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AS 2005 2293

Ordinanza sull'entrata in vigore integrale della legge sui prodotti chimici

Ordinanza sull’entrata in vigore integrale della legge sui prodotti chimici

del 18 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20001 sui prodotti chimici, ordina:

Articolo unico 1 La legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici entra in vigore il 1° agosto 2005. 2 Sono eccettuate le seguenti disposizioni, entrate in vigore il 1° gennaio 20052:

a. articolo 19 capoverso 2 lettere a e d; b. articolo 34 capoverso 1 lettera e; c. articolo 38; d. articolo 49 capoverso 3 lettera e; e. allegato II numero 2 (art. 39 cpv. 1bis della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente).

18 maggio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 813.1; RU 2004 4763 2 RU 2004 4780

2004-2686 2293

Ordinanza sull’entrata in vigore integrale della legge sui prodotti chimici RU 2005

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