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AS 2004 425

Scambio di note tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale

Scambio di note del 3 novembre 2003 tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale

Entrato in vigore il 3 novembre 2003

Traduzione1

Ambasciata Berna, 3 novembre 2003 del Principato del Liechtenstein

Al Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein presenta i suoi complimenti al Dipar- timento federale degli affari esteri e ha l’onore di dichiarare ricevuta la sua nota del 3 novembre 2003, del tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri si complimenta con l’Ambasciata del Principato del Liechtenstein e si pregia di sottoporle quanto segue: Sul fondamento degli sforzi intrapresi dalla Svizzera e dal Principato del Liechten- stein per la copertura della responsabilità riguardante i danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati, come anche per gestire istituzioni comuni nell’ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale, il Consiglio federale svizzero propone al Governo del Principato del Liechtenstein di sostituire lo scambio di note del 30 dicembre 19812 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazione stradale con le seguenti disposizioni sull’Ufficio nazionale di assicura- zione e sul Fondo nazionale di garanzia:

Art. 1 Ufficio nazionale di assicurazione e Fondo nazionale di garanzia 1 Le funzioni di ufficio nazionale di assicurazione e di fondo nazionale di garanzia del Principato del Liechtenstein sono esercitate rispettivamente dall’Ufficio naziona- le di assicurazione (UNA) e dal Fondo nazionale di garanzia (FNG) della Svizzera. 2 Le compagnie di assicurazione ammesse a esercitare nel Principato del Liechten- stein un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore diventano mem- bri a uguali diritti dell’UNA e del FNG.

RS 0.741.319.514

1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 425).

2 RU 1982 95

2003-0912 425

Copertura dei danni in caso di incidenti della circolazione stradale RU 2004 Scambio di note con il Liechtenstein

3 L’UNA e il FNG non tengono un conteggio separato per i casi riguardanti il Lie- chtenstein. 4 Nella misura in cui le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein hanno un diritto di azione diretta nei confronti dell’UNA o del FNG, per le azioni di queste persone contro l’UNA e il FNG sono competenti, oltre ai tribunali del luogo del sinistro, anche quelli del domicilio nel Liechtenstein dell’attore nonché della sede o del luogo di una delle succursali dell’UNA o del FNG.

5 Le modifiche degli statuti dell’UNA e del FNG necessitano l’approvazione

dell’Ufficio federale svizzero delle strade e del Governo del Principato del Liechten- stein.

6 Le vertenze tra l’UNA e il FNG o tra questi e i loro membri sono risolte dalle

autorità competenti secondo il diritto svizzero. Se sono coinvolte compagnie d’assi- curazione ammesse nel Principato del Liechtenstein che hanno sede in uno Stato parte dello Spazio economico europeo (SEE), l’autorità svizzera disponente sente previamente l’Ufficio dell’economia pubblica del Liechtenstein. 7 I trattati conclusi dall’UNA o dal FNG con altre istituzioni attive nell’ambito della responsabilità per danni causati da veicoli stranieri, sconosciuti o non assicurati oppure nell’ambito della protezione delle vittime della circolazione stradale valgono anche per il Principato del Liechtenstein. L’autorizzazione accordata all’UNA e al FNG a concludere tali trattati include l’autorizzazione da parte del Principato del Liechtenstein.

Art. 2 Compiti dell’UNA e del FNG

1 L’UNA e il FNG adempiono i compiti loro assegnati secondo le disposizioni del

diritto svizzero. La legislazione del Liechtenstein può assegnare compiti suppletivi all’UNA e al FNG. 2 Le persone domiciliate nel Principato del Liechtenstein sono equiparate a quelle domiciliate in Svizzera. Questo vale per analogia anche per i visitatori del Principato del Liechtenstein e per i veicoli a motore ivi immatricolati.

Art. 3 Contributi

1 I detentori di veicoli a motore del Liechtenstein versano all’UNA e al FNG gli

stessi contributi come i detentori di veicoli in Svizzera. I contributi calcolati dall’UNA e dal FNG necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale svizzero delle assicurazioni private e del Governo del Principato del Liechtenstein. I contribu- ti a carico dei detentori di veicoli a motore del Liechtenstein sono riscossi, come in Svizzera, per il tramite delle rispettive compagnie d’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore. 2 L’UNA e il FNG possono proporre al Governo del Principato del Liechtenstein che i detentori di veicoli a motore del Liechtenstein versino un contributo suppletivo per le spese causate all’UNA e al FNG esclusivamente in virtù di disposizioni della

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legislazione del Liechtenstein oppure di convenzioni concluse con terzi e vigenti soltanto per il Principato del Liechtenstein. Un eventuale contributo suppletivo è riscosso unitamente alle tasse per i veicoli a motore da parte delle autorità compe- tenti.

Art. 4 Controllo federale dei veicoli 1 Il controllo dei veicoli a motore del Principato del Liechtenstein annuncia al Con- trollo federale dei veicoli i veicoli a motore e i loro rimorchi immatricolati nel Lie- chtenstein nonché i loro detentori e le compagnie di assicurazione secondo le dispo- sizioni valide per le autorità d’ammissione cantonali svizzere. 2 Il Controllo federale dei veicoli fornisce secondo le disposizioni del diritto svizzero all’UNA o al FNG i dati necessari all’adempimento dei loro compiti o rende possibi- le la consultazione dei medesimi mediante supporto elettronico.

Art. 5 Obbligo di notificazione delle compagnie di assicurazione Le compagnie di assicurazione ammesse a esercitare nel Principato del Liechtenstein un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore notificano all’UNA e al FNG secondo l’articolo 60b dell’ordinanza del 1° agosto 1978 sull’assicurazione dei veicoli del Liechtenstein i veicoli muniti di targhe giornaliere o provvisorie e di targhe commerciali.

Art. 6 Controllo dell’assicurazione al confine Il controllo al confine riguardante la protezione assicurativa dei veicoli esteri in entrata è disciplinato secondo il diritto svizzero.

Art. 7 Disposizioni finali 1 L’accordo concernente la copertura dei danni in caso di infortunio della circolazio- ne stradale concluso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein mediante scambio di note del 30 dicembre 1981 è abrogato.

2 Il presente accordo può essere disdetto in qualsiasi momento da ogni Parte con

preavviso di dodici mesi per la fine di un anno civile.

3 Il presente accordo entra in vigore il 3 novembre 2003.

Se il Governo del Principato del Liechtenstein approva quanto precede, la presente nota e la risposta del Liechtenstein costituiscono un accordo tra i due Governi. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie quest’occasione per esprimere all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein la sua alta considerazione.»

L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di comunicare al Diparti- mento federale degli affari esteri che il Governo del Principato del Liechtenstein ha approvato quanto precede. La nota del Dipartimento e la presente nota costituiscono un accordo tra il Principato del Liechtenstein e la Confederazione Svizzera, che

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entra in vigore il 3 novembre 2003. Esso può essere disdetto in qualsiasi momento da uno dei due Governi con preavviso di dodici mesi per la fine di un anno civile. L’Ambasciata coglie quest’occasione per rinnovare al Dipartimento federale degli affari esteri l’assicurazione della sua alta considerazione.

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