AS 2005 1095
Ordinanza concernente la patente federale d'ingegnere geometra
Ordinanza concernente la patente federale d’ingegnere geometra
Modifica del 16 febbraio 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 novembre 19941 concernente la patente federale d’ingegnere geometra è modificata come segue:
Art. 3 frase introduttiva Concerne solo il testo tedesco
Art. 4 capoverso 1 secondo periodo
1 … La Commissione federale esaminatrice degli ingegneri geometri (Commissione)
può fissare le esigenze concernenti le materie e i temi che occorre approfondire in determinate discipline.
Art. 13 Tassa d’esame 1È riscossa una tassa d’esame di 180 franchi per ogni materia. L’intera tassa d’esame non può superare l’importo di 1800 franchi 2 La tassa d’esame dev’essere versata entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione. Il segretariato della Commissione è competente per l’incasso.
Art. 25 Tassa d’esame
1 È riscossa una tassa d’esame di 450 franchi per ogni ciclo d’argomenti.
2 La tassa d’esame dev’essere versata entro il termine di 30 giorni dalla fatturazione. Il segretariato della Commissione è competente per l’incasso.
1 RS 211.432.261
2004-2745 1095
Patente federale d’ingegnere geometra RU 2005
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
16 febbraio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz