Lexipedia

AS 2006 227

Decreto federale concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

Decreto federale concernente l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957

dell’8 ottobre 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 settembre 20032, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo firmato il 10 febbraio 2003 tra il Consiglio federale svizzero e il

Governo della Repubblica Francese relativo alla procedura semplificata di estradi- zione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre

1957 è approvato.

2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 8 ottobre 2004 Consiglio degli Stati, 8 ottobre 2004 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 27 gennaio 2005.3

28 gennaio 2005 Cancelleria federale

Decreto federale concernente l'Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Francese relativo alla procedura semplificata di estradizione e a complemento della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 | Lexipedia | Lexipedia