AS 2004 2447
Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta. Decisione 5/2003 della Commissione mista Liechtenstein-Svizzera che reca modifica dell'allegato
Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta Decisione 5/2003 della Commissione mista Liechtenstein-Svizzera che reca modifica dell’allegato
Adottata il 19 dicembre 2003 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° febbraio 2004
Traduzione1 La Commissione mista, visti gli articoli 8 e 11 capoverso 3 dell’Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confe- derazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein2 concernente l’assicurazione diretta (qui di seguito «Accordo»), considerando quanto segue: (1) la legge federale del 10 ottobre 19973 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario e l’ordinanza del 30 agosto 19994 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro sono entrate in vigore, rispettivamente, il 1° aprile 1998 e il 1° settembre 1999. In virtù di queste disposizioni, l’Ufficio federale delle assicurazioni private è l’autorità di sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione svizzere come pure delle attività in Svizzera delle imprese di assicurazione estere in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, (2) la legge del Principato del Liechtenstein del 22 maggio 1996 sull’obbligo di diligenza e l’ordinanza del 5 dicembre 2000 sull’obbligo di diligenza (che abroga l’ordinanza del 18 febbraio 1997 sull’obbligo di diligenza) sono entrate in vigore, rispettivamente il 1° gennaio 1997 e il 1° gennaio 2001. In virtù di queste disposizioni, la Stabsstelle für Sorgfaltspflichten è l’autorità di sorveglianza delle imprese di assicurazione autorizzate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, (3) secondo la direttiva 91/308/CEE, modificata con la direttiva 2001/97/CE, nella Comunità Europea (CE) gli stabilimenti delle imprese di assicurazione con sede nella CE o in uno Stato terzo sottostanno, per quanto concerne la lotta contro il riciclaggio di denaro, all’autorità di sorveglianza competente dello Stato in cui esercitano la loro attività,
RS 0.961.514
1 Traduzione dal testo originale tedesco (AS 2004 2447).
2 RS 0.961.514; RU 2001 175 3 RS 955.0 4 RS 955.032
2003-2154 2447
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein. Decisione 5/2003 RU 2004
(4) in qualità di membro dello Spazio economico europeo (SEE) il Principato del Liechtenstein è tenuto ad osservare la direttiva CE sul riciclaggio di denaro, e quindi ad esercitare la sorveglianza degli stabilimenti svizzeri nel Principato stesso per quanto concerne la lotta il contro riciclaggio di denaro, (5) in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, le imprese di assicurazione con sede nel Principato del Liechtenstein o in Svizzera devono essere sorve- gliate senza lacune e doppioni, (6) in materia di riciclaggio di denaro, la competenza relativa alla sorveglianza delle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi non è disciplinata dal diritto del Principato del Liechtenstein, né dalla direttiva CE, (7) in materia di riciclaggio di denaro, le competenze relative alla sorveglianza delle imprese di assicurazione devono essere ripartite tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein secondo il principio del Paese della sede sociale per le attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi e secon- do quello del Paese di attività per le attività esercitate mediante uno stabili- mento, (8) in materia di riciclaggio di denaro, il diritto applicabile è quello del Paese che esercita la sorveglianza. Una rigida applicazione di questa disposizione potrebbe tuttavia generare distorsioni della concorrenza tra le imprese di assicurazione svizzere e quelle del Principato del Liechtenstein sul mercato del Principato stesso, (9) ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, occorre definire le attività esercitate mediante uno stabilimento e le attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi, ha adottato la presente decisione:
Art. 1 L’allegato all’Accordo è modificato come segue:
Art. 3 Competenza delle autorità di sorveglianza 1. La sorveglianza finanziaria di un’impresa di assicurazione, compresa quella delle attività esercitate mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, compete esclusivamente all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale. 2. La sorveglianza finanziaria comprende in particolare, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, la verifica del suo stato di solvibilità, della costituzio- ne delle riserve tecniche di assicurazione e degli attivi destinati alla loro copertura.
3. La sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro è regolata al punto IV.
Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein. Decisione 5/2003 RU 2004
IV. Sorveglianza in materia di riciclaggio di denaro (nuovo)
Art. 27 Competenza delle autorità di sorveglianza (nuovo) 1. In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la sorveglianza delle attività esercitate mediante uno stabilimento compete all’autorità di sorveglianza del Paese di attività, quella delle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale. 2. Ai sensi del presente Accordo, per attività esercitate mediante uno stabilimento s’intendono i contratti di assicurazione conclusi nel Paese di attività, per attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi quelli conclusi nel Paese della sede sociale.
Art. 28 Diritto applicabile (nuovo) 1. In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, le attività esercitate mediante uno stabilimento sono disciplinate dal diritto in vigore nel Paese di attività, quelle fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi sono disciplinate dal diritto in vigore nel Paese della sede sociale; è fatto salvo il capoverso 2. 2. I contributi di cui all’articolo 4, capoverso 2, lettere b e c della legge del Principa- to del Liechtenstein del 22 maggio 1996 sull’obbligo di diligenza professionale nelle attività finanziarie si applicano anche alle attività fornite nell’ambito della libera prestazione dei servizi da imprese di assicurazione svizzere.
Art. 2 Le Parti contraenti si notificano la conclusione delle necessarie procedure interne relative all’entrata in vigore mediante scambio di note diplomatiche. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della seconda nota.
Fatto a Vaduz il 19 dicembre 2003.
Il capo Il capo della Delegazione svizzera: della Delegazione del Liechtenstein: Kurt Chr. Schneiter Dr. Hubert Büchel
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