AS 2004 4257
Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera) e il Governo della Provincia del Manitoba (di seguito il Manitoba) concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
Correzione
Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera) e il Governo della Provincia del Manitoba (di seguito il Manitoba) concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
(RS 0.211.213.232.1; RU 2004 3701)
Titolo e preambolo
Invece di:
Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera) e il Governo della Provincia del Manitoba (di seguito il Manitoba) concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
Concluso il 5 giugno 2003 Entrato in vigore il 5 giugno 2003
La Svizzera e il Manitoba, desiderosi di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni; …
2004-1946 4257
Memorandum of Understanding con la Provincia del Manitoba. Correzione RU 2004
Leggasi:
Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera) e il Governo della Provincia del Manitoba (di seguito il Manitoba) concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la modifica delle obbligazioni alimentari
Concluso il 5 giugno 2003 Entrato in vigore il 5 giugno 2003
La Svizzera e il Manitoba, desiderosi di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la modifica di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni; …
N. 4
Invece di: 4. Il presente MoU, che scaturisce dall’adempimento dei paragrafi 1 e 2, si applica a qualsiasi sentenza o decisione resa da un’autorità giudiziaria o amministrativa e concernente un’obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia, da respon- sabilità parentali, dal matrimonio o da rapporti di parentela acquisiti mediante ma- trimonio, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli nati fuori del matrimonio.
Leggasi: 4. Il presente MoU, che scaturisce dall’adempimento dei paragrafi 1 e 2, si applica a qualsiasi sentenza o decisione resa da un’autorità giudiziaria o amministrativa e concernente un’obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia, dallafilia- zione, dal matrimonio o da rapporti di parentela acquisiti mediante matrimonio, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli nati fuori del matrimonio. Il MoU copre anche le decisioni rese nelle procedure di separazione, divorzio, nullità o annullamento del matrimonio.
Memorandum of Understanding con la Provincia del Manitoba. Correzione RU 2004
N. 9 Invece di: 9. La Svizzera può inoltre chiedere al Manitoba di prendere le misure necessarie sia per pronunciare, nel Manitoba, una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore della persona residente in Svizzera che ha avanzato la pretesa o di un’istitu- zione pubblica ai sensi del paragrafo 5, sia per modificare, conformemente alle leggi del Manitoba che disciplinano la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari tra giurisdizioni diverse, una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda nel Manitoba.
Leggasi: 9. La Svizzera può inoltre chiedere al Manitoba di prendere le misure necessarie sia per pronunciare, nel Manitoba, una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di un richiedente residente in Svizzera o di un’istituzione pubblica ai sensi del paragrafo 5, sia per modificare una decisione o una convenzione in materia di obbli- gazioni alimentari, conformemente alle leggi del Manitoba che disciplinano la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari tra giurisdizioni diverse, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda nel Manitoba.
N. 11
Invece di: 11. Il Manitoba può inoltre chiedere alla Svizzera di prestare l’assistenza ammi- nistrativa necessaria sia per permettere a un residente del Manitoba di avviare una procedura intesa a ottenere, in Svizzera, una convenzione esecutoria o una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di un residente del Manitoba sia per modificare, conformemente alla legge applicabile in funzione delle norme svizzere relative alla scelta del diritto applicabile, una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda in Svizzera. Se il Manitoba fa una tale richiesta, la Svizzera presta assistenza ammini- strativa secondo le disposizioni della Convenzione di New York del 20 giugno 19561 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, come se fosse un’«Istitu- zione intermediaria» e il Manitoba un’«Autorità speditrice».
Leggasi: 11. Il Manitoba può inoltre chiedere alla Svizzera di prestare l’assistenza ammi- nistrativa necessaria sia per permettere a un residente del Manitoba di avviare una procedura intesa a ottenere, in Svizzera, una convenzione esecutoria o una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore di un residente del Manitoba sia per modificare una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, conformemente al diritto applicabile in funzione delle norme svizzere relative alla determinazione del diritto applicabile, a condizione che l’altra parte alla procedura
1 RS 0.274.15
Memorandum of Understanding con la Provincia del Manitoba. Correzione RU 2004
risieda in Svizzera. Se il Manitoba fa una tale richiesta, la Svizzera presta assistenza amministrativa secondo le disposizioni della Convenzione di New York del 20 giugno 19562 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero, come se fosse un’«Istituzione intermediaria» e il Manitoba un’«Autorità speditrice».
N. 13
Invece di:
13. Il Manitoba e la Svizzera prestano l’assistenza amministrativa e giudiziaria
necessaria al riconoscimento e all’esecuzione delle obbligazioni alimentari, senza spese per la persona residente nello Stato richiesto.
Leggasi:
13. Il Manitoba e la Svizzera prestano l’assistenza amministrativa e giudiziaria
necessaria al riconoscimento e all’esecuzione delle obbligazioni alimentari, senza spese per la persona residente nello Stato richiedente.
28 settembre 2004 Cancelleria federale
2 RS 0.274.15