AS 2004 3679
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia. Decisione n<sup>o</sup> 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera del 22 giugno 2004 che modifica l'allegato 1
Testo originale
Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia Decisione n° 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera, del 22 giugno 2004, che modifica l’allegato 1
Adottata il 22 giugno 2004 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2004
Il Comitato, visto l’accordo del 21 giugno 19991 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su ferrovia e su strada, in particolare l’articolo 52 paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’articolo 52, paragrafo 4, primo trattino dell’accordo incarica il comitato misto di adottare le decisioni relative alla revisione dell’allegato 1. (2) Dopo la firma dell’accordo sono stati adottati nuovi atti giuridici comunitari nei settori da esso contemplati. Il testo dell’allegato 1 deve essere modificato per tener conto dell’evoluzione della normativa comunitaria in materia. decide:
Art. 1 L’allegato 1 dell’accordo è soppresso e sostituito dal testo che figura in allegato alla presente decisione.
Art. 2 Ai fini del regolamento (CE) n. 484/2002, a) la Comunità europea e la Confederazione Svizzera esentano dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo; b) la Confederazione Svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati sopra alla lettera a), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea.
1 RS 0.740.72; RU 2002 1649
2004-1329 3679
Decisione n° 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera RU 2004
Art. 3 La delegazione svizzera e la delegazione comunitaria convengono che il regolamen- to (CEE) n. 881/92 di cui all’articolo 9 dell’accordo si applica nella sua versione modificata (da ultimo dal regolamento (CE) n. 484/2002).
Art. 4 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo all’adozione.
Fatto a Berna, il 22 giugno 2004
Il capo della delegazione Il Presidente: della Comunità europea: Max Friedli Heinz Hilbrecht
Decisione n° 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera RU 2004
Allegato 1
Disposizioni applicabili Conformemente all’articolo 52, paragrafo 6 del presente Accordo, la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito: Disposizioni pertinenti dell’acquis comunitario
Sezione 1: Accesso alla professione – Direttiva 96/26/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel set- tore dei trasporti nazionali ed internazionali. (GU L 124 del 23.5.1996, pag. 1) modificata da ultimo dalla direttiva 98/76/CE del Consiglio, del 1° ottobre 1998 (GU L 277 del 14.10.1998, pag. 17).
Sezione 2: Norme sociali – Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relati- vo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1). – Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relati- vo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1), o regole equiva- lenti stabilite dall’accordo AETR2, ivi compresi i suoi emendamenti. – Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76 del 19.3.2002, pag. 1). Ai fini del presente Accordo: a) è applicabile solo l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 484/2002; b) la Comunità europea e la Confederazione Svizzera esentano dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente i cittadini del- la Confederazione Svizzera, degli Stati membri della Comunità europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
2 RS 0.822.725.22
Decisione n° 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera RU 2004
c) la Confederazione Svizzera potrà esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati sopra alla lettera b), dall’obbligo di essere muniti dell’attestato di conducente solo previa consultazione e accordo della Comunità europea. – Direttiva 88/599/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1988, sulle procedure uniformi concernenti l’applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, rela- tivo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e del regolamento (CEE) n. 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 325 del 29.11.1988, pag. 55), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2135/98 del Consiglio, del 24 settembre 1998 (GU L 274 del 9.10.1998, pag. 1). – Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada (GU L 357 del 29.12.1976, pag. 36).
Sezione 3: Norme tecniche Veicoli a motore – Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). – Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propul- sione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). – Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il mon- taggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). – Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). – Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scap- pamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). – Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizza- ti nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata
Decisione n° 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera RU 2004
da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). – Direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il rav- vicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecni- co dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/11/CE della Commissione, del 14 febbraio 2001 (GU L 48 del 17.2.2001, pag. 20). Trasporto su strada di merci pericolose – Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada (GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/28/CE della Commissione, del 7 aprile 2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 45). – Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di pro- cedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci peri- colose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla diret- tiva 2001/26/CE del Consiglio, del 7 maggio 2001 (GU L 168 del 23.6.2001, pag. 23). Trasporto per ferrovia di merci pericolose – Direttiva 96/49/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/29/CE della Commissione, del 7 aprile 2003 (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 47). Consulenti in materia di sicurezza – Direttiva 96/35/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, relativa alla designa- zione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145 del 19.6.1996, pag. 10). – Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118 del 19.5.2000, pag. 41).
Sezione 4: Diritti di accesso e di transito ferroviario – Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70). – Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la riparti- zione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75). – Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo svilup- po delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
Decisione n° 2/2004 del Comitato dei trasporti terrestri Communità/Svizzera RU 2004
Sezione 5: Altri settori – Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvici- namento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).