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AS 2004 663

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 gennaio 2004

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 20 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle patate, ordina:

I L’allegato 4 numero 7 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 22 gennaio 2004.

21 gennaio 2004 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

2004-0105 663

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2004

Allegato 4 (art. 10)

7. Disciplinamento del mercato: patate, comprese patate

da semina e prodotti a base di patate Numero del Prodotto Voce/i Contingente contingente di tariffa doganale doganale (tonnellate) [1] [1] [1] [1]

14 Patate, comprese patate da semina e prodotti

a base di patate, di cui:

14.1 Patate, comprese patate da semina 0701. 1010 18 250

14.1.1 Aumento temporaneo del contingente doganale 0710. 9010 18 000

per il 20041

14.2 Prodotti a base di patate 0710. 1010 4 000

0712. 9021 1105. 1011 2001. 9031 2004. 1011 2005. 2021

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

1 Valido dal 22 gennaio 2004.