AS 2004 619
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Uzbekistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Uzbekistan relativo ai trasporti internazionali su strada di persone e merci
Concluso il 3 aprile 2002 Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 agosto 2002
Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Uzbekistan (qui di seguito detti «Parti contraenti»), animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o attraver- so questo territorio, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente.
Art. 2 Definizioni 1 Il termine «trasportatore» designa una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repubblica di Uzbekistan, ha il diritto di effettuare trasporti internazionali su strada di persone o di merci conformemente alla legislazione in vigore nel suo Paese. 2 Il termine «veicolo» designa un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio, adibiti al trasporto di: a) più di nove viaggiatori seduti, conducente compreso, b) merci. 3 Il termine «autorizzazione» designa ogni documento richiesto dalla legislazione di ciascuna Parte contraente che abilita i rispettivi trasportatori a effettuare trasporti di persone e di merci a destinazione o in provenienza dal territorio dell’altra Parte contraente o in transito attraverso quest’ultimo.
RS 0.741.619.621
1 Dal testo originale francese (RO 2003 619).
2002-1944 619
Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Accordo con l’Uzbekistan RU 2004
Art. 3 Trasporti di persone 1 I trasporti occasionali di persone che adempiono le seguenti condizioni sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione: a) il trasporto delle stesse persone con lo stesso veicolo per l’intera durata di un viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’immatricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a cari- co o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di questo Stato (circuito a porte chiuse); o b) il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nello Stato d’imma- tricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte con- traente, quando il veicolo ritorna vuoto nello Stato in cui è stato immatrico- lato; o c) il trasporto di un gruppo di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del veicolo a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto e che i viaggiatori: – sono riuniti in gruppi con un contratto di trasporto prima dell’arrivo nel territorio in cui sono presi a carico; o – precedentemente sono stati trasportati dallo stesso trasportatore, alle condizioni elencate nella lettera b), nell’altro Stato contraente da dove sono trasportati in un altro Paese; o – sono invitati a recarsi nel territorio nazionale dell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare una cerchia omogenea di persone che non può essere stata costituita unicamente in vista di questo viaggio; d) i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente; e) i viaggi pendolari con alloggio in transito o verso il territorio nazionale del- l’altra Parte contraente; e f) i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i viaggi pen- dolari. 2 I trasporti regolari di persone effettuati secondo un orario tra determinati luoghi di partenza e di arrivo sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione conformemente alla legislazione delle Parti contraenti. Le autorizzazioni sono concesse con riserva della reciprocità.
Art. 4 Trasporti di merci Ogni trasportatore di una Parte contraente in possesso di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti delle Parti contraenti è autorizzato a importare temporane- amente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per tra- sportare merci: a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o
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b) dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; in tal caso è rilasciata un’autorizzazione speciale; o c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 5 Eccezioni all’obbligo dell’autorizzazione Sono esentati dall’obbligo dell’autorizzazione: a) i trasporti di merci mediante veicoli automobili il cui carico utile non supera 3,5 tonnellate; b) i trasporti di mobili in trasloco effettuati con veicoli speciali adibiti a tale scopo; c) i trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati a manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, di circhi, di fiere o di sagre o in provenienza dagli stessi, nonché quelli destinati a registrazioni radiofoni- che e riprese cinematografiche o televisive e importati a titolo temporaneo; d) i trasporti di veicoli danneggiati, il viaggio a vuoto di un veicolo idoneo al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo non più utilizzabile sul territorio dell’altra Parte contraente nonché il proseguimento del trasporto da parte del veicolo sostitutivo. Per questi trasporti devono essere esibite le prove che giustificano la loro esecuzione; e) i trasporti funebri; f) il primo trasporto di un veicolo acquistato nel territorio di una delle Parti contraenti; g) i trasporti postali; h) i trasporti di articoli necessari per l’aiuto umanitario.
Art. 6 Applicazione del diritto nazionale 1 Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i conducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano nel territorio dell’altra Parte contraente devono osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti di quest’ultima che vanno applicati in modo non discriminatorio. 2 Il trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo dev’essere coperto preliminarmente da un’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile. I veicoli impiegati nel trasporto internazionale devono essere dotati delle targhe e dei segni distintivi dello Stato di immatricolazione.
Art. 7 Divieto di trasporti interni Il trasporto di persone e di merci tra due luoghi di partenza e di arrivo situati nel territorio dell’altra Parte contraente non è permesso.
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Art. 8 Infrazioni 1 Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2 I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte contraente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, possono, su richiesta delle autorità com- petenti di tale Paese, essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere esegui- te dalle autorità dello Stato in cui il veicolo è immatricolato: a) avvertimento; b) soppressione temporanea, parziale o totale del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove è stata commessa l’infrazione. 3 L’autorità che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità competenti del- l’altra Parte contraente. 4 Sono fatte salve le sanzioni che in virtù del diritto nazionale possono essere appli- cate da un giudice o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio tali infrazioni sono state commesse. Le Parti si informano reciprocamente sulla legislazione nazionale in vigore concernente i trasporti stradali.
Art. 9 Autorità competenti Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità incaricate dell’esecuzione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.
Art. 10 Disposizioni d’esecuzione Le autorità competenti delle Parti contraenti si accordano in merito alle disposizioni di esecuzione in un Protocollo allestito contemporaneamente all’Accordo.
Art. 11 Commissione mista 1 Le Parti contraenti istituiscono una Commissione mista specializzata che si occupa dei problemi legati all’applicazione del presente Accordo.
2 Tale Commissione è competente per proporre alle Parti contraenti modifiche o
completamenti del Protocollo menzionato nell’articolo 10. 3 Le autorità competenti di una Parte contraente possono domandare la convocazio- ne della Commissione mista; essa si riunisce alternativamente sul territorio di cia- scuna Parte contraente.
Art. 12 Revisione dell’Accordo e del Protocollo Le disposizioni del presente Accordo e del Protocollo possono essere modificate o completate di comune accordo tra le Parti contraenti. Tali modifiche entrano in vigore concluse che siano le procedure previste dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
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Art. 13 Soluzione delle controversie Le Parti contraenti regolano tutte le controversie in relazione all’interpretazione e all’applicazione del presente Accordo per via negoziale o consultiva.
Art. 14 Applicazione al Principato del Liechtenstein Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il presen- te Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Confederazione Svizzera da un trattato di unione doganale2.
Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità 1 Ciascuna Parte contraente notifica all’altra, per via diplomatica, la conclusione delle procedure previste dal rispettivo diritto interno per l’entrata in vigore del presente Accordo. Esso entra in vigore alla data dell’ultima notifica della sua appro- vazione.
2 L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da ogni
Parte contraente, per via diplomatica, mediante notifica scritta; la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l’altra Parte contraente ne ha ricevuto notifica.
In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Taškent, il 3 aprile 2002, in due esemplari originali, nelle lingue francese e uzbeca, i due testi facenti parimenti fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Uzbekistan: Wilhelm Meier Abdulaziz Kamilov
2 RS 0.631.112.514.6
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