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AS 2005 5383

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza FINMA sulla sorveglianza delle assicurazioni, OS-FINMA)

Ordinanza dell’UFAP sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza UFAP sulla sorveglianza, O-UFAP)

del 9 novembre 2005

L’Ufficio federale delle assicurazioni private, vista la legge del 17 dicembre 20041 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA); vista l’ordinanza del 9 novembre 20052 sulla sorveglianza (OS); in applicazione dell’Accordo del 10 ottobre 19893 tra la Confederazione Svizzera e la CEE concernente l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e dell’Accordo del 19 dicembre 19964 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta, ordina:

Sezione 1: Riserve tecniche e patrimonio vincolato

Art. 1

1 Il supplemento di cui all’articolo 18 LSA ammonta:

a. nell’assicurazione sulla vita, all’1 per cento delle riserve tecniche prese in considerazione per determinare l’importo legale; b. nell’assicurazione contro i danni, al 4 per cento della somma delle riserve secondo l’articolo 68 capoverso 1 lettere a–c OS, ma almeno a 100 000 fran- chi. 2 Nell’assicurazione sulla vita il supplemento cade se l’impresa di assicurazione non assume nessun rischio d’investimento.

Sezione 2: Attuario responsabile

Art. 2 Compiti 1 L’attuario responsabile assicura la tenuta della parte tecnica del piano d’esercizio. Egli stabilisce quali tariffe sono applicabili a un prodotto. 2 Egli allestisce ogni anno un rapporto esaustivo all’attenzione della direzione. I servizi competenti dell’impresa gli forniscono le informazioni necessarie.

RS 961.011.1

2005-2702 5383

Ordinanza UFAP sulla sorveglianza RU 2005

3 In caso di importanti variazioni delle basi rispetto all’ultimo rapporto, l’attuario responsabile ne informa senza indugio la direzione.

Art. 3 Contenuto del rapporto 1 Il rapporto presenta la situazione attuale e l’evoluzione possibile dell’impresa nell’ottica attuariale, segnatamente le evoluzioni tecniche che pregiudicano la situa- zione finanziaria dell’impresa. 2 Esso contiene tutte le informazioni necessarie in relazione all’articolo 24 capover- so 1 lettere a–c LSA. Informa inoltre sul risultato tecnico dei prodotti. 3 Oltre alle constatazioni materiali specifiche, il rapporto fornisce anche indicazioni concernenti: a. le basi, i parametri e i modelli utilizzati; e b. la sensibilità dei risultati alle modifiche dei parametri.

Art. 4 Cessazione del rapporto di collaborazione In caso di cessazione del rapporto di collaborazione tra l’attuario responsabile e l’impresa di assicurazione, entrambe le parti informano in modo indipendente una dall’altra l’autorità di sorveglianza in merito ai motivi della separazione, delle dimissioni o della revoca.

Sezione 3: Rendiconto

Art. 5 Finché il fondo di riserva abbia raggiunto il 50 per cento del capitale statutario o lo abbia nuovamente raggiunto, le imprese di assicurazione che esercitano l’assicura- zione sulla vita devono assegnare alle riserve legali (art. 671 o 860 CO5) almeno il 10 per cento e le altre imprese di assicurazione almeno il 20 per cento dell’utile annuo.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6 Disposizioni transitorie 1 Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantano nel campo dell’inter- mediazione assicurativa almeno cinque anni d’esperienza professionale a titolo d’occupazione principale o almeno otto anni d’esperienza professionale a titolo d’occupazione accessoria possiedono le qualifiche professionali ai sensi dell’arti- colo 184 OS.

5 RS 220

Ordinanza UFAP sulla sorveglianza RU 2005

2 Gli intermediari assicurativi tenuti a iscriversi nel registro devono rimediare a insufficienti qualifiche professionali entro il 31 dicembre 2007.

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 novembre 2005 Ufficio federale delle assicurazioni private Il direttore: Herbert Lüthy

Ordinanza UFAP sulla sorveglianza RU 2005

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