AS 2006 4159
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)
Modifica del 22 settembre 2006
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe- riore a 19 890 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3315 franchi.
Art. 5 Adattamento all’AVS (art. 9 LPP)
Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:
Importi precedenti Nuovi importi franchi franchi
19 350 19 890 22 575 23 205 77 400 79 560 3 225 3 315
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 831.441.1
2006-2089 4159
Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2006