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AS 2005 4783

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

RS 0.515.091; RU 1983 1499

Campo d’applicazione il 28 settembre 2005, complemento1 Stati partecipanti Ratificazione Entrata in vigore Adesione (A)

Burkina Faso 26 novembre 2003 A 26 maggio 2004 Cilea 15 ottobre 2003 15 aprile 2004 Honduras 30 ottobre 2003 A 30 aprile 2004 Liberia 16 settembre 2005 A 16 marzo 2006 Paraguay 22 settembre 2004 A 22 marzo 2005 Sierra Leonea 30 settembre 2004 30 marzo 2005 Sri Lankaa b 24 settembre 2004 A 24 marzo 2005 Turchia* a c 2 marzo 2005 2 settembre 2005 Turkmenistana 19 marzo 2004 A 19 settembre 2004 Venezuela 19 aprile 2005 A 19 ottobre 2005 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi francese e inglese si possono consultare sul Sito Internet della Organizza- zione delle Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna. a Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. II b Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. I c Questo Stato non si ritiene legato dal Prot. III

1 Completa quelli in RU 1983 1515, 1986 827, 1989 291, 1990 1195 e 2003 4419.

2005-2366 4783

Divieto o limitazione dell’impiego di talune armi classiche RU 2005

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