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AS 2003 784

Legge sulle poste

Legge sulle poste (LPO)

Modifica del 13 dicembre 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20021, decreta:

I La legge del 30 aprile 19972 sulle poste è modificata come segue:

Art. 15 rubrica e capoverso 2 Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici

2 La Confederazione versa ogni anno alla Posta un’indennità pari a 80 milioni di

franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Entra in vigore il 1o gennaio 2004.

3 L’articolo 15 è valido fino all’entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promo- zione della stampa, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2007.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002 Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.3 2 Conformemente alla sua cifra II capoversi 2 e 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

4 aprile 2003 Cancelleria federale