AS 2004 2597
Regolamento d'applicazione del 7 dicembre 2000 dell'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel lago Lemano (con All.)
Regolamento d’applicazione del 7 dicembre 2000 dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica francese concernente la pesca nel Lago Lemano (con All.)
RS 0.923.211; RU 2003 477
Modifica del regolamento d’applicazione Conchiuso il 15 ottobre 2003 Entrato in vigore il 15 ottobre 2003
Traduzione1
L’articolo 44, capoverso 2 è stato modificato come segue:
«Art. 44 cpv. 2 2 L’utilizzazione di pesci da esca vivi è autorizzata per la pesca dalla riva del lago o da un natante non azionato appositamente e solo qualora vengano impiegati un filo fisso (palamito) o una lenza galleggiante, da posa o da fondo, ad eccezione della moschetta («Hegene»). In caso di pesca con la lenza, i pesci da esca vivi possono essere attaccati soltanto per la bocca.»
1 Traduzione dal testo originale francese (RO 2004 2597).
2004-0543 2597
Pesca nel Lago Lemano. Regolamento d’applicazione RU 2004