AS 2006 2611
Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)
Modifica del 17 marzo 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d’identità è modificata come segue:
Art. 2a Passaporti biometrici I passaporti ordinari, i passaporti diplomatici ordinari e i passaporti di servizio ordinari possono essere muniti di un microchip. In tal caso sono denominati «passa- porti biometrici». Essi sono rilasciati nel quadro del progetto pilota di cui all’artico- lo 58a.
Art. 5 cpv. 1bis 1bis Il passaporto biometrico è rilasciato per:
a. cinque anni, alle persone che al momento della domanda hanno compiuto
3 anni;
b. tre anni, alle persone che al momento della domanda non hanno ancora compiuto 3 anni.
Art. 6, rubrica e cpv. 4 Documenti d’identità ordinari e passaporto biometrico 4 In casi motivati, anche l’autorità del luogo di dimora può accettare, previo accordo con la competente autorità richiedente, una domanda di rilascio di un documento d’identità.
Art. 7 cpv. 2, secondo periodo nonché cpv. 3 Abrogati
1 RS 143.11
2006-0202 2611
Documenti d’identità RU 2006
Art. 7a Eccezione Non è ammesso richiedere documenti d’identità ordinari o passaporti biometrici in un aeroporto.
Art. 14 cpv. 1, primo periodo 1 I dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–e LDI sono quelli indicati nel registro delle famiglie o nel registro elettronico dello stato civile. ...
Art. 14a Contenuto del passaporto biometrico
1 Il passaporto biometrico contiene:
a. i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–h nonché j–m LDI; b. una fotografia digitale del viso; e c. un microchip munito di antenna.
2 L’articolo 14 si applica per analogia.
3 I dati di cui al capoverso 1 lettere a e b sono inoltre registrati sul microchip. Il contenuto del microchip è certificato da una firma elettronica.
4 Sono applicabili il regolamento (CE) n. 2252/2004 del 13 dicembre 2004 del
Consiglio, che fissa le norme per gli elementi di sicurezza e gli elementi biometrici integrati nei passaporti e nei documenti di viaggio rilasciati dai Paesi membri, e le pertinenti disposizioni esecutive.
Art. 14b Accesso al contenuto del microchip di un passaporto biometrico Per accedere al contenuto del microchip, la zona leggibile elettronicamente del passaporto biometrico dev’essere posta su un lettore apposito.
Art. 16 cpv. 4 4 Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio ne informa l’autorità richiedente. Quest’ultima lo comunica senza indugio al richiedente.
Art. 17a Procedura complementare per i passaporti biometrici 1 La persona che richiede il rilascio di un passaporto biometrico deve recarsi in un centro per la registrazione dei dati biometrici (art. 58 cpv. 4) entro 30 giorni lavora- tivi, ma non prima di 5 giorni lavorativi dopo la presentazione della richiesta. La richiesta è annullata se la persona non adempie tale obbligo entro il termine stabilito di 30 giorni lavorativi. 2 In casi giustificati, l’autorità di rilascio che funge anche da centro per la registra- zione dei dati biometrici può rilevare immediatamente i dati biometrici. Il risparmio di tempo non costituisce di per sé un motivo di giustificazione sufficiente.
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3 Se la persona presenta la richiesta presso una rappresentanza svizzera all’estero che funge da centro per la registrazione dei dati biometrici, quest’ultima può rilevare immediatamente i dati biometrici se non vi è alcun dubbio circa l’identità del richie- dente. 4 Il centro per la registrazione dei dati biometrici effettua una fotografia digitale del viso del richiedente e la registra in ISA.
Art. 19 cpv. 1bis 1bis I moduli di richiesta per un passaporto biometrico sono conservati sei mesi.
Art. 24 Documenti d’identità persi e documenti d’identità ritrovati 1 La perdita di un documento d’identità ai sensi dell’articolo 22 comporta il suo annullamento. Il documento d’identità non è più utilizzabile. 2 I documenti d’identità ritrovati non sono restituiti al loro titolare ma consegnati a un’autorità di rilascio. Essa li rende inutilizzabili.
Art. 25 cpv. 4 4 L’Ufficio federale può esigere la consegna di vecchi documenti d’identità inalterati a fini di controllo e di valutazione.
Titolo prima dell’art. 27
Sezione 7: Consegna, controllo e trattamento
Art. 27, rubrica e cpv. 4 Consegna 4 Prima di inviarlo al titolare, il servizio preposto alla stesura dei documenti verifica il buon funzionamento del passaporto biometrico.
Art. 27a Controllo
1 Ildestinatario controlla subito che il documento d’identità consegnatogli non
contenga errori e non sia danneggiato. 2 Il titolare di un passaporto biometrico deve poter verificare il suo buon funziona- mento e accedere al contenuto del microchip presso un punto di controllo dei dati biometrici (art. 58 cpv. 4).
3 Il servizio preposto alla stesura dei documenti informa il titolare:
a. dell’obbligo di controllare il documento d’identità secondo il capoverso 1; b. dell’obbligo di trattare il documento d’identità con cura secondo l’artico- lo 27b; e
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c. della possibilità di verificare il buon funzionamento del passaporto biometri- co secondo il capoverso 2.
Art. 27b Trattamento dei documenti d’identità I documenti d’identità devono essere trattati con cura.
Art. 28 lett. a ISA serve in particolare per: a. verificare l’identità asserita in base al documento presentato o ai dati biome- trici;
Art. 30 cpv. 2 2 La consultazione dei dati ISA per la verifica dell’identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d’identità da controllare. Se una persona non può presentare un documento d’identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi abbia acconsentito. È vietata la consulta- zione per verificare l’identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.
Titolo prima dell’art. 37a Sezione 2a: Sistema d’informazione dei servizi di controllo dei dati biometrici
Art. 37a 1 L’Ufficio federale gestisce un sistema d’informazione relativo ai punti di controllo dei dati biometrici. Il sistema serve a registrare i risultati dei controlli dei passaporti biometrici previsti dall’articolo 27a capoverso 2.
2 Il sistema contiene:
a. il luogo e la data del controllo; b. i numeri dei passaporti biometrici controllati; c. le indicazioni relative al controllo (esame completo del funzionamento del microchip e verifica dell’identità del titolare mediante il confronto con i dati biometrici che figurano sul microchip).
3 Sono autorizzati a consultare online i dati del sistema:
a. l’Ufficio federale; b. le autorità di rilascio; c. i centri per la registrazione dei dati biometrici.
4 I dati del sistema sono cancellati cinque anni dopo il controllo.
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5 Il sistema può essere integrato in ISA. Gli articoli 38–41 sono applicabili per analogia.
Art. 44 cpv. 4–6 4 L’acquisto degli apparecchi di registrazione e di controllo dei dati biometrici incombe alla Confederazione. L’acquisto di siffatti apparecchi sottostà al diritto federale in materia di acquisti pubblici. 5 Le autorità cantonali o federali responsabili dei centri per la registrazione dei dati biometrici e dei punti di controllo dei dati biometrici si procurano gli apparecchi di cui al capoverso 4 esclusivamente presso la Confederazione. 6 Le autorità che gestiscono i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo dei dati biometrici assumono i costi di gestione e i costi per la sostitu- zione degli apparecchi.
Art. 45 Emolumenti per i documenti d’identità Chi richiede un documento d’identità versa un emolumento.
Art. 46 cpv. 2 lett. a
2 Per le seguenti altre prestazioni possono essere riscossi emolumenti:
a. ulteriori chiarimenti in relazione al rilascio di un documento d’identità ordi- nario, di un passaporto biometrico o di un passaporto provvisorio secondo gli articoli 6 capoverso 4, 7 capoverso 2 o 17a capoverso 2 o 3;
Art. 50 cpv. 1bis 1bis In caso di richiesta di un passaporto biometrico, la persona richiedente versa direttamente al centro per la registrazione dei dati biometrici la quota di emolumento che gli spetta.
Art. 52 Assunzione delle spese in caso di errori e ritardi
1 Se la persona richiedente riceve un documento d’identità errato, incompleto o
danneggiato, le viene gratuitamente fornito un documento d’identità sostitutivo se segnala il difetto: a. entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento di un passaporto biometrico rila- sciato in Svizzera; b. entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento di un passaporto biometrico rila- sciato all’estero; c. entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di qualsiasi altro documento d’identità. 2 In Svizzera il termine di consegna del documento d’identità è di 15 giorni lavorati- vi dalla richiesta. All’estero il termine di consegna è di 40 giorni lavorativi dal
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ricevimento della richiesta. La rappresentanza all’estero può fissare in singoli casi un termine di consegna più lungo. 3 Il termine di consegna dei passaporti biometrici decorre dal giorno in cui i dati biometrici della persona richiedente sono registrati presso un centro per la registra- zione dei dati biometrici. Esso è di 30 giorni lavorativi in Svizzera e di 60 giorni lavorativi all’estero. In casi motivati, ad esempio in caso di problemi tecnici, il Dipartimento può decidere un termine più lungo. La proroga del termine è pubblica- ta sul Foglio federale. 4 Se il termine di consegna non è rispettato, la persona richiedente può reclamare entro 5 giorni. In questo caso ha diritto gratuitamente ad un nuovo documento d’identità. Se il tempo per ricevere un documento d’identità ordinario non è suffi- ciente, l’autorità di rilascio, se necessario, rilascia gratuitamente anche un passaporto provvisorio. 5 Se la responsabilità per gli errori nel documento d’identità o per il ritardo nella consegna incombe al servizio preposto alla stesura, l’autorità richiedente, l’autorità di rilascio o il centro per la registrazione dei dati biometrici gli consegnano i docu- menti che giustificano la stesura gratuita del documento d’identità. 6 In caso di divergenza fra l’autorità di rilascio, il centro per la registrazione dei dati biometrici e il servizio preposto alla stesura, decide l’Ufficio federale.
Art. 55 cpv. 2–4 2 Essi possono essere consegnati all’avente diritto per una durata limitata o illimitata.
3 Il passaporto diplomatico biometrico e il passaporto di servizio biometrico sono tuttavia rilasciati per una durata massima di: a. cinque anni; b. tre anni alle persone che al momento della domanda non hanno ancora com- piuto 3 anni.
4 Il DFAE disciplina i dettagli.
Art. 56 Particolarità 1 Il DFAE disciplina le particolarità per i passaporti diplomatici e di servizio secon- do i capitoli 1–5 della presente ordinanza. 2 Gestisce un centro per la registrazione dei dati biometrici per il rilascio e il control- lo dei passaporti biometrici. Può inoltre gestire un punto di controllo dei dati biome- trici.
Art. 58 Esecuzione
1 Il Dipartimento esegue la presente ordinanza.
2 Esso emana le istruzioni relative ai documenti d’identità necessarie all’esecuzione della presente ordinanza.
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3 Durante il progetto pilota di cui dall’articolo 58a e dopo aver consultato i Cantoni, esso fissa il numero e l’ubicazione dei centri per la registrazione dei dati biometrici e dei punti di controllo dei dati biometrici. Il Dipartimento tiene conto delle peculiarità geografiche e linguistiche della Svizzera. Dopo aver consultato il DFAE, fissa il numero e l’ubicazione dei centri per la registrazione dei dati biometrici e dei servizi di controllo dei dati biometrici all’estero. 4 I Cantoni gestiscono i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo dei dati biometrici situati sul loro territorio. La Confederazione gestisce i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo dei dati biometrici situati all’estero nonché il centro per la registrazione e il punto di controllo di cui all’articolo 56.
Art. 58a Progetto pilota e rapporto di valutazione 1 Le disposizioni della presente ordinanza concernenti i passaporti biometrici sono applicate nell’ambito di un progetto pilota. 2 Il progetto pilota dura al massimo cinque anni. Il suo scopo è quello di preparare l’introduzione definitiva dei documenti d’identità biometrici. 3 Nel corso del progetto pilota, la produzione annuale di passaporti biometrici è limitata a 100 000 esemplari. Raggiunta questa cifra, il Dipartimento può sospende- re, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di richiedere un passaporto biome- trico. Può anche aumentare la capacità di produzione annuale massima. Le comuni- cazioni a questo proposito sono pubblicate sul Foglio federale.
4 All’entrata in vigore della presente modifica, la Confederazione s’incarica di
acquistare e installare due apparecchi di registrazione per ogni centro per la registra- zione dei dati biometrici. S’incarica inoltre di acquistare e installare un apparecchio di controllo dei dati biometrici per ogni centro per la registrazione dei dati biometrici in Svizzera, fatto salvo il centro di cui all’articolo 56 capoverso 2. 5 Al più tardi due anni dopo l’inizio del progetto pilota, l’Ufficio federale presenta un rapporto al Consiglio federale. Tale rapporto valuta le esperienze fatte durante il progetto pilota e costituisce la base per eventuali adeguamenti delle basi legali applicabili ai passaporti biometrici.
II Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalle versioni qui allegate.
III La presente modifica entra in vigore il 4 settembre 2006.
17 marzo 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato 1 (art. 30 cpv. 1)
Autorizzazione per l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA
A = consultazione; E = entrata e consultazione
Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio rilascio chiarimenti S. stesura Cgcf UPP
Record doc. d’id. + banca dati
I. Dati del documento d’identità
Cognome ufficiale, art. 2 cpv. 1 lett. a E A E E A E E A A LDI o cognome d’affinità
Nome(i), lett. b E A E E A E E A A
Sesso, lett. c E A E E A E E A A
Data di nascita, lett. d E A E E A E E A A
Luogo d’origine, lett. e E A E E A E E A A
Nazionalità, lett. f E A E E A E E A A E
Statura, lett. g E A E E A E E A A
Firma, lett. h E A E E A E E A A
Fotografia, lett. i /fotografia digitale E A E E A E E A A E (art. 14a cpv. 1, ODI)
Autorità di rilascio, lett. j E A E E A E E A A
Data di rilascio, lett. k E A E E A E E A A E
Data di scadenza della validità, lett. l E A E E A E E A A E
Numero del documento, lett. m E A E E A E E A A E
Tipo di documento, lett. m E A E E A E E A A
Zona leggibile elettronicamente, E A E E A E E A A E art. 2 cpv. 2 LDI
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio rilascio chiarimenti S. stesura Cgcf UPP
Limitazione della validità, cpv. 3 E A E E A E E A A
Registrazione su domanda del E A E E A E E A A richiedente, cpv. 4
Rappresentanti legali dei minorenni, E A E E A E E A A cpv. 5
II. Dati supplementari nella banca dati
Autorità richiedente, art. 11 cpv. 1 lett. a E A E E A E E A A LDI
Numero della richiesta E A E E A E E A A
Data della richiesta E A E E A E E A A
Data della registrazione E E E E E
Servizio di produzione E E E E E E
Stato della produzione E A E E A E E A A E
Numero dell’invio E E E E A E
Codice della lingua E A E E A E E A A
Data dell’incarico E E E E E
Tipo di emolumento E E E E E
Conferma della produzione E E E E E
Conferma dell’invio E E E E E
Indirizzo dell’invio E E E E E
Luogo di nascita, lett. b E A E E A E E A A
Altri luoghi d’origine, lett. c E E E E E
Cognome, cognome prima del E A E E A E E A A matrimonio e nome(i) dei genitori, lett. d
Data del primo e del nuovo rilascio, E A E E A E E A A lett. e
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Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio rilascio chiarimenti S. stesura Cgcf UPP
Modifiche dei dati contenuti nel E A E E A E E A A documento
Iscrizioni inerenti al blocco, lett. f E E E E A
Deposito di un documento E A E E A E A A A
Rifiuto E A E E E A
Notifica o revoca della perdita E E E E A E
Ritiro E A E E A E A A A
Misure di protezione di minorenni o E E E E A interdetti, lett. g
Firma/e del rappresentante legale per E E E E E documenti intestati a minorenni, lett. h
Perdita e revoca della cittadinanza, lett. i E E E E A
Particolarità dei documenti d’identità A E diplomatici e consolari, lett. j (campo particolare)
Statuto del documento E A E E A E A A A
Abbreviazioni: Fedpol doc. id.: Ufficio federale di polizia, sezione Documenti d’identità (servizio federale competente, art. 12 cpv. 1 lett. a LDI) Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI) DFAE A. est. rilascio: Autorità di rilascio esterne del DFAE per i documenti d’identità, i passaporti provvisori e i passaporti biometrici all’estero (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) = rappresentanze svizze- re all’estero compresi i centri per la registrazione dei dati biometrici e i punti di controllo di cui all’articolo 56 ODI. DFAE A. int. rilascio: Autorità di rilascio interne del DFAE per passaporti diplomatici, passaporti di servizio e passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Cgcf: Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI)
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Cant. A. rilascio: Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) compresi i centri per la registrazione dei dati biometrici UPP: Autorità di rilascio per passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Uff. pol. CID Uffici di polizia designati dai Cantoni per chiarimenti chiarimenti: sull’identità (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI) Uff. pol. perdita: Uffici di polizia designati dai Cantoni per ricevere le notifiche di perdita (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI) S. stesura: Servizio preposto alla stesura dei documenti d’identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI) e dei passaporti biometrici
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Allegato 2 (art. 47)
Emolumenti per i documenti d’identità (art. 45)
CID fr. Pass. fr. Pass. + CID assieme fr. Pass. provv. Fr. Pass. biometrico fr.
Bambini* 30.– 55.– 63.– 100.–** 180.–*** Adulti* 65.– 120.– 128.– 100.–** 250.–***
* Per il passaporto biometrico, bambini = persone che non hanno ancora compiuto 3 anni; adulti = tutte le persone che hanno compiuto 3 anni ** di cui una parte è riscossa dal servizio competente (art. 50 cpv. 2) *** di cui 50 franchi sono riscossi da un centro per la registrazione dei dati biometrici (art. 50 cpv. 1bis)
Emolumenti per altre prestazioni (art. 46)
Supplementi obbligatori (giusta il capoverso 1): Fr.
a. registrazioni successive presso un’autorità di rilascio; 20.– b. rilascio di un passaporto provvisorio: – al di fuori degli ordinari orari d’ufficio, 25.– – il sabato, la domenica e nei giorni festivi legali, 50.– c. rilascio di un passaporto provvisorio in un aeroporto. 50.– Supplementi facoltativi (giusta il capoverso 2): a. per particolari verifiche in relazione al rilascio di un documento d’identità ordinario, di un passaporto biometrico o di un passaporto provvisorio: – tempo di lavoro/tariffa oraria. 80.– b. ritiro di un documento; 40.– c. restituzione di un documento; 40.– d. richiesta di documenti e trasmissione di documenti: – emolumento di base, 20.– – spese giusta l’articolo 49. Secondo i costi effettivi
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Allegato 3 (art. 53 cpv. 2)
Ripartizione degli emolumenti tra Confederazione e Cantoni
Documenti Confederazione Cantoni o Centri per la rappresentanze registrazione dei svizzere all’estero dati biometrici
Quota per la Quota della Quota del centro produzione Confederazione in senso stretto fr. fr. fr. fr.
CID Bambini 3.80 2.40 23.80 Adulti 8.25 5.15 51.60 Passaporto Bambini 17.20 3.40 34.40 Adulti 37.50 7.50 75.— Pass. e CID assieme Bambini 25.20 3.40 34.40 Adulti 45.50 7.50 75.— Pass. provvisorio 30.— 0.— 70.— Pass. biometrico Bambini fino a 3 anni 57.20 38.40 34.40 50.— Altre persone 77.50 47.50 75.— 50.—
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