AS 2005 2205
Ordinanza concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell'amministrazione delle dogane
Ordinanza concernente la competenza della Direzione generale delle dogane nel campo della formazione professionale superiore per il personale dell’amministrazione delle dogane
del 18 maggio 2005
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers); visti gli articoli 131 capoverso 4 e 142 capoverso 2 della legge federale del 1° ottobre 19252 sulle dogane (LD), ordina:
Art. 1 1 La Direzione generale delle dogane è l’organizzazione del mondo del lavoro com- petente per la formazione professionale superiore del personale dell’amministra- zione delle dogane ai sensi dell’articolo 28 capoverso 2 della legge del 13 dicembre
20023 sulla formazione professionale.
2 Essa è competente per l’emanazione delle relative disposizioni e disciplina segna- tamente le condizioni d’ammissione, il programma d’insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli concernenti gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori per il personale dell’amministrazione delle dogane.
Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.
18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
RS 631.63