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AS 2004 1167

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica di Serbia concernente i trasporti aerei (con allegato)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia concernente i trasporti aerei

Concluso il 31 maggio 2002 Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 agosto 2003

Il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica federale di Jugoslavia2, (di seguito chiamati «Parti»); animati dal desiderio di concludere un accordo per stabilire ed esercitare servizi aerei regolari tra i loro territori e oltre; animati dal desiderio di promuovere un sistema di trasporti aerei internazionale basato sulla libera concorrenza tra le imprese di trasporti aerei sul mercato; animati dal desiderio di facilitare lo sviluppo di servizi aerei internazionali; riconoscendo che servizi aerei internazionali efficaci e concorrenziali promuovono il commercio, il benessere dei consumatori e la crescita economica; animati dal desiderio di consentire alla imprese di trasporti aerei di offrire al pubbli- co (passeggeri e speditori di merci) un ventaglio di prestazioni e solleciti a incorag- giare le imprese di trasporti aerei a stabilire e a introdurre prezzi innovativi e concor- renziali; animati dal desiderio di garantire il più alto livello di sicurezza e di protezione nei trasporti aerei internazionali e confermando la loro profonda preoccupazione in rapporto ad atti e minacce che, diretti contro la sicurezza degli aeromobili, compro- mettono la sicurezza delle persone o dei beni, si ripercuotono svantaggiosamente sull’esercizio di servizi aerei e minano la fiducia del pubblico nella sicurezza dell’aviazione civile; e in quanto Parti alla Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 19443, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.748.127.198.18

1 Dal testo originale tedesco (AS 2004 1167).

2 Dal 4 febbraio 2003: il Governo di Serbia e Montenegro

3 RS 0.748.0

2003-1164 1167

Trasporti aerei. Accordo con la Jugoslavia RU 2004

Art. 1 Definizioni

1. Per l’applicazione del presente Accordo e dell’Allegato, sempre che non sia

disposto altrimenti: a) il termine «Convenzione» indica la Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e include o- gni allegato adottato giusta l’articolo 90 della Convenzione e ogni emenda- mento agli Allegati o alla Convenzione conformemente agli articoli 90 e 94, sempre che detti allegati ed emendamenti siano applicabili per le due Parti contraenti; b) il termine «Accordo» significa il presente Accordo, il suo Allegato, che ne costituisce parte integrante, e ogni Protocollo che modifica il presente Ac- cordo o il suo Allegato; c) la locuzione «autorità aeronautiche» indica, per la Svizzera, l’Ufficio federa- le dell’aviazione civile, per la Repubblica federale di Jugoslavia, il Ministero federale dei Trasporti e delle Comunicazioni o, in ambedue i casi, qualsiasi persona o ente autorizzato a esplicare le funzioni attualmente attribuita a det- te autorità; d) la locuzione «imprese di trasporti aerei designate» indica una o più imprese di trasporti aerei che una Parte ha designato e autorizzato conformemente all’articolo 5 del presente Accordo per l’esercizio dei servizi aerei conve- nuti; e) la locuzione «servizi convenuti» indica i servizi aerei per il trasporto dei passeggeri, delle merci e degli invii postali, singolarmente o in combinazio- ne fra loro; f) le locuzioni «servizi aerei», «servizi aerei internazionali», «imprese di tra- sporti aerei» e «scali non commerciali» hanno il senso che assegna loro l’ar- ticolo 96 della Convenzione; g) il termine «territorio», in relazione a uno Stato, ha il senso che gli attribuisce l’articolo 2 della Convenzione; h) la locuzione «tasse di utilizzazione» indica le tasse pagate dalle imprese di trasporti aerei per l’utilizzazione di un aeroporto, delle sue installazioni, del- le installazioni e dei servizi tecnici o di altro genere nonché le tasse pagate per l’utilizzazione delle installazioni di navigazione aerea, degli impianti per la sicurezza dell’aviazione, delle installazioni e dei servizi di telecomunica- zione. i) il termine «tariffa» indica il prezzo per il trasporto dei passeggeri, dei baga- gli e delle merci e le condizioni applicabili per tali prezzi, comprese le prov- vigioni e altre rimunerazioni supplementari per agenti o la vendita di titoli di trasporto, tuttavia senza rimunerazione e condizioni inerenti al trasporto de-

gli invii postali. 2. I titoli di ogni articolo del presente Accordo non limitano o ampliano in nessun modo il significato di ogni singola disposizione del presente Accordo.

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Art. 2 Concessione di diritti 1. Le Parti s’accordano l’un l’altra i seguenti diritti specificati nel presente Accordo per l’esercizio di servizi aerei internazionali regolari da parte dell’impresa di traspor- ti aerei designata dell’altra Parte: a) il diritto di sorvolare, senza atterrarvi, il territorio dell’altra Parte; b) il diritto di effettuare, su detto territorio, scali a scopi non commerciali; c) il diritto di imbarcare e sbarcare, in traffico internazionale, su detto territorio e nei punti specificati nell’Allegato, passeggeri, merci e invii postali, in mo- do separato o combinato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non conferiscono ad alcuna impresa designata di una Parte il diritto di imbarcare, tra punti sul territorio dell’altra, mediante rimunerazione, passeggeri, bagagli, merci e invii postali.

Art. 3 Esercizio di diritti 1. Le imprese designate fruiscono di possibilità pari ed eque per l’esercizio dei servizi convenuti nel presente Accordo. 2. Le imprese designate di ciascuna Parte tengono conto degli interessi delle impre- se designate dell’altra Parte, al fine di non pregiudicarne indebitamente i servizi convenuti che servono la stessa linea o parte di essa.

3. I servizi convenuti mirano essenzialmente a offrire una capacità di trasporto

corrispondente alla domanda di traffico fra il territorio della Parte che ha designato le imprese e i punti serviti sulle linee indicate. 4. Il diritto di ciascuna impresa designata di effettuare trasporti in traffico interna- zionale sulle linee indicate fra il territorio dell’altra Parte e i territori di Paesi terzi deve essere esercitato conformemente ai principi generali di sviluppo normale sostenuti dalle due Parti e a condizione che la capacità sia adeguata: a) alla domanda di traffico da e verso il territorio della Parte che ha designato le imprese; b) alla domanda di traffico delle regioni attraverso le quali passano i servizi, considerati i servizi locali e regionali; c) alle esigenze di un esercizio economico dei servizi convenuti. 5. Nessuna delle Parti ha il diritto di porre unilateralmente restrizioni all’esercizio delle imprese designate dell’altra Parte, salvo secondo quanto previsto dal presente Accordo o a condizioni uniformi quali quelle previste dalla Convenzione.

Art. 4 Applicazione di leggi e regolamenti 1. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata o l’uscita degli aeromobili adibiti alla navigazione aerea internazionale, o i loro voli sopra detto territorio, sono applicabili alle imprese designate dell’altra Parte. 2. Le leggi e i regolamenti che disciplinano, sul territorio di una Parte, l’entrata, la permanenza e l’uscita di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci o invii postali, come

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le modalità di entrata, uscita, emigrazione e immigrazione, nonché le prescrizioni doganali e sanitarie, sono applicabili a passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e invii postali trasportati da aeromobili delle imprese designate dell’altra Parte quando essi si trovano su detto territorio. 3. Nessuna Parte ha il diritto di favorire le proprie impresa rispetto a quelle designa- te dell’altra Parte quanto all’applicazione delle leggi e dei regolamenti indicati nel presente articolo.

Art. 5 Designazione di imprese di trasporti aerei e autorizzazione 1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare un’impresa di trasporti aerei o imprese di trasporti aerei per l’esercizio dei servizi convenuti. La designazione è notificata per scritto fra le autorità aeronautiche delle due Parti. 2. Una volta ricevuta la notificazione per una simile designazione, le autorità aero- nautiche delle due Parti accordano senza indugio alle imprese designate dall’altra la necessaria autorizzazione d’esercizio, salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che le imprese designate dall’altra provino d’essere in grado di adempiere alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati da dette autorità per l’esercizio dei servizi aerei inter- nazionali, conformemente alle disposizioni della Convenzione. 4. Ciascuna Parte può rifiutare l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure imporre condizioni all’impresa designata per l’attuazione dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora suddetta Parte non sia convinta che la proprietà sociale e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini. 5. Ricevuta l’autorizzazione d’esercizio prevista nel paragrafo 2 del presente artico- lo, le imprese designate possono, in ogni momento, esercitare qualsiasi servizio convenuto.

Art. 6 Revoca e sospensione dell’autorizzazione 1. Ciascuna Parte ha il diritto di revocare o di sospendere temporaneamente l’auto- rizzazione d’esercizio per l’attuazione, a opera delle imprese designate dell’altra, dei diritti menzionati nell’articolo 2 del presente Accordo, oppure di imporre condizioni ch’essa reputa necessarie per l’attuazione di suddetti diritti se: a) l’impresa non può provare che adempie alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti applicati dalle autorità aeronautiche per l’esercizio dei servizi aerei internazionali, conformemente alle disposizioni della Conven- zione; b) non è convinta che la proprietà sociale e il controllo effettivo dell’impresa appartengono alla Parte che l’ha designata o ai suoi cittadini; c) la suddetta impresa ha inosservato le leggi e i regolamenti della Parte che ha accordato i diritti;

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d) l’impresa omette in altro modo di esercitare i servizi convenuti conforme- mente alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Sempre che la revoca immediata, la sospensione temporanea o l’imposizione

delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano necessarie per evitare altre infrazioni a leggi e regolamenti, i diritti definiti nel presente articolo potranno essere esercitati solamente dopo consultazione con l’altra Parte, confor- memente all’articolo 17 del presente Accordo.

Art. 7 Sicurezza dell’aviazione 1. Conformemente ai loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti riaffermano che l’obbligo reciproco di proteggere l’aviazione civile dagli atti d’intervento illecito, per assicurare la sicurezza, è parte integrante del presente Accordo. Senza limitare il complesso dei loro diritti e obblighi in virtù del diritto internazionale, le Parti agiscono in particolare conformemente alle disposizioni della Convenzione concernente le infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aero- mobili, conchiusa a Tokyo il 14 settembre 19634, della Convenzione per la repres- sione della cattura illecita di aeromobili, conchiusa all’Aia il 16 dicembre 19705, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza dell’aviazione civile, conclusa a Montreal il 23 settembre 19716, del Protocollo aggiuntivo per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all’aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 24 febbraio 19887, e di ogni altra convenzione od ogni altro protocollo relativi alla sicurezza dell’aviazione civile ai quali le Parti aderiscono. 2. Le Parti si accordano mutuamente, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria per prevenire gli atti di cattura illecita di aeromobili civili e altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle installazioni di navigazione aerea, nonché qualsiasi altra minaccia per la sicu- rezza dell’aviazione civile. 3. Nei loro rapporti reciproci, le Parti si conformano alle disposizioni relative alla sicurezza dell’aviazione stabilite dall’Organizzazione dell’aviazione civile inter- nazionale e designate come Allegati alla Convenzione, per quanto queste disposizio- ni si applichino alle Parti medesime; esse esigono che gli esercenti degli aeromobili immatricolati nei loro propri registri o che hanno la sede principale delle loro attività o la loro residenza permanente sul loro territorio, nonché gli esercenti di aeroporti situati sul loro territorio, si conformino a dette disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione. 4. Ciascuna Parte conviene che tali esercenti di aeromobili siano tenuti a osservare le disposizioni concernenti la sicurezza dell’aviazione, menzionati nel paragrafo 3

del presente articolo, che un’altra Parte prescrive per l’entrata, l’uscita o il soggiorno sul territorio di quest’altra Parte. Ciascuna Parte provvede affinché sul proprio territorio siano applicate effettivamente misure adeguate per proteggere gli aeromo-

4 RS 0.748.710.1 5 RS 0.748.710.2 6 RS 0.748.710.3 7 RS 0.748.710.31

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bili e per garantire l’ispezione dei passeggeri, degli equipaggi, dei bagagli a mano, dei bagagli, delle merci e delle provviste di bordo, prima e dopo l’imbarco o il carico. Ciascuna Parte esamina anche di buon grado qualsiasi domanda indirizzatale dall’altra Parte allo scopo di ottenere l’adozione di ragionevoli misure di sicurezza speciali per far fronte a una particolare minaccia. 5. In caso d’incidente o minaccia d’incidente, di cattura illecita di aeromobili civili o di altri atti illeciti diretti contro la sicurezza di detti aeromobili, dei loro passeggeri o equipaggi, degli aeroporti e degli impianti di navigazione aerea, le Parti si assistono mutuamente facilitando le comunicazioni e altre misure appropriate, intese a mettere fine con rapidità e sicurezza a tale incidente o a tale minaccia d’incidente. 6. Se una Parte ha motivo di credere che l’altra deroghi alle disposizioni del presen- te articolo, le sue autorità aeronautiche possono domandare consultazioni immediate con le autorità aeronautiche dell’altra. Se non pervengono a un’intesa soddisfacente entro sette (7) giorni dalla data di una tale domanda, vi è un motivo sufficiente di differire, revocare o limitare l’autorizzazione d’esercizio e l’omologazione tecnica delle imprese dell’altra Parte o di imporre condizioni. Se una situazione d’emergenza lo esige, una Parte può prendere provvedimenti unilaterali prima che siano trascorsi sette (7) giorni.

Art. 8 Sicurezza 1. Per l’esercizio dei servizi aerei previsti nel presente Accordo, ciascuna Parte deve riconoscere come validi i certificati di navigabilità, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o convalidati dall’altra Parte e ancora validi, a condizione che le esigenze richieste per ottenere questi documenti corrispondano almeno alle esigenze minime stabilite in base alla Convenzione. 2. Ciascuna Parte può tuttavia rifiutare di riconoscere, per i voli effettuati sopra il suo territorio, i brevetti di idoneità e le licenze rilasciati o riconosciuti validi ai propri cittadini dall’altra Parte o da qualsiasi altro Stato.

3. Ciascuna Parte può domandare consultazioni sulle norme di sicurezza applicate

dall’altra per i membri d’equipaggio, gli aeromobili o il loro esercizio. Siffatte consultazioni devono svolgersi entro un termine di trenta (30) giorni a partire dalla data in cui la domanda sarà pervenuta. 4. Se, dopo siffatte consultazioni, una Parte constata che in tutti i campi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo l’altra Parte non mantiene né applica efficace- mente gli standard di sicurezza corrispondenti almeno alle esigenze minime stabilite nella Convenzione, essa notifica a quest’altra Parte tali constatazioni e i passi ritenu- ti necessari per adempiere a queste esigenze minime e l’altra Parte deve prendere le misure adeguate. Se l’altra Parte omette di adottare misure adeguate entro quindici (15) giorni, oppure, nel caso di un periodo più lungo concordato, entro tale periodo, ciò costituisce motivo per l’applicazione dell’articolo 6. 5. Nonostante gli obblighi menzionati all’articolo 33 della Convenzione, è convenu- to che qualsiasi aeromobile esercitato da imprese di una Parte oppure, nel quadro di un contratto di leasing, a suo nome, per servizi da e verso il territorio dell’altra Parte, durante il soggiorno su detto territorio può essere ispezionato dai rappresentanti

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autorizzati di quest’altra Parte a bordo e nell’ambito dell’aeromobile in merito alla validità dei documenti dell’aeromobile e delle licenze degli equipaggi nonché allo stato apparente dell’aeromobile e delle sue attrezzature (nell’articolo detta «ispe- zione dell’area di traffico»), a condizione che l’ispezione non causi ritardi esagerati. 6. Se una simile ispezione dell’area di traffico o diverse simili ispezioni dell’area di traffico dà adito a seri motivi di temere che: a) un aeromobile o l’esercizio di un aeromobile non corrisponde alle esigenze minime prescritte nella Convenzione, o che b) sussiste una lacuna nel mantenimento effettivo e nell’esecuzione delle esi- genze minime prescritte nella Convenzione, la Parte che effettua l’ispezione, in virtù dell’articolo 33 della Convenzione è libera di desumere che le esigenze in base alle quali sono stati rilasciati o riconosciuti i certificati o i brevetti per questo aeromobile o al suo equipaggio, oppure che le esigenze in base alle quali l’aeromobile è esercitato, non corrispondono alle esigenze minime oppure superano quelle prescritte conformemente alla Convenzione. 7. Nel caso in cui l’accesso per un’ispezione dell’area di traffico a un aeromobile esercitato da imprese di una Parte o a suo nome conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo sia negato da rappresentanti di queste imprese, l’altra Parte è libera di desumere che sussistono seri motivi del genere di quelli menzionati nel paragrafo 6 del presente articolo e di trarne le conclusioni previste in quel paragrafo. 8. Ciascuna Parte si riserva di sospendere o di modificare subito temporaneamente l’autorizzazione d’esercizio di un’impresa dell’altra Parte nel caso in cui, in seguito a un’ispezione dell’area di traffico, a un negato accesso per un’ispezione dell’area di traffico, a consultazioni o altrimenti, una Parte giunga alla conclusione che sono necessarie misure urgenti per la sicurezza dell’esercizio di un’impresa di trasporti aerei. 9. L’applicazione delle procedure previste nel presente articolo deve essere abolita appena non sussistono più le ragioni di tali misure.

Art. 9 Esenzione da dazi, diritti e tasse 1. All’entrata nel territorio dell’altra Parte, gli aeromobili impiegati in servizio internazionale dalle imprese designate di una Parte nonché le attrezzature normali, le riserve di carburanti e lubrificanti e le provviste di bordo (comprese le derrate ali- mentari, le bevande e i tabacchi) trasportate a bordo di siffatti aeromobili, sono esenti da ogni dazio o altro diritto all’importazione, spesa di ispezione e altre tasse o altri diritti, a condizione che dette attrezzature, riserve e provviste rimangano a bordo degli aeromobili sino a che non lasciano nuovamente il territorio di quest’altra Parte. 2. Sono parimenti esenti dagli stessi diritti e dalle stesse tasse, fatte salve le rimune- razioni per servizi resi: a) le provviste di bordo prese sul territorio di una Parte per essere consumate a bordo degli aeromobili impiegati in servizio internazionale dall’altra Parte;

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b) i pezzi di ricambio e le attrezzature di bordo importati sul territorio di una Parte per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili impiegati in ser- vizio internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte; c) i carburanti e lubrificanti per l’approvvigionamento degli aeromobili impie- gati in servizio internazionale dalle imprese designate dell’altra Parte, anche se detti approvvigionamenti sono utilizzati dagli aeromobili in volo sopra il territorio della Parte ove furono imbarcati. 3. Le Parti possono esigere che le riserve, le provviste, i pezzi di ricambio e le attrezzature menzionati nel precedente paragrafo 2 (a), (b) e (c) siano posti sotto la vigilanza o il controllo delle autorità doganali. 4. Le normali attrezzature di bordo nonché il materiale e gli approvvigionamenti a bordo degli aeromobili impiegati dalle imprese designate di una Parte, possono essere sbarcati sul territorio dell’altra Parte solamente con il consenso delle autorità doganali di questo territorio; sono posti sotto la vigilanza di dette autorità fintanto che non siano riesportati o adibiti ad altro uso, conformemente ai regolamenti doga- nali. 5. Sono parimenti esenti da dazi e da altri diritti all’importazione e altre tasse all’importazione, nel territorio dell’altra Parte, i documenti necessari all’impresa designata di una Parte, ivi compresi i titoli di trasporto, le lettere di trasporto aereo e il materiale di pubblicità. 6. Per finire, è esente dagli stessi diritti e dazi e dalle stesse tasse ogni tipo di attrez- zatura di telecomunicazione quali telescriventi, walkie-talkie o altri equipaggiamenti senza filo nonché i sistemi di computer per le imprese di trasporti aerei che li utiliz- zano per le prenotazioni o per esigenze operative nel perimetro dell’aeroporto, a condizione che tali materiali e attrezzature servano al trasporto dei passeggeri e delle merci.

7. Le esenzioni previste dal presente articolo si applicano parimenti quando le

imprese designate di una Parte hanno concluso accordi con altre imprese sulla loca- zione o il trasferimento, sul territorio dell’altra Parte, di oggetti specificati nei para- grafi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che dette imprese beneficino anche di tali esenzioni di quest’altra Parte.

Art. 10 Transito diretto I passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte, se rimangono nella zona dell’aeroporto loro riservata saranno sottoposti solamente a un controllo semplificato, a condizione che misure di sicurezza connesse ad azioni violente, alla pirateria aerea nonché al contrabbando di sostanze stupefacenti non esigano diversamente. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti da dazi e tasse analoghe.

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Art. 11 Tasse di utilizzazione 1. Ciascuna Parte si adopera affinché le tasse di utilizzazione, imposte o ammesse all’imposizione dalle sue autorità competenti alle imprese designate dell’altra Parte, siano eque e ragionevoli. 2. Le tasse pagate per l’utilizzazione degli aeroporti e delle installazioni e servizi di navigazione aerea offerti da una delle Parti alle imprese designate dell’altra non devono risultare superiori a quelle che devono essere pagate dagli aeromobili nazio- nali impiegati in servizio internazionale. 3. Ciascuna Parte promuove le consultazioni tra le autorità o gli organi competenti in materia di tasse sul suo territorio e le imprese designate che utilizzano i servizi e le installazioni e incoraggia tali autorità od organi e le imprese designate a scambiar- si le informazioni indispensabili che rendono possibile un controllo esatto dell’adeguatezza delle tasse in conformità dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Ciascuna Parte incoraggia le autorità competenti in materia a informare gli utenti entro un termine ragionevole su proposte intese a modificare le tasse di utilizzazione, affinché gli stessi possano segnalare il loro parere prima dell’applicazione delle modifiche.

Art. 12 Attività commerciali 1. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, le imprese designate di una delle Parti hanno il diritto di impiantare e tenere sul territorio dell’altra Parte rappresen- tanze che possono comprendere personale commerciale, operativo e tecnico, trasferi- to o assunto sul posto. 2. Ciascuna Parte accorda alle imprese designate dell’altra il diritto di vendere titoli di trasporto sul suo territorio, direttamente e, all’arbitrio dell’impresa, per il tramite dei suoi agenti. Le imprese sono autorizzate a vendere simili titoli di trasporto e ognuno è libero di acquistarli, in moneta nazionale o estera.

Art. 13 Conversione e trasferimento degli introiti 1. Fatti salvi le leggi e i regolamenti nazionali, ciascuna impresa designata ha il diritto di convertire e trasferire nel suo Paese, al tasso ufficiale, le eccedenze di introiti realizzate con il trasporto di passeggeri, bagagli, merci e invii postali. 2. Se il servizio dei pagamenti tra le Parti è disciplinato da un accordo speciale, questo è applicabile.

Art. 14 Tariffe 1. Ciascuna Parte può esigere che le tariffe per i servizi aerei internazionali proposte conformemente al presente Accordo siano comunicate o sottoposte alle sue autorità aeronautiche. 2. Senza limitare l’applicazione della normativa generale in materia di concorren- za e di consumatori nel territorio di ciascuna Parte, gli interventi delle Parti si limi- tano a:

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a) impedire tariffe o pratiche discriminanti inique; b) proteggere i consumatori da tariffe esageratamente elevate o restrittive otte- nute grazie all’abuso di una posizione dominante o di accordi in materia di prezzi tra le imprese; e c) proteggere le imprese da tariffe mantenute artificialmente basse grazie a sus- sidi statali diretti o indiretti o ad aiuti. 3. Nessuna delle Parti intraprende passi unilaterali per impedire l’introduzione o il mantenimento di una tariffa riscossa o applicata dalle imprese designate di una Parte per esercitare servizi aerei internazionali tra i loro territori. Una Parte, se crede che una tariffa non sia conforme alle considerazioni enunciate nel presente articolo, può domandare consultazioni e notificare all’altra le ragioni del suo disaccordo entro un termine di quattordici (14) giorni dopo aver ricevuto la domanda. Simili negoziati si svolgono al più tardi quattordici (14) giorni dopo la ricezione della domanda. Se non si giunge a un’intesa, la tariffa viene applicata o rimane in vigore.

Art. 15 Orari e voli supplementari 1. Ciascuna Parte ha il diritto di esigere che gli orari previsti dalle imprese designate dell’altra Parte siano sottoposte alle proprie autorità aeronautiche almeno quindici (15) giorni prima dell’inizio dei servizi convenuti. Lo stesso disciplinamento s’ap- plica a qualsiasi successiva modificazione d’orario. 2. Per i voli supplementari fuori degli orari approvati per i servizi convenuti, le imprese designate di una Parte devono previamente chiedere l’autorizzazione delle autorità aeronautiche dell’altra. Di regola, l’istanza è presentata almeno due (2) giorni prima della prevista effettuazione del volo.

Art. 16 Statistiche Le autorità aeronautiche delle Parti si comunicano, su richiesta, statistiche periodi- che o altri dati analoghi concernenti il traffico sui servizi convenuti.

Art. 17 Consultazioni Le Parti, o le loro autorità aeronautiche, possono chiedere reciproche consultazioni. Le consultazioni, chieste da una Parte o dalle sue autorità aeronautiche, dovranno iniziare entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda, sempre che le Parti non abbiano convenuto altrimenti. Ciascuna Parte si prepara per questi negoziati, nel corso dei quali presenta prove utili a sostenere la sua posizione, al fine di facilitare decisioni appropriate e realizzabili dal profilo economico conoscendo appieno la situazione.

Art. 18 Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia inerente al presente Accordo che non venisse composta

mediante negoziati diretti o per via diplomatica, può, su richiesta di una delle Parti, essere sottoposta per decisione a un tribunale arbitrale.

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2. In tal caso, ciascuna parte designa un arbitro; i due arbitri cooptano un Presiden- te, cittadino di uno Stato terzo. Se, entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui una delle Parti ha designato il proprio arbitro, l’altra Parte non designa il suo o se, nel corso del mese successivo alla designazione del secondo arbitro, i due arbitri non s’intendono sulla scelta del Presidente, ciascuna Parte può chiedere al presidente del Consiglio dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale di procedere alle designazioni necessarie. 3. Il tribunale arbitrale stabilirà la propria procedura. Ciascuna Parte assumerà le spese del proprio arbitro. Le spese del tribunale arbitrale saranno divise in parti uguali. 4. Le Parti si conformano a qualsiasi decisione presa in applicazione del presente articolo.

Art. 19 Modifiche 1. Se una delle Parti giudica auspicabile modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, tale modifica, se è convenuta tra le Parti, entra in vigore appena le due Parti si sono notificate l’adempimento delle formalità costituzionali.

2. L’Allegato del presente Accordo può essere modificato per convenzione diretta

tra le autorità aeronautiche delle Parti. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state confermate mediante scambio di note diplomatiche.

3. In caso di conclusione di una convenzione generale multilaterale relativa al

trasporto aereo, che vincolasse ciascuna delle Parti, il presente Accordo sarà emen- dato al fine di essere conforme alle disposizioni di detta convenzione.

Art. 20 Denuncia dell’Accordo 1. Ciascuna Parte può, in ogni momento, notificare per scritto all’altra la sua deci- sione di voler porre fine al presente Accordo; la notificazione va fatta simultanea- mente all’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale. 2. In questo caso, l’Accordo si conclude dodici (12) mesi dopo la ricezione della notificazione e a meno che la denuncia non sia revocata di comune intesa prima della fine di tale periodo. 3. Qualora l’altra Parte non ne attestasse la ricevuta, la notificazione si reputa per- venutale quattordici (14) giorni dopo che l’OACI ne avrà ricevuto comunicazione.

Art. 21 Registrazione Il presente Accordo, e ogni ulteriore emendamento, saranno registrati presso l’Organizzazione dell’aviazione civile internazionale.

Art. 22 Entrata in vigore Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima nota diplomatica mediante la quale le Parti si saranno notificate di avere adempiuto alle condizioni prescritte dalla propria legislazione nazionale.

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Con l’entrata in vigore del presente Accordo, verranno abrogati l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concer- nente il traffico aereo di linea, firmato a Belgrado il 26 ottobre 19778, e il Protocollo d’Intesa tra il Consiglio federale e il Consiglio esecutivo federativo dell’Assemblea della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente la vendita di titoli di trasporto, firmato a Belgrado l’8 maggio 1989 e in relazione con l’Accordo del 26 ottobre 1977 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia concernente i trasporti aerei. Il presente Accordo sarà applicato provvisoriamente dal giorno della sua firma.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente incaricati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna, il 31 maggio 2002, in doppio esemplare, nelle lingue tedesca, serba e inglese, i tre testi facendo parimenti fede. In caso di divergenze di realizzazione, interpretazione o applicazione, prevale il testo inglese.

Per il Per il Governo federale Consiglio federale svizzero: della Repubblica federale di Jugoslavia: Otto Arregger Milan Lesaic

8 RU 1978 2037

Trasporti aerei. Accordo con la Jugoslavia RU 2004

Allegato

Tavole delle linee Tavola I Linee sulle quali le imprese designate dalla Repubblica federale di Jugoslavia pos- sono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti in Svizzera Punti oltre

Punti nella Da designare Punti in Svizzera Da designare Repubblica federale più avanti più avanti di Jugoslavia

Tavola II Linee sulle quali le imprese designate dalla Svizzera possono esercitare servizi aerei:

Punti di partenza Punti intermedi Punti nella RF di Jugoslavia Punti oltre

Punti in Svizzera Da designare Punti nella Da designare più avanti Repubblica federale più avanti di Jugoslavia

Note:

1. L’esercizio dei diritti di traffico in 5a libertà può essere convenuto tra le

autorità aeronautiche.

2. Le imprese designate di ciascuna Parte possono servire punti intermedi e

punti oltre sulle linee specificate senza di diritti di traffico in 5a libertà.

Trasporti aerei. Accordo con la Jugoslavia RU 2004

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.

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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo federale della Repubblica di Serbia concernente i trasporti aerei (con allegato) | Lexipedia | Lexipedia