AS 2005 93
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministeri di Ucraina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata (con all.)
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto dei Ministeri di Ucraina concernente la riammissione di persone senza dimora autorizzata
Concluso l’11 luglio 2003 Entrato in vigore con scambio di note il 1° ottobre 2004
Il Consiglio federale svizzero e il Gabinetto di Ministeri di Ucraina (detti in seguito «Parti contraenti»), nell’intento di mantenere e rafforzare uno spirito di solidarietà e di cooperazione tra di loro, decisi ad adottare misure contro l’immigrazione illegale, desiderosi di agevolare la riammissione di persone, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Riammissione di propri cittadini (1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di dimora applicabili sul territorio nazionale della Parte contraente richiedente, purché sia comprovato o verosimile che tale persona possegga la cittadinanza della Parte con- traente richiesta. (2) La Parte contraente richiedente riammette una tale persona alle medesime con- dizioni, se da una verifica ulteriore risulta che quest’ultima non possedeva la cittadi- nanza della Parte contraente richiesta.
Art. 2 Riammissione di cittadini di Stati terzi (1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, riammette senza formalità sul suo territorio le persone che non possiedono la cittadinanza di una delle due Parti (cittadini di Stati terzi e apolidi) e a cui sul territorio della Parte contraente richiesta è stato rilasciato un permesso di dimora permanente o è stato concesso lo statuto di rifugiato, se tali persone non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti per l’entrata o il dimora sul territorio della Parte contraente richiedente.
RS 0.142.117.679
1 Dal testo originale tedesco (AS 2005 93).
2003-1229 93
Riammissione di persone senza dimora autorizzata. Accordo con l’Ucraina RU 2005
(2) La Parte contraente richiedente riammette le persone di cui al capoverso 1 del presente articolo, se in seguito risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiesta tali persone non disponevano di un permesso di dimora permanente o dello statuto di rifugiato sul territorio della Parte contraente richiesta.
Art. 3 Permesso di dimora permanente È considerata permesso di dimora permanente qualsiasi autorizzazione elencata al punto 3.2 dell’allegato al presente Accordo, rilasciata in virtù del diritto nazionale dalle autorità competenti di una Parte contraente.
Art. 4 Termini (1) La Parte contraente richiesta risponde immediatamente a una domanda di riam- missione, in ogni caso entro 15 giorni feriali. (2) La Parte contraente richiesta prende a carico immediatamente e, in ogni caso entro il termine di un mese, le persone la cui riammissione è stata convenuta. Il termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente richiedente. Le autorità competenti delle Parti contraenti convengono anticipatamente e per scritto la data del trasferimento. (3) Se risulta che un cittadino di un Paese terzo o un apolide ha soggiornato ininter- rottamente per più di sei mesi sul territorio di una Parte contraente che ne era a conoscenza, tale Parte non può più chiederne la riammissione. A causa di gravi problemi di salute, di esigenze legali o di importanti difficoltà pratiche, detto perio- do può, in via eccezionale, essere prorogato fino a dodici mesi.
Art. 5 Trasporto in transito (1) Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra, ammette il trasporto in transito di cittadini di Stati terzi e apolidi sotto il controllo delle autorità (in seguito «traspor- to in transito»), a condizione che sia garantita l’ammissione negli altri Stati di transi- to e nello Stato di destinazione. In tal caso, non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta. (2) Il trasporto in transito di una persona di cui al capoverso 1 del presente articolo non può essere chiesto o è negato, se vi sono sufficienti motivi per ritenere che, nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito, tale persona sia minacciata di trattamento inumano o di pena di morte oppure che la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà siano in pericolo a causa della sua nazionalità, religione, razza o delle sue opinioni politiche. (3) Il trasporto in transito può inoltre essere negato, se sul territorio della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione tale perso- na debba attendersi a un perseguimento penale o all’esecuzione di una sentenza, tranne quella prevista per il valico illegale della frontiera.
Riammissione di persone senza dimora autorizzata. Accordo con l’Ucraina RU 2005
(4) La domanda di trasporto in transito deve essere presentata per scritto ed evasa direttamente tra il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione svizzera e il Ministero degli Interni di Ucraina. La forma e il contenuto della domanda sono definiti nell’allegato. (5) Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui ai capoversi 1–3 del presente articolo, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi del rifiuto. Anche dopo l’autorizzazione del trasporto in transito, le persone prese a carico possono essere rinviate alla Parte contraente richiedente qualora dovesse risultare che le condizioni di cui al capoverso 1 del presente articolo non erano date oppure che esistevano motivi di rifiuto ai sensi del capoverso 2 o 3 del presente articolo. In tal caso, la Parte contraente richiedente riammette le persone in questione.
Art. 6 Protezione dei dati (1) Nella misura in cui la comunicazione di dati personali è richiesta per l’esecuzione del presente Accordo, tali dati devono essere raccolti, trattati e protetti conformemente al diritto nazionale e internazionale. Vanno in particolare rispettati i seguenti principi: a) la Parte contraente destinataria utilizza i dati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni fissate dalla Parte contraente mittente; b) su richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente mit- tente sull’utilizzazione dei dati e sui risultati ottenuti; c) i dati personali possono essere comunicati e utilizzati unicamente dalle auto- rità competenti responsabili dell’esecuzione del presente Accordo. La loro trasmissione ad altre persone è possibile soltanto previa autorizzazione scrit- ta della Parte contraente mittente; d) la Parte contraente mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmet- tere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Deve rispettare le restrizioni in materia di trasmissione dei dati vigenti secondo il suo diritto interno. Qualora risulti che siano stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione sia stata indebita, la Parte contraente destinataria deve esserne immediatamente avvertita e provvedere alla loro rettifica o alla loro distruzione; e) la persona che ne faccia richiesta va informata conformemente al diritto nazionale della Parte contraente adita su quali suoi dati personali sono stati comunicati e per quale scopo; f) i dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Ogni Parte contraente affi- da a un adeguato ente indipendente il controllo dell’elaborazione e dell’utilizzazione dei dati; g) ogni Parte contraente è tenuta a proteggere i dati personali dall’accesso non autorizzato, dalle modifiche abusive e dalla comunicazione indebita.
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(2) I dati personali da comunicare in relazione alla riammissione di persone possono concernere esclusivamente: a) le generalità della persona da riammettere e, se necessario, dei membri della sua famiglia (cognome, nome, eventuali nomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, alias, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e, se del caso, precedente), b) la carta d’identità o il passaporto (numero, durata della validità, data e luogo di rilascio, autorità che lo ha rilasciato ecc.), c) gli altri dati necessari all’identificazione della persona da riammettere (p. es. impronte digitali), d) i luoghi di soggiorno e gli itinerari.
Art. 7 Spese Tutte le spese di trasporto relative alla riammissione e al transito fino al confine della Parte contraente richiesta o dello Stato di destinazione, nonché al ritorno delle persone di cui al capoverso 2 degli articoli 1 e 2 del presente Accordo, sono a carico della Parte contraente richiedente.
Art. 8 Applicazione dell’Accordo (1) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione svizzera e il Ministero degli Interni di Ucraina hanno in particolare convenuto i seguenti punti per quanto riguarda l’applicazione del presente Accordo: a) i documenti e le informazioni necessari per la riammissione; b) le modalità di pagamento delle spese giusta l’articolo 7 del presente Accordo. Tali punti sono trattati in modo esaustivo nell’allegato che è parte integrante del presente Accordo. (2) Eventuali modifiche di tale allegato possono essere effettuate mediante scambio di note tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Ministero degli Interni di Ucraina. La loro entrata in vigore è retta dall’articolo 13 capoverso 1 del presente Accordo. (3) Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambia- no una lista delle autorità competenti per la sua applicazione e i loro indirizzi, come pure una lista dei valichi di frontiera attraverso i quali hanno luogo le riammissioni e i transiti.
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Art. 9 Altri obblighi Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti alle Parti contraenti: – da accordi internazionali in materia di protezione dei diritti dell’uomo, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 19502 per la salva- guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; – dall’applicazione della Convenzione del 28 luglio 19513 sullo status dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19674; – da accordi internazionali in materia di estradizione.
Art. 10 Principi di buona collaborazione (1) Le Parti contraenti si aiutano a vicenda nell’applicazione e nell’interpretazione del presente Accordo. Si informano reciprocamente a intervalli regolari sulle condi- zioni richieste in materia d’immigrazione di cittadini di Stati terzi. Qualsiasi contro- versia scaturita dall’interpretazione, dall’applicazione o dall’esecuzione del presente Accordo è risolta mediante consultazioni reciproche e scambi di opinione, orali o scritti, tra le autorità competenti delle Parti contraenti. (2) Su richiesta, la rappresentanza estera della Parte contraente alla quale è stata presentata una domanda di riammissione ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente Accordo assiste l’altra Parte nell’accertamento della cittadinanza della persona che deve lasciare il Paese, in particolare procedendo all’audizione di tale persona. Se necessario, per accertare la cittadinanza, si può far capo a esperti.
Art. 11 Sospensione Ciascuna Parte contraente può, dopo aver consultato l’altra Parte, sospendere total- mente o parzialmente il presente Accordo per motivi di ordine pubblico, di salute pubblica o di sicurezza nazionale. La sospensione deve essere comunicata immedia- tamente per scritto all’altra Parte contraente.
Art. 12 Campo d’applicazione Il presente Accordo vale anche per il territorio del Principato del Liechtenstein e i suoi cittadini conformemente all’Accordo del 29 marzo 19235 tra la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein.
Art. 13 Entrata in vigore e denuncia (1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si sono notificate per scritto l’adempimento delle rispettive condizioni per la sua entrata in vigore.
2 RS 0.101 3 RS 0.142.30 4 RS 0.142.301 5 RS 0.631.112.514
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(2) Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo, previa notifica scritta all’altra Parte. In tal caso, l’Accordo prende fine
30 giorni dopo la ricezione di tale notifica.
Fatto a Kiev l’11 luglio 2003 in doppio esemplare originale in lingua tedesca, ucrai- na e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Per il Per il Consiglio federale svizzero: Gabinetto dei Ministeri di Ucraina: Ruth Metzler-Arnold Juri O. Smirnow
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Allegato
1 Ad articolo 1 dell’Accordo
1.1 La cittadinanza svizzera è comprovata mediante i seguenti documenti:
– carta d’identità valida; – passaporto valido o documento sostitutivo del passaporto (lasciapas- sare). Su presentazione di tali documenti, le autorità svizzere riconoscono la citta- dinanza senza ulteriori verifiche. 1.2 La cittadinanza svizzera è resa verosimile in particolare mediante i seguenti documenti: – tutti i documenti di cui al numero 1.1 del presente allegato, la cui vali- dità sia scaduta; – carta d’identità comprovante l’appartenenza all’esercito svizzero; – licenza di condurre; – atto di nascita; – dichiarazioni di testimoni; – particolari forniti dalla persona in questione; – lingua parlata dalla persona in questione (ev. perizia linguistica median- te esperti); – raffronto delle impronte digitali; – attestazione della polizia locale relativa alla perdita del passaporto. In tali casi, la cittadinanza svizzera è considerata comprovata finché la Svizzera non l’abbia confutata.
1.3 La cittadinanza ucraina è comprovata mediante i seguenti documenti:
– passaporto di cittadino ucraino; – certificato temporaneo di cittadino ucraino; – certificato di appartenenza alla cittadinanza ucraina; – passaporto di viaggio di cittadino ucraino; – passaporto diplomatico; – passaporto di servizio; – documento di viaggio per bambini; – libretto di marinaio; – carta d’identità di personale navigante; – documento di viaggio di ritorno in Ucraina. Su presentazione di tali documenti, l’Ucraina riconosce la cittadinanza senza ulteriori verifiche.
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1.4 La cittadinanza ucraina è resa verosimile in particolare mediante i seguenti
documenti: – tutti i documenti di cui al numero 1.3 del presente allegato, la cui vali- dità sia scaduta; – carta d’identità comprovante l’appartenenza all’esercito ucraino; – licenza di condurre; – atto di nascita; – dichiarazioni di testimoni; – indicazioni date dalla persona sulla sua cittadinanza; – lingua parlata dalla persona in questione (ev. perizia linguistica median- te esperti); – raffronto delle impronte digitali; – attestazione della polizia locale relativa alla perdita del passaporto; – identificazione, mediante fotografia, della persona in questione sul luo- go della sua dimora permanente; – in alcuni casi, la conferma scritta del gruppo di turisti o del capo di delegazione di cui tale persona fa parte. In tali casi, la cittadinanza ucraina è considerata comprovata finché l’Ucraina non l’abbia confutata.
2 Ad articolo 1 dell’Accordo
2.1 Quando la Parte contraente richiedente ritiene di aver effettivamente accerta- to la cittadinanza giusta l’articolo 1 capoverso 2 dell’Accordo trasmette per scritto alla Parte contraente richiesta le seguenti indicazioni concernenti la persona in questione: a) nome e cognome, se del caso cognome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato di origine; d) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un altro documento di viaggio e designazione delle autorità che lo hanno rila- sciato, compresa una fotocopia di tale documento. La risposta è trasmessa immediatamente per scritto alla Parte contraente richiedente.
2.2 Se la persona da riammettere ha bisogno di cure mediche, la Parte contraente
richiedente è inoltre tenuta a fornire una descrizione dello stato di salute del- la persona in questione nonché copie di certificati medici e informazioni sul- la necessità di trattamenti speciali, come assistenza medica o altra, o di tra- sporto con ambulanza.
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3 Ad articoli 2 e 3 dell’Accordo
3.1 Nella domanda di riammissione giusta l’articolo 2 dell’Accordo devono
figurare le seguenti informazioni sulla persona in questione: a) nome e cognome, se del caso nome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza, d) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato contraente richiesto; e) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un altro documento di viaggio e designazione delle autorità che lo hanno rila- sciato, compresa una fotocopia di tale documento.
3.2 La dimora permanente è comprovata mediante i seguenti documenti:
a) sul territorio della Confederazione svizzera: – permesso di domicilio C valido, rilasciato dall’autorità cantonale per gli stranieri; – documento di viaggio per rifugiati valido ai sensi della Conven- zione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati (Convention tra- vel document); – passaporto per stranieri valido; b) sul territorio dell’Ucraina: – passaporto per stranieri con menzione «ha il permesso di dimora permanente in Ucraina»; – certificato di dimora permanente in Ucraina per stranieri e apolidi; – carta d’identità di viaggio per apolidi; – carta d’identità per rifugiati. 3.3 I capoversi 1.2 e 1.4 del presente allegato si applicano mutatis mutandis alla presunzione di dimora permanente. In tali casi, la riammissione avviene solo con il consenso esplicito della Parte contraente richiesta, che da parte sua risponde alla domanda entro 15 giorni feriali.
4 Ad articolo 4 dell’Accordo
I termini giusta l’articolo 4 dell’Accordo sono termini massimi. Il termine decorre dalla notifica della domanda di riammissione alla Parte contraente richiesta.
5 Ad articolo 5 dell’Accordo
5.1 Nella domanda di trasporto in transito devono figurare le seguenti indicazio- ni concernenti la persona in questione: a) nome e cognome, se del caso nome da nubile; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza;
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d) ultimo indirizzo conosciuto nello Stato di destinazione; e) tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un altro documento di viaggio e designazione delle autorità che lo hanno rila- sciato, compresa una fotocopia di tale documento.
5.2 La domanda di trasporto in transito deve indicare se per la persona in que-
stione sono necessarie misure di sicurezza speciali, cure mediche o altro. 5.3 La domanda di trasporto in transito è presentata per scritto. La Parte contra- ente richiesta risponde per scritto entro 5 giorni feriali a decorrere dalla rice- zione della domanda. 5.4 Se la Parte contraente richiesta accetta la domanda, il trasporto in transito è effettuato entro 30 giorni dalla data della risposta.
5.5 Il momento preciso e le modalità della consegna e del trasporto in transito
(numero di volo, ora di partenza e di arrivo, generalità di eventuali persone d’accompagnamento) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti delle Parti contraenti. Se il trasporto in transito verso lo Stato richiesto avviene via terra, il numero massimo di persone per trasporto è di 30.
6 Ad articolo 7 dell’Accordo
Le spese giusta l’articolo 7 dell’Accordo sono rimborsate della Parte contra- ente richiedente entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. L’importo è versato sul conto bancario degli enti dell’altra Parte contraente, menzionati all’articolo 8 capoverso 1 dell’Accordo.
7 Ad articolo 10 dell’Accordo
7.1 Qualora la cittadinanza non possa essere comprovata o resa verosimile in
base ai documenti presentati, il consolato della Parte contraente richiesta deve, su domanda della Parte contraente richiedente, procedere immediata- mente all’audizione della persona in questione. 7.2 Se l’audizione svolta dal consolato della Parte contraente richiesta permette di stabilire la cittadinanza della persona in questione, il consolato rilascia immediatamente un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare). 7.3 Se l’audizione svolta dal consolato della Parte contraente richiesta consente di rendere verosimile la cittadinanza della persona in questione, il consolato, dopo consultazione delle autorità centrali competenti, rilascia un documento sostitutivo del passaporto. 7.4 Se lo ritengono necessario, le autorità centrali competenti della Parte contra- ente richiesta possono nominare esperti allo scopo di stabilire la cittadinanza della persona in questione. Se la cittadinanza può essere resa verosimile, il consolato della Parte contraente richiesta rilascia immediatamente un docu- mento sostitutivo del passaporto.
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7.5 Se è in possesso di altri mezzi atti a provare o rendere verosimile la cittadi- nanza, la Parte contraente richiedente deve fornirli immediatamente alla Par- te contraente richiesta. Qualora quest’ultima ritenga che gli elementi per provare o rendere verosimile la cittadinanza non possono essere accettati, ne informa immediatamente le autorità competenti della Parte contraente richiedente.
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