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AS 2005 2321

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF)

Modifica del 18 maggio 2005

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DFF del 10 dicembre 20011 concernente i mutui ipotecari agevolati è modificata come segue:

Titolo Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati tramite il patrimonio di PUBLICA (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF)

Art. 1 Campo di applicazione La presente ordinanza disciplina l’amministrazione di mutui ipotecari tramite il patrimonio della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA).

Art. 3–5 Abrogati

Art. 6 rubrica nonché cpv. 2 e 3 Mutuatari

2 e 3 Abrogati

Art. 7 Obbligo di collaborare 1 I mutuatari devono fornire all’AFF tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta, come pure i documenti. Essi devono inoltre permetterle di consultare i documenti e di accedere ai luoghi. 2 L’AFF può far capo, per perizie, a servizi federali competenti o a esperti esterni. Le spese che ne derivano sono a carico del mutuatario.

1 RS 172.220.111.310.3

2005-0604 2321

Ordinanza sui mutui ipotecari DFF RU 2005

Art. 10 cpv. 2

2 Nel caso di un esame da parte dell’AFF i mutuatari soggiacciono all’obbligo di

collaborare secondo l’articolo 7.

Art. 12 cpv. 3 e 3bis 3 Il mutuo di primo grado deve essere rimunerato al massimo al tasso d’interesse di riferimento. 3bis Il mutuo di secondo grado deve essere rimunerato al tasso d’interesse del mutuo di primo grado maggiorato di 0,25 punti percentuali.

Art. 20 cpv. 2 e 2bis

2 Essa è competente per l’amministrazione dei mutui. Essa emana le pertinenti

direttive d’intesa con PUBLICA ed esegue la presente ordinanza. 2bis Essa può incaricare terzi, esterni all’Amministrazione, di amministrare i mutui, ma rimane tuttavia competente per emanare le decisioni in caso di controversie concernenti il rapporto di mutuo.

Art. 23 Entrata in vigore e validità La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002 e ha validità sino al 31 dicembre 2006.

II 1 Fatto salvo l’articolo 12 capoversi 3 e 3bis, la presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2005.

2 L’articolo 12 capoversi 3 e 3bis entra in vigore il 1° gennaio 2006.

18 maggio 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz