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AS 2004 2757

Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento

Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) (Eccezioni all’esecuzione in via di fallimento)

Modifica del 3 ottobre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 122 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 27 maggio 20022; visto il parere del Consiglio federale del 4 settembre 20023, decreta:

I La legge federale dell’11 aprile 18894 sull’esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

L’esecuzione in via di fallimento è in ogni caso esclusa per: 1bis. premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 3 ottobre 2003 Consiglio degli Stati, 3 ottobre 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian-Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

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