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AS 2004 1359

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Correzione (Art. 58 cpv. 2 LParl)

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento

Modificazione del 16 dicembre 1994 (RS 281.1; RU 1995 1227)

Art. 301 cpv. 1, primo periodo

Invece di:

1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico

avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei dieci giorni che precedono detta assemblea. ...

Leggasi:

1 Allestita la proposta di concordato, il commissario convoca, mediante pubblico

avviso, l’assemblea dei creditori, avvertendo che gli atti possono essere esaminati nei venti giorni che precedono detta assemblea. ...

18 febbraio 2004 Commissione di redazione dell’Assemblea federale

2004-0322 1359

Correzione. Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento RU 2004

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