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AS 2004 5257

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS)

Modifica del del 10 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 marzo 20031 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

2 Il Dipartimento emana prescrizioni per la tutela del segreto militare.

Art. 11 lett. h All’Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: h. la Base d’aiuto alla condotta: fornisce, per l’insieme dell’aiuto alla condotta dell’esercito e per l’appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC), dell’infra- struttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elet- tronica, della crittologia e delle reti radio d’ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell’ambito delle TIC a favore dell’ amministrazione del Dipartimento.

Art. 11a Competenze particolari L’Aggruppamento Difesa emana prescrizioni di sicurezza per l’uso e la manipola- zione di munizioni ed esplosivi nell’esercito, nell’amministrazione e negli esercizi dell’esercito.

Art. 12 cpv. 1 1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l’Aggruppamento armasuisse assicu- ra all’esercito, al Dipartimento e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e

1 RS 172.214.1

2004-2316 5257

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2004

prestazioni nei settori dei sistemi d’arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.

Art. 13 lett. a e b All’Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti: a. l’Ufficio federale dei sistemi di condotta, telematici e d’istruzione: assicura la valutazione preliminare, la valutazione, l’acquisto, l’introduzione, la vendita e l’eliminazione nei settori specialistici assegnati e offre le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d’utilizzo e di messa fuori servizio; b. l’Ufficio federale dei sistemi d’arma, dei veicoli e del materiale: assicura la valutazione preliminare, la valutazione, l’acquisto, l’introduzione, la vendita e l’eliminazione nei settori specialistici assegnati e offre le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d’utilizzo e di messa fuori servizio;

Art. 14 cpv. 2 lett. e 2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti: e. rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie met- tendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

II Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e

dell’Amministrazione L’allegato dell’ordinanza del 25 novembre 1998 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (Elenco delle attività amministrative dell’Amministrazione federale) è modificato secondo la versione qui annessa.

2. Organizzazione dell’esercito del 4 ottobre 20023

Art. 6 cpv. 1 lett. f bis

1 Nella sua struttura di base l’esercito si articola in:

fbis. base d’aiuto alla condotta;

2 RS 172.010.1 3 RS 513.1

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2004

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

10 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Ordinanza sull’organizzazione del DDPS RU 2004

Allegato (art. 6 cpv. 3)

Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale

L’Amministrazione federale consta delle seguenti unità amministrative:

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports Departament federal da defensiun, protecziun da la populaziun e sport

1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:

inserire dopo Base logistica dell’esercito: Base d’aiuto alla condotta Base d’aide au commandement Führungsunterstützungsbasis Basa d’agid al commando

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