AS 2005 4827
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d'insegnamento e d'esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell'Università di Basilea
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell’Università di Basilea
del 17 ottobre 2005
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame
(modulo speciale) della facoltà di medicina dell’Università di Basilea (Facoltà): a. dal primo al quarto anno di studio della medicina umana; b. dal primo al secondo anno di studio della medicina dentaria. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi- zioni dell’OPMed e dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medici.
Sezione 2: Obiettivi e programmi dello studio
Art. 2 1 Il programma dello studio dal primo al quarto anno di studio si orienta agli obietti- vi della formazione stabiliti dal catalogo svizzero degli obiettivi di apprendimento. La Facoltà è responsabile della concretizzazione, attuazione e verifica di questi obiettivi. 2 Nei primi tre anni di studio sono trasmesse le basi biopsicosociali necessarie per svolgere attività mediche quale fondamento per la comprensione della struttura e delle funzioni del corpo umano, partendo dal livello molecolare fino all’intero organismo, includendo anche il suo ambiente. Inoltre sono trasmesse le basi del lavoro scientifico, della medicina di base nonché i fondamenti delle competenze sociali e comunicative.
RS 811.112.246
2005-1706 4827
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per RU 2005
3 A partire dal quarto anno di studio è approfondita la formazione clinica, psicoso- ciale e scientifica in considerazione degli aspetti relativi alla sanità pubblica.
Sezione 3: Ordinamento degli esami
Art. 3 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all’inizio dell’anno di studio: a. le procedure d’apprezzamento adottate per le singole verifiche delle presta- zioni; b. i dettagli delle procedure d’apprezzamento speciali e i criteri di valutazione applicati, nella misura in cui non corrispondono a quelli dell’OPMed; c. le date in cui si svolgono i singoli esami e gli apprezzamenti completivi; d. le unità d’insegnamento determinanti per le singole verifiche delle presta- zioni nonché gli obiettivi dell’insegnamento che sono alla base; e. in caso di apprezzamenti che concernono più unità d’insegnamento, la pon- derazione delle singole parti nell’apprezzamento globale; f. l’attribuzione dei punti di credito nell’ambito delle singole verifiche delle prestazioni; g. i corsi d’insegnamento e i test di verifica concomitanti dichiarati obbligatori dalla Facoltà; h. la presenza minima richiesta ai corsi d’insegnamento; i. l’applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza.
Art. 4 Ammissione alle verifiche delle prestazioni
1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni gli studenti che:
a. hanno frequentato i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dalla Facoltà; b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l’insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall’OPMed. 2 L’ammissione alle verifiche delle prestazioni al termine dell’anno di studio avvie- ne indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell’anno. 3 Alle verifiche delle prestazioni dell’anno di studio successivo sono invece ammessi unicamente gli studenti che nel corso dell’anno di studio precedente hanno superato le verifiche delle prestazioni e conseguito 60 punti di credito.
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per RU 2005
4 Per essere ammessi alle verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio, gli studenti devono inoltre aver compiuto un corso pratico di cure sanitarie secondo l’articolo 11 dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici o esserne stati esonerati dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva).
5 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non
adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. 6 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un’autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata.
Art. 5 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d’esame secondo la OPMed; b. procedure d’apprezzamento particolari definite dalla Facoltà (esame clinico oggettivamente strutturato, ECOS, e rapporto sull’apprendimento).
2 Ciascuno dei quattro anni di studio comprende tre verifiche delle prestazioni.
3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si com- pensano a vicenda.
Art. 6 ECOS (esame clinico oggettivamente strutturato) 1 L’ECOS serve alla verifica delle abilità pratiche, della messa in pratica delle rispet- tive conoscenze teoriche e dell’adeguatezza dell’atteggiamento degli studenti.
2 Comprende singole stazioni successive. Un ECOS o un ECOS parziale dura al
massimo quattro ore. 3 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esaminato- re in base a criteri precendetemente stabiliti. 4 La Facoltà stabilisce i criteri per l’apprezzamento delle prestazioni degli studenti nelle singole stazioni e per l’apprezzamento globale dell’ECOS.
Art. 7 Rapporto sull’apprendimento 1 Nel rapporto sull’apprendimento gli studenti riferiscono, sotto forma di un reso- conto strutturato, in merito alle loro esperienze d’apprendimento in un’unità d’insegnamento designata appositamente dalla Facoltà. 2 Il rapporto sull’apprendimento può contenere rapporti parziali scritti, orali o audio- visivi.
3 RS 811.112.2
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per RU 2005
Art. 8 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito è armonizzato a livello svizzero.
Art. 9 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone specializzate che hanno partecipato al programma d’insegnamento del modulo speciale e che sono familiari con le proce- dure d’apprezzamento applicate. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà.
2 La Facoltà designa per ogni anno di studio un esaminatore responsabile e ne
comunica il nome alla Giunta direttiva. 3 Gli esami scritti e le procedure d’apprezzamento speciali sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 4 Agli esami orali è presente inoltre un presidente della commissione d’esame (pre- sidente locale o supplente). Nel limite del possibile, gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente della commissione d’esame.
Art. 10 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 La Facoltà comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presi- dente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito comples- sivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione for- male.
Art. 11 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni
1 Le verifiche delle prestazioni del primo e del secondo anno di studio possono
essere ripetute una volta, quelle del terzo e del quarto anno di studio due volte.
2 Gli studenti che non hanno superato una o più procedure d’apprezzamento di un
anno di studio devono ripetere unicamente i singoli apprezzamenti non superati con tutte le parti di cui sono costituiti. 3 Prima dell’inizio dell’anno di studio successivo, la Facoltà permette agli studenti di ripetere i singoli apprezzamenti non superati del rispettivo anno di studio preceden- te. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere gli apprezzamenti durante o al termi- ne dell’anno di studio.
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per RU 2005
Art. 12 Esclusione definitiva L’esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica della prestazione che il candidato glo- balmente non ha superato.
Sezione 4: Tasse e indennità
Art. 13 Tasse Per le verifiche delle prestazioni sono prelevate le seguenti tasse: Franchi
a. primo anno di studio 370.– b. secondo anno di studio 370.– c. terzo anno di studio 530.– d. quarto anno di studio 500.– 2 Per la ripetizione di una singola prova d’esame le tasse sono ridotte proporzional- mente.
Art. 14 Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19844 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche.
Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto
Art. 15 1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta- zioni. 2 La Facoltà presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale.
4 RS 811.112.11
Sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame per RU 2005
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 16 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 4 ottobre 20015 concernente la sperimentazione di un modulo speciale d’insegnamento e d’esame alla facoltà di medicina dell’Università di Basi- lea è abrogata.
Art. 17 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d’insegnamento e d’esame della presente ordinanza si applica agli studenti dei quattro anni di studio a partire dall’anno accademico 2005/2006. 2 Per gli studenti che ripetono singoli apprezzamenti secondo il diritto previgente o che per motivi importanti non hanno potuto sostenerli, gli esami secondo il diritto previgente si svolgono per l’ultima volta conformemente alle modalità seguenti: a. apprezzamenti del primo e del secondo anno di studio: 2005/2006 b. apprezzamenti del terzo e del quarto anno di studio: 2006/2007
3 Su proposta della Facoltà, la Giunta direttiva decide se per gli apprezzamenti
secondo il presente modulo speciale possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà.
4 Le modifiche del programma di studio e dell’ordinamento degli esami a seguito
dalla presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del rispettivo anno di studio.
Art. 18 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2005.
17 ottobre 2005 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin
5 RU 2001 2558