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AS 2004 2575

Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri

Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEnS)

Modifica del 12 maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 2 capoverso 3, 3 capoverso 1, 22c capoverso 3 e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),

Titolo prima dell’art. 8a Sezione 3: Rilevamento delle impronte digitali

Art. 8a 1 Le rappresentanze svizzere all’estero e i posti di confine sono autorizzati, nel quadro delle direttive dell’Ufficio, a rilevare le impronte digitali di stranieri: a. di cui non è certa l’identità e se è necessario per un procedimento delle auto- rità competenti in materia di stranieri, in particolare per controllare le condi- zioni d’entrata e per evitare abusi; o b. che entrano illegalmente in Svizzera. 2 La trasmissione e la registrazione delle impronte digitali nonché il trattamento dei dati personali corrispondenti sono effettuati secondo gli articoli 4 lettere c, e ed f,

8 lettera e, 12, 13 capoverso 1 e 17 capoverso 2 dell’ordinanza del 21 novembre

20013 sul trattamento dei dati segnaletici.

Art. 9a Abrogato