AS 2005 2517
Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la modifica del decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
del 17 giugno 2005
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20041, decreta:
I Il decreto federale del 9 ottobre 19982 relativo al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari è modificato come segue:
Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale relativa al regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari
Ingresso visto l’articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 19974; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 settembre 20045 concernente modi- fiche del finanziamento dei progetti FTP (in particolare allegati 2 e 3),
Art. 6 Concessione di anticipi 1 Per garantire un finanziamento continuo dei progetti, possono essere accordati al fondo anticipi imputati sul conto capitale della Confederazione, anche se comporta- no un aumento temporaneo del livello d’indebitamento. 2 Il tetto massimo degli anticipi che possono essere concessi ammonta cumulativa- mente a 8,6 miliardi di franchi (prezzi del 1995). Il Dipartimento federale delle finanze riesamina periodicamente la situazione. L’Assemblea federale decide gli adeguamenti necessari del tetto massimo. Tiene allora conto, da una parte, dei vin- coli tecnici, dell’evoluzione dei costi, del calendario nonché del bisogno di progetti e, dall’altra, del livello d’indebitamento generale della Confederazione. Il tetto
3 Questa disposizione corrisponde all’art. 196 n. 3 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 4 FF 1998 227 5 FF 2004 4695
2004-1423 2517
Regolamento del fondo per i grandi progetti ferroviari. OAF RU 2005
massimo non può essere aumentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. Sino alla fine del 2010 gli anticipi cumulati sono indicizzati. 3 Gli anticipi sono pienamente rimborsabili. Dal 2015, almeno il 50 per cento delle somme a destinazione vincolata da versare al fondo secondo l’articolo 196 numero 3 capoverso 2 lettere b ed e della Costituzione federale deve essere iscritto nel budget e nella pianificazione finanziaria del fondo per il rimborso degli anticipi. Il meccani- smo di rimborso non può essere allentato per la realizzazione di nuovi progetti o nuove parti di progetto. La presente regolamentazione si applica finché la totalità degli anticipi è stata rimborsata. 4 In caso di ritardi nella costruzione o di altri eventi imprevedibili il Consiglio fede- rale può prorogare al massimo di due anni le scadenze previste nei capoversi 2 e 3. Gli anticipi sono concessi a un tasso d’interesse di mercato. Tale interesse è imputa- to al conto economico. L’Amministrazione federale delle finanze determina le modalità d’applicazione.
Art. 10 cpv. 1 1 Il 1° gennaio 2005 i mutui rimborsabili concessi a tassi di mercato tra il 1998 e il 2004 per i grandi progetti ferroviari sono trasformati in contributi a fondo perso per le gallerie di base; quelli per gli altri progetti sono trasformati in mutui a tassi varia- bili e rimborsabili condizionatamente. Inoltre, i mutui a tassi variabili e rimborsabili condizionatamente concessi per il raccordo della Svizzera orientale all’asse di transi- to del San Gottardo sono trasformati, in ragione del 25 per cento delle spese di investimento effettuate tra il 1998 e il 2004, in contributi a fondo perso. Restano iscritti nei conti del fondo.
Art. 11 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 Il presente decreto6, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 23 capoverso 3 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.
2 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
II La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2005.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005 Consiglio nazionale, 17 giugno 2005 Il presidente: Bruno Frick Il presidente: Thérèse Meyer Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann
6 Oggi: ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost.; RS 101).
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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