AS 2005 711
Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Legge federale sulla retribuzione e l’infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi (Legge sulle indennità parlamentari, LI)
Modifica dell’8 ottobre 2004
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell’Ufficio del Consiglio degli Stati del 1° marzo 20041; visto il parere del Consiglio federale del 12 marzo 20042, decreta:
I La legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari è modificata come segue:
Art. 7 Previdenza 1 Fino all’età di 65 anni compiuti, il parlamentare riceve un contributo per la previ- denza vecchiaia, invalidità e morte.
2 La Confederazione versa il contributo a:
a. un istituto di previdenza designato dal parlamentare e riconosciuto ai sensi della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; o b. un istituto della previdenza individuale vincolata. 3 Se il contributo non può essere versato in tutto o in parte a un istituto di cui al capoverso 2, la parte corrispondente è trasferita a una cassa di previdenza designata dal Parlamento presso un istituto di previdenza non registrato. 4 Il parlamentare riceve prestazioni in caso di invalidità e morte, per quanto non possa ottenere prestazioni equivalenti da altri istituti della previdenza professionale o, se esercita un’attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute.