AS 2006 3861
Legge federale sull'agricoltura
Legge federale sull’agricoltura (LAgr)
Modifica del 24 marzo 2006
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 14 settembre 20041; visto il parere del Consiglio federale del 24 novembre 20042, decreta:
I La legge federale del 29 aprile 19983 sull’agricoltura è modificata come segue:
Art. 16a Indicazione delle caratteristiche e dei metodi di produzione 1 I prodotti agricoli e i relativi prodotti trasformati possono essere muniti di indica- zioni su caratteristiche o metodi di produzione conformi a determinate prescrizioni (produzione rispettosa dell’ambiente, certificazione di prestazioni ecologiche o detenzione degli animali rispettosa delle esigenze della specie) o di indicazioni su tali prescrizioni. 2 Le indicazioni devono, segnatamente, essere conformi alle prescrizioni sulla prote- zione dagli inganni nel settore delle derrate alimentari.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 24 marzo 2006 Consiglio degli Stati, 24 marzo 2006 Il presidente: Claude Janiak Il presidente: Rolf Büttiker Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz