AS 2005 4957
Ordinanza sulla costruzione e sull'esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull’esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)
Modifica del 26 ottobre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 10 marzo 19861 sugli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 21 della legge federale del 18 giugno 19932 sul trasporto viaggiatori; visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; visto l’articolo 4 della legge federale del 19 marzo 19764 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici,
Art. 26a Conformità ai requisiti essenziali di cui alla direttiva CE sugli impianti a fune Qualora un componente di sicurezza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 5 della diret- tiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 20005 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (direttiva CE sugli impianti a fune) o un sottosistema ai sensi dell’allegato I della direttiva CE sugli impianti a fune adempia i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva CE sugli impianti a fune, per tale componente di sicurezza o sottosistema non è necessario rispettare le relative prescrizioni di costruzione svizzere.
II L’allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.
5 GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 21.
2005-1376 4957
Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2005
III La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.
26 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2005
Allegato 3 (art. 33 cpv. 1)
L’attestato di sicurezza
N. 1, 2, 3, lett. k ed l, 4, lett. b 1. L’attestato di sicurezza si riferisce alla costruzione e all’esercizio. Deve dimo- strare in modo chiaro che tutte le parti dell’installazione la cui esecuzione è discipli- nata da prescrizioni sono conformi a queste ultime e che le esigenze di sicurezza sono soddisfatte. Deve inoltre provare che le misure presentate nel rapporto di sicurezza (allegato 1 n. 8) sono state applicate. 2. L’attestato di sicurezza deve segnalare le deroghe alle disposizioni e i rischi che sono apparsi inevitabili soltanto al momento del montaggio dell’installazione. Esso deve inoltre rilevare che, seppur con tali deroghe o rischi, si ottiene lo stesso grado di sicurezza come se l’installazione fosse costruita conformemente alle prescrizioni.
3. L’attestato di sicurezza comprende i seguenti elementi:
k. eventuali dichiarazioni di conformità e attestati di esame rilasciati per com- ponenti di sicurezza, compresa la documentazione tecnica ad essi relativa, di cui agli allegati IV e V della direttiva CE sugli impianti a fune6, come pure tutti i documenti necessari alla verifica della sicurezza da parte dell’ufficio federale; l. eventuali dichiarazioni di conformità e attestati di esame rilasciati per sotto- sistemi, compresa la documentazione tecnica ad essi relativa, di cui agli al- legati VI e VII della direttiva CE sugli impianti a fune, come pure tutti i do- cumenti necessari alla verifica della sicurezza da parte dell’ufficio federale. 4. La verifica eseguita da periti o da organismi notificati di cui alla direttiva CE sugli impianti a fune comprende almeno: b. le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costru- zione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica;
6 GU n. L 106 del 3.5.2000, pag. 21.
Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune RU 2005