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice di cui all’allegato 2.

RS 913.211

2003-2560 5381

Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2003

Sezione 2: Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Art. 3 Le aliquote forfettarie dei costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di strade e di prosciugamenti agricoli sono fissate nell’allegato 3.

Sezione 3: Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Art. 4 Valutazione dell’ubicazione della superficie agricola utile Se la superficie agricola utile computabile di un’azienda, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione: a. la zona che comprende più di due terzi della superficie agricola utile; b. il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate, se nessu- na delle zone comprende più di due terzi della superficie agricola utile.

Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l’aiuto iniziale, gli edifici d’abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri nonché i porcili ed i pollai è fissata nell’allegato 4.

Art. 6 Importo massimo degli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale 1 L’importo massimo degli aiuti agli investimenti per gli edifici di economia rurale è limitato, per azienda, a: a. 40 unità di bestiame grosso (UBG) per i contributi; b. 60 UBG per i crediti d’investimento, laddove per tutte le UBG viene appli- cata l’aliquota di cui all’articolo 4. 2 Per gli edifici collettivi (comunità aziendali, comunità aziendali settoriali e comu- nità analoghe) il numero di UBG giusta il capoverso 1 può essere raddoppiato. 3 Per gli edifici collettivi con oltre 120 UBG, le UBG computabili in via suppletiva sono sostenute finanziariamente in tutte le zone con crediti d’investimento: a. gli animali che consumano foraggio grezzo nella misura della metà degli importi forfettari per la regione di pianura senza zona collinare giusta l’allegato 4 III punto 2; b. i suini e il pollame nella misura della metà degli importi forfettari giusta l’allegato 4 V.

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Art. 7 Edifici di economia rurale collettivi 1 Duo o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo ven- gono sostenute finanziariamente se: a. la comunità è riconosciuta dal competente servizio cantonale; b. la comunità dispone di un volume di lavoro minimo di 1,2 USM; c. ciascun socio gestisce un’azienda con almeno 0,25 USM; d. viene concluso un contratto di collaborazione, la cui durata corrisponde al- meno a quella del credito d’investimento; e. in caso di dimissioni da parte di un socio prima della scadenza del termine giusta la lettera d, la superficie e le possibilità di produzione prese in consi- derazione nel programma delle disposizioni computabile giusta l’articolo 10 OMSt sono cedute ai soci restanti. 2 La cessione della superficie e delle possibilità di produzione richiesta al capover- so 1 lettera e decade se: a. la superficie restante è superiore a quella presa in considerazione nel pro- gramma delle disposizioni computabile; b. il socio uscente è sostituito da una persona che possiede una superficie al- meno altrettanto grande; oppure c. gli aiuti agli investimenti sono rimborsati proporzionalmente. 3 Se, giusta l’articolo 6 capoverso 2 o 3, sono stati erogati aiuti agli investimenti maggiorati ed è stato superato il sostegno individuale giusta l’articolo 6 capoverso 1, in caso di dimissioni anticipate da parte di un socio, gli aiuti agli investimenti vanno rimborsati proporzionalmente.

Sezione 4: Rimborso in caso di alienazione con utile

Art. 8 Se non sono comprovati costi di acquisizione maggiori, sono determinanti i valori per il computo dell’utile giusta l’allegato 5.

Sezione 5: Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d’investimento

Art. 9 Condizioni per progetti particolarmente innovativi I progetti particolarmente innovativi di cui all’articolo 51 capoverso 2 OMSt adem- piono in particolare le seguenti condizioni: a. Nell’area interessata è la prima volta che si adotta una simile soluzione (pro- getto pilota).

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b. Il progetto serve da modello. c. Le esigenze in materia di sostenibilità sono considerate in maniera superiore alla media.

Art. 10 Condizioni per progetti difficilmente sopportabili 1 I progetti difficilmente sopportabili di cui all’articolo 51 capoverso 2 OMSt adem- piono in particolare le seguenti condizioni: a. I costi residui, paragonati a quelli di progetti simili, sono superiori alla me- dia. b. I costi residui devono essere sopportati da un numero esiguo di interessati. 2 Le bonifiche fondiarie sono difficilmente sopportabili se l’onere relativo ai costi residui dell’agricoltura supera i valori indicativi giusta l’allegato 6. 3 La riparazione di danni causati dal maltempo può essere sempre classificata come progetto difficilmente sopportabile.

Sezione 6: Graduazione dei contributi di sostentamento

Art. 11 1 Se la gestione dell’azienda cessa all’inizio della riqualificazione o al più tardi sei mesi dopo, durante il periodo di riqualificazione sono versati i contributi di sosten- tamento non ridotti di cui all’articolo 24 capoverso 4 OMSC. 2 Se la gestione dell’azienda cessa alla fine della riqualificazione, tuttavia al più tardi due anni dopo, durante il periodo di riqualificazione è versato il 15 per cento dei contributi di sostentamento non ridotti. 3 Se la gestione dell’azienda cessa nel periodo compreso tra sei mesi dopo l’inizio della riqualificazione e la fine della riqualificazione, per il periodo antecedente la cessazione della gestione dell’azienda è versato il 15 per cento dei contributi di sostentamento. A decorrere dal mese successivo alla cessazione della gestione dell’azienda sono versati i contributi di sostentamento non ridotti.

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Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza dell’UFAG del 7 dicembre 19983 concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

26 novembre 2003 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch

3 RU 1998 3114, 2000 238, 2001 3545

Aiuti agli investimenti e misure sociali collaterali nell’agricoltura. RU 2003

Allegato 1 (art.1

Supplementi e coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM)

Ramo aziendale Unità USM per unità

Supplemento: patate ha 0,045 Supplemento: bacche, piante medicinali e aro- ha 0,300 matiche Supplemento: viticoltura con torchiatura in ha 0,300 proprio Supplemento: colture di alberi di Natale ha 0,045 Bosco di proprietà dell’azienda ha 0,012 Vacche da latte nell’azienda d’estivazione carico normale (CN) 0,015 Animali da reddito nell’azienda d’estivazione carico normale (CN) 0,010

Nelle aziende d’estivazione, gli animali propri o di terzi possono essere computati unicamente se l’azienda d’estivazione appartenente all’azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.

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Allegato 2 (art. 2)

Matrice per la valutazione del rischio dell’insediamento

Criterio Unità Difficoltà Difficoltà Difficoltà Peso Punti contenuta moderata elevata Capacità finan- Quota pro capite > 70 60 – 70 < 60 ziaria del Comu- dell’imposta 1 ne federale diretta in % CH-∅ 1 2 3 Calo demografi- Percentuale degli <2 2–5 >5 co nel Comune ultimi 10 anni 2 1 2 3 Dimensione della Numero di > 1 000 500– < 500 località, in cui abitanti 1 000 l’azienda viene 1 classificata 1 2 3 traffico pubblico collegamenti 1 giornalieri 1 2 3 Accesso traffico Qualità delle nessun possibile limitato privato strade (su tutto problema l’arco dell’anno): 2 accesso ad auto e 1 2 3 mezzi pesanti percorso per la 1 scuola elementa- re 1 2 3 Distanza di km <5 5 – 10 > 10 percorso per i 2 negozi di prima necessità 1 2 3 Distanza di km < 15 15 – 20 > 20 percorso per il 1 centro più vicino 1 2 3 Peculiarità della regione: 2 ........................ 1 2 3

Punteggio totale (punteggio massimo = 39)

Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell’azienda in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr 26

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Allegato 3 (art. 3)

Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie

Opera Grado di difficoltà tecnica Aliquota in franchi per km

Strada contenuto 22 000 Strada moderato 35 000 Strada elevato 45 000 Prosciugamento … 4 000

Di norma, per le strade si applica l’aliquota per le difficoltà tecniche contenute. Le difficoltà sono moderate se sono dati almeno due dei criteri indicati di seguito: – portanza del sottosuolo media (indice CBR medio <5%), tuttavia prevalen- temente stabile; – terreno declive (pendenza media >20%); – sottosuolo umido, su gran parte della lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio; evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in mi- sura limitata; – materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura non disponibile in pros- simità della strada. Le difficoltà sono elevate se sono dati almeno tre dei criteri indicati di seguito: – portanza del sottosuolo esigua (indice CBR medio <2,5%); – gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»); – terreno ripido (pendenza media >40%); – sottosuolo intriso d’acqua, su tutta la lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio, evacuazione delle acque oltre il profilo impossibile, indispensabi- li le derivazioni con tubazioni verso un ruscello; – materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura disponibile unicamente al di fuori della regione con conseguenti costi di trasporto elevati.

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Allegato 4 (art. 5)

Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

I Crediti d’investimento per l’aiuto iniziale Categorie Unità standard di manodopera Importo forfettario in (USM) franchi

Categoria 1 0,75–1,19 90 000 Categoria 2 1,20–1,99 120 000 Categoria 3 2,00–2,79 150 000 Categoria 4 ≥ 2,80 180 000

Le USM vengono calcolate in virtù dell’articolo 3 dell’ordinanza del 7 dicembre

19984 sulla terminologia agricola nonché dell’allegato 1.

L’aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all’articolo 3a capoverso 1 OMSt.

II Crediti d’investimento per gli edifici d’abitazione Elemento Cubatura massima Importo forfettario in (Norma SIA) franchi

Abitazione del capoazienda con alloggio 1200 m3 180 000 per anziani Abitazione del capoazienda 950 m3 150 000 Alloggio per anziani 700 m3 120 000

I limiti si applicano all’abitazione del capoazienda e all’alloggio per anziani. Non sono calcolati gli spazi abitativi e altri spazi utilizzati per una diversificazione ai sensi dell’articolo 44 capoverso 1 lettera d OMSt (p. es. «ferie in fattoria»). Per il calcolo della cubatura massima si applica la Norma SIA 416 «Superfici e volumi di edifici» del 1° ottobre 2003. Il volume dell’edificio è calcolato in base alla figura 8 giusta l’allegato della Norma 416, partendo dal presupposto che la soletta ha uno spessore uniforme di 0,20 m. Nella cubatura massima rientra un garage di 50 m3. Se non viene costruito alcun garage, l’aliquota si riduce di 50 m3.

4 RS 910.91

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III Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo

1 Contributi

Contributo federale e cantonale in franchi per unità di cui contributo federale in funzione della capacità finanziaria del Cantone

Elemento Unità Regione di Zona collinare Zone di montagna pianura, senza e zona di montagna I II–IV zona collinare

Nuovo edificio di economia rurale o trasformazione equivalente Nuovo edificio Importo 0 15 000 20 000 forfettario di base di cui contributo federale 7 500–8 830 10 000–11 800 Nuovo edificio UBG 0 3 700 6 500 di cui contributo federale 1 850–2 180 3 250–3 830 Nuovo edificio SSRA UBG 0 4 200 7 300 di cui contributo federale 2 100–2 470 3 650–4 300 Costruzione di singoli elementi Stalla Importo 0 10 000 14 000 forfettario di base di cui contributo federale 5 000–5 900 7 000–8 240 Stalla UBG 0 2 500 4 000 di cui contributo federale 1 250–1 470 2 000–2 360 Stalla SSRA UBG 0 3 000 4 800 di cui contributo federale 1 500–1 770 2 400–2 830 di cui contributo federale 15.00–18.00 20.00–24.00 Impianto per il deposito di m3 0 45 60 concimi aziendali di cui contributo federale 22.50–26.50 30.00–35.50 Rimessa m2 0 50 70 di cui contributo federale 25.00–29.50 35.00–41.50

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2 Crediti d’investimento

Credito d’investimento in franchi

Elemento Unità Regione di pianura, Zona collinare e Zone di montagna senza zona collinare zona di montagna I II–IV

Nuovi edifici di economia rurale o trasformazioni equivalenti Nuovo edificio UBG 7000 4500 4500 Nuovo edificio SSRA UBG 7900 5100 5100 Costruzione di singoli elementi Stalla UBG 4500 3000 3000 Stalla SSRA UBG 5400 3600 3600 Impianto per il deposito di m3 100 65 65 concimi aziendali Rimessa m2 170 100 100

3 Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d’investimento:

a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all’importo forfettario per un nuovo edificio di economia rurale. b. L’importo forfettario di base viene erogato soltanto per nuovi edifici di eco- nomia rurale nonché per la costruzione di stalle. c. Per gli ovili, ad eccezione di quelli destinati alle pecore da latte, le aliquote per nuovi edifici e per la costruzione di stalle sono ridotte del 40 per cento. d. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.

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IV Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell’edificio, unità Contributo federale e cantonale Credito in franchi d’investimento in franchi

di cui contributo federale secondo la capacità finanziaria del Cantone

Capanna alpestre (parte abitativa); 40 000 50 000 bestiame giovane e fino a 59 vacche di cui contributo federale 20 000–23 530 Capanna alpestre (parte abitativa); 60 000 75 000 a partire da 60 vacche di cui contributo federale 30 000–35 300 Locali e impianti per la fabbricazione e lo 1 200 1 600 stoccaggio del formaggio, per vacca da latte di cui contributo federale 600–710 Stalla, compreso l’impianto per il deposito di 1 000 1 500 concimi aziendali per UBG di cui contributo federale 500–590 Porcile, compreso l’impianto per il deposito di 350 400 concimi aziendali per posta di suini da ingras- so (PSI) di cui contributo federale 175–210

Disposizioni comuni per contributi e crediti d’investimento: a. Per sostenere finanziariamente locali ed impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio deve essere garantito a lungo termine un contin- gente minimo di 800 kg per vacca da latte. b. Per vacca da latte viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso. c. Se anziché stalle vengono costruite soltanto aree di mungitura e se queste ul- time sono attrezzate con uno stand mobile di mungitura, per la prima area di mungitura, per vacca da latte, viene concesso un contributo di 400 franchi al massimo (Confederazione e Cantone) e un credito d’investimento di

600 franchi. Per le altre aree di mungitura necessarie viene concesso un im-

porto forfettario di 100 franchi (contributo) e 150 franchi (credito d’investimento) per vacca da latte e area di mungitura.

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V Crediti d’investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l’impianto per il deposito di concimi aziendali

Specie animale Unità Credito d’investimento Credito d’investimento per unità in franchi per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi

Suini riproduttori, discendenti Posta 2200 2600 e quota di verri compresi Suini da ingrasso Posta 400 470 Galline ovaiole 100 poste 3550 4200 Pollame da allevamento e da 100 poste 1700 2000 ingrasso

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Allegato 5 (art. 8)

Rimborso in caso di alienazione con utile

Calcolo del valore determinante per il computo Oggetto Calcolo

Superficie agricola utile, bosco e diritti 8 x valore di reddito d’alpeggio Edifici agricoli non sostenuti mediante 2,5 x valore di reddito aiuti agli investimenti Edifici agricoli (nuovi) sostenuti costi di realizzazione meno il contri- mediante aiuti agli investimenti buto federale e cantonale Edifici agricoli (trasformazione) 2,5 x valore di reddito prima parzialmente sostenuti mediante aiuti dell’investimento, più i costi di agli investimenti realizzazione, meno il contributo federale e cantonale (importo massimo: valore di un nuovo edificio) Edifici non agricoli valore imponibile (analogamente al calcolo della sostanza rettificata giusta l’art. 7 OMSt)

Per le aziende agricole intere si applica lo stesso calcolo degli edifici agricoli.

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Allegato 6 (art. 10)

Progetti difficilmente sopportabili nel caso di bonifiche fondiarie

Onere relativo ai costi residui dell’agricoltura Costi residui in Unità Campo d’applicazione, unità di misura franchi per unità

6 600 ha provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio;

provvedimenti individuali e collettivi per aziende campico- le: SAU degli agricoltori interessati.

4 500 UBG provvedimenti individuali e collettivi per aziende dedite

alla detenzione di animali: effettivo medio di bestiame (bovini, suini, pollame, ecc.) degli agricoltori interessati.

2 400 carico bonifiche fondiarie in aree d’estivazione: carico medio

normale delle aziende interessate. (CN)

33 000 allaccia- approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di

mento montagna: numero di allacciamenti determinante per il dimensionamento.

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