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AS 2005 1479

Ordinanza del DDPS sull'equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza del DDPS sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS)

Modifica del 18 marzo 2005

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 9 dicembre 20031 sull’equipaggiamento personale dei militari è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 1 lett. c ed e

1 Gli oggetti seguenti sono in ogni caso esclusi dalla cessione in proprietà:

c. abrogato e. il fucile d’assalto e la pistola, se non sono soddisfatte le condizioni di cui a- gli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 5 dicembre 20032 sull’equipaggia- mento personale dei militari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2005.

18 marzo 2005 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

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