AS 2003 5509
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban
Modifica del 18 dicembre 2003
Il Dipartimento federale dell’economia, in esecuzione dell’articolo 16 della legge federale del 22 marzo 20021 sull’applicazione di sanzioni internazionali, ordina:
I L’ordinanza del 2 ottobre 20002 che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban è modificata come segue:
L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 19 dicembre 2003.
18 dicembre 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss
Allegato 23
Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti ai provvedimenti previste agli articoli 1, 3, 4 et J
3 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia (Seco), settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Belpstrasse 18, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco.admin.ch, accessibile tramite: Politica economica esterna, Sanzioni/Embarghi, Sanzioni della Svizzera. Fa fede soltanto la versione stampata.