AS 2006 2125
Convenzione internazionale del 17 giugno 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare
Convenzione internazionale del 17 giugno 1960 per la salvaguardia della vita umana in mare
RS 0.747.363.32; RU 1966 1033
Campo d’applicazione l’8 marzo 20061 La Svizzera rimane vincolata dalle disposizioni della Convenzione del 17 giugno 1960, sostituita ed annullata dalla Convenzione del 1° novembre 1974 per la salva- guardia della vita umane in mare (RS 0.747.363.33), secondo il suo articolo VI, verso gli Stati seguenti, i quali non hanno ratificato la Convenzione del 1974 oppure che non vi hanno aderito: Nauru Somalia Zambia
1 Sostituisce quelli in RU 1973 29, 1976 1164, 1977 2151, 1985 1625 e 1989 839. Una versione del campo d’applicazione aggiornata è pubblicata sul sito internet del DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/i/home/foreign/intagr/dabase.html).
2006-0741 2125
Convenzione internazionale del 17 giu. 1960 per la salvaguardia RU 2006 della vita umana in mare