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AS 2005 1053

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF)

Modifica del 2 febbraio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie del 14 novembre 20011 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 lett. a e d

1 La presente ordinanza si applica ai veicoli ferroviari in servizio al momento

dell’entrata in vigore della legge, i quali: a. al momento del risanamento sono equipaggiati con ceppi frenanti in ghisa o con un sistema frenante silenzioso non adeguato ai progressi della tecnica; d. compiono un chilometraggio annuale notevole su tratti di impianti ferroviari fissi esistenti, le cui emissioni di rumore al momento dell’entrata in vigore della legge sono superiori, in diversi punti, a 65 db(A) di giorno e a

55 dB(A) di notte.

Art. 9 cpv. 1 e 3 1 L’impresa ferroviaria immatricolante o il proprietario di veicoli ferroviari da risanare allestisce un programma di risanamento. 3 L’impresa ferroviaria immatricolante o il proprietario dei veicoli ferroviari presen- ta il programma di risanamento all’UFT. Quest’ultimo approva il programma di risanamento, dopo aver sentito l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), per quanto le misure ivi previste siano conformi alla presente ordinanza e all’ordinanza del 23 novembre 19832 sulle ferrovie nonché alle sue disposizioni di esecuzione.

Art. 12 Domanda di contributi Il programma di risanamento vale come domanda di contributo ai sensi dell’arti- colo 11 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19903 sui sussidi.

2004-2170 1053

Risanamento fonico delle ferrovie RU 2005

Art. 20 Proporzionalità dei costi 1 I costi delle costruzioni di protezione fonica sono considerati di norma proporzio- nati se il rapporto, stabilito in base all’allegato 3, tra i costi delle opere di costruzio- ne e i benefici per la popolazione interessata è pari al massimo a 80.

2 Se i costi supplementari per l’adeguamento delle costruzioni e degli impianti

esistenti sono rilevanti, deve esserne valutata la loro proporzionalità tenendo conto della determinazione dei costi e dei benefici di cui al capoverso 1.

Art. 25 cpv. 1 1 La domanda di approvazione dei piani del possessore dell’infrastruttura ferroviaria vale come domanda di contributo ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 della legge del 5 ottobre 19904 sui sussidi.

Art. 33 cpv. 4

4 Di regola il rimborso è concesso alla persona che al momento dell’approvazione

dei piani era proprietaria dell’edificio.

II

1 L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.

2 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 616.1

Risanamento fonico delle ferrovie RU 2005

Allegato 1 (art. 8, 16 cpv. 2 e 37 cpv. 2)

Veicoli ferroviari

1 Valore di risanamento

Il valore di risanamento è pari a: a. per vetture viaggiatori LpAeq,Tp5 = 84 dB(A). b. per carri merci LpAeq,Tp = 86 dB(A).

2 Tecnica di misurazione

1 La tecnica di misurazione è retta dalle disposizioni della prEN ISO 3095/gennaio 2001. I valori di risanamento si riferiscono ad una rugosità della superficie dei binari conforme alle High Speed TSI (Decisione 2002/735/CE della Commissione del 30 maggio 20026 relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità per il sottosiste- ma materiale rotabile del sistema ferroviario transalpino ad alta velocità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 96/48/CE), per lunghezze d’onda inferiori a

6 cm.

2 I valori di risanamento sono validi per una velocità di marcia costante pari a

80 km/h, misurata alla distanza di 7,5 m dall’asse del binario e ad un’altezza di 1,2 m ± 0,2 m sul limite superiore delle rotaie.

3 Come immissione fonica determinante di una categoria di vetture vale il valore

aritmetico medio delle misurazioni relative ai campioni.

3 Controllo

1 L’UFT definisce campioni rappresentativi per ogni categoria di veicoli.

2 L’UFT stabilisce, d’intesa con l’UFAFP, i punti di controllo e il programma delle misurazioni.

3 L’UFAFP viene informato sui risultati delle misurazioni di controllo.

5 LpAeq,Tp: livello acustico espresso in decibel, ponderato A, di un singolo transito del veicolo oggetto del controllo, misurato nel corso di una durata T e relativo alla durata di transito Tp. 6 GU, n. L 245 del 12.09.2002; pag. 402. Il testo della decisione può essere richiesto, dietro pagamento, all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna.

Risanamento fonico delle ferrovie RU 2005

Allegato 3 (art. 20)

Cifra 2.1 e 2.2

2.1 Formula

Per calcolare l’ICB si impiega la seguente formula:

Costi annui ∑ (aliquota di costo × lunghezza parziale del dispositivo) = Benefici ∑ (∆dB(A) ponderati × persone)

2.2 Determinazione dei costi

1 Per i pannelli fonoassorbenti occorre applicare, a seconda dell’altezza del pannello misurata conformemente all’articolo 21, la seguente aliquota per metro lineare:

altezza: aliquota di costo per metro lineare:

0,5 m 106 franchi 1,0 m 127 franchi 1,5 m 148 franchi 2,0 m 169 franchi 3,0 m 211 franchi 4,0 m 254 franchi

2 Per pannelli di altezza intermedia, occorre interpolare linearmente l’aliquota di costo.

3 L’aliquota di costo non può essere ridotta mediante contributi di terzi.

4 Per costruzioni di protezione fonica di altro tipo (ad es. sbarramenti o terrapieni) si deve calcolare il 6,5 per cento del costo globale stimato, specifico per la situazione. Le ipotesi relative ai costi devono essere comunicate all’UFT.