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AS 2006 3929

Ordinanza del DFF sulle agevolazioni fiscali e l'interesse di mora per l'imposta sugli oli minerali

Ordinanza del DFF su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali

Modifica dell’11 settembre 2006

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DFF del 28 novembre 19961 su le agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli mineraliè modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4 e art. 5 Abrogati

Art. 6 cpv. 2 lett. a e g 2 La cifra di superficie è la somma dei risultati ottenuti dalla moltiplicazione delle superficie in ettari per i coefficienti qui appresso: a. terreno prativo: – sfruttato in modo estensivo 0,7 – altri 1,0 g. colture orticole 4,5

Art. 7 rubrica e cpv. 1 e 2 concerne solo il testo in francese 1 Per le aziende la cui parte principale della superficie agricola utile si trova in regione di montagna, la superficie di terreni prativi è calcolata secondo l’effettivo del bestiame.

2 Il numero di animali è moltiplicato per i coefficienti qui appresso:

Coefficiente

a. cavalli di meno di 3 anni 0,25 b. cavalli di 3 anni e più 0,50 c. pony e cavalli piccoli 0,25 d. asini, muli e bardotti 0,35

1 RS 641.612

2006-1034 3929

Agevolazioni fiscali e l’interesse di mora per l’imposta sugli oli minerali RU 2006

Coefficiente

e. bestiame giovane, da 4 a 12 mesi 0,20 f. giovenche 0,35 g. vacche 0,55 h. tori e buoi 0,40 i. pecore e capre, eccettuati i greggi transumanti, cervi, struzzi 0,05

Art. 8 cpv. 1 1 Il consumo secondo norma giusta l’articolo 4 è ripartito come segue per genere di carburante: 16 % benzina, 84 % olio diesel.

Art. 9 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

11 settembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

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