AS 2005 1515
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario
Traduzione1
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario
Modifica del 19 marzo 20032
Conclusa il 19 marzo 2003 Entrata in vigore mediante scambio di note il 14 gennaio 2005
Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo delle Repubblica federale di Germania, visto l’accordo del 20 giugno 1994 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (qui di seguito «Accordo»), emendato con il primo accordo di modifica del 16 aprile 20023, sulla base delle proposte elaborate in comune in occasione della quinta riunione della Commissione peritale permanente di cui all’articolo 7 dell’Accordo tenutasi a Berna il 14 e 15 gennaio 2002, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Modifica dell’Accordo (1) L’articolo 1 dell’Accordo nella versione del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 è modificato come segue: «(1) Università ai sensi del presente Accordo sono:
1. nella Repubblica federale di Germania, gli istituti d’istruzione pubblici che
secondo le legislazioni dei Länder hanno lo statuto di università e gli istituti d’istru- zione non pubblici che ai sensi della legislazione di un Land, con validità per tutti i Länder, sono riconosciuti in quanto università; 2. nella Confederazione Svizzera, gli istituti d’istruzione pubblici che ai sensi delle legislazioni federale o cantonali hanno lo statuto di università e gli istituti d’istru- zione non pubblici che ai sensi delle legislazioni federale o cantonali, con validità per tutta la Confederazione, sono riconosciuti in quanto università. (2) La Commissione peritale permanente di cui all’articolo 7 provvede alla docu- mentazione continua e alla pubblicazione degli elenchi delle università secondo il
1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 1515).
2 RS 0.414.991.361 3 RU 2004 3225
2002-2731 1515
Riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario. RU 2005 Accordo con il Governo della Repubblica federale di Germania
capoverso 1, da parte tedesca per il tramite della Conferenza dei rettori universitari e da parte svizzera per il tramite della Conferenza dei Rettori delle Università svizze- re. Gli elenchi non fanno parte dell’Accordo.» (2) L’articolo 3 dell’Accordo nella versione del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 è modificato come segue: 1. Al capoverso 1, l’espressione «i capoversi da 2 a 5» è sostituita con l’espressione «i capoversi da 2 a 6».
2. Al capoverso 2, il rinvio agli allegati «elencate nell’allegato 1 parte 1 e
nell’allegato 2 parte 1» è stralciato.
3. Al capoverso 3, il rinvio agli allegati «elencate nell’allegato 1 parte 2 e
nell’allegato 2 parte 2» è stralciato.
4. Al capoverso 4, i rinvii agli allegati «elencate nell’allegato 1 parte 2 e
nell’allegato 2 parte 2» e «elencate nell’allegato 1 parte 1 e nell’allegato 2 parte 1» sono stralciati.
5. Al capoverso 5, i rinvii agli allegati «elencate nell’allegato 1 parte 1 e
nell’allegato 2 parte 1» e «elencate nell’allegato 1 parte 2 e nell’allegato 2 parte 2» sono stralciati.
6. Il seguente nuovo capoverso 6 è inserito dopo il capoverso 5:
«(6) Su domanda, i periodi di studio, le prestazioni di studio e gli esami compiuti o sostenuti presso le scuole universitarie di arte e di musica sono computati o ricono- sciuti per pertinenti studi offerti da un’università corrispondente dell’altro Paese, previo eventuale esame delle attitudini artistiche richiesto dall’università d’acco- glienza.»
7. Gli attuali capoversi successivi da 6 a 8 diventano capoversi da 7 a 9.
8. Al nuovo capoverso 7, l’espressione «ai sensi dei capoversi da 1 a 5» è sostituita da «ai sensi dei capoversi da 1 a 6». (3) L’articolo 1 capoverso 3 del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 è stralciato.
Art. 2 Il presente accordo e l’Accordo nella versione del primo accordo di modifica del 16 aprile 2002 devono essere considerati e applicati come un solo accordo; la nuova versione dell’Accordo è redatta e pubblicata dalla Commissione peritale permanen- te.
Art. 3 Entrata in vigore Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate l’adempimento delle rispettive esigenze per l’entrata in vigore. È determinante il giorno in cui è ricevuta l’ultima notifica.
Riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario. RU 2005 Accordo con il Governo della Repubblica federale di Germania
Fatto a Berlino il 19 marzo 2003, in due originali in lingua tedesca.
Per il Governo Per il Governo della Confederazione Svizzera: della Repubblica federale di Germania: Werner Baumann Wilfried Grolig
Riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario. RU 2005 Accordo con il Governo della Repubblica federale di Germania