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AS 2006 4159

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)

Modifica del 22 settembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 19841 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità è modificata come segue:

Art. 3a cpv. 1 1 Per le persone che sottostanno all’assicurazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 2 LPP e che percepiscono da un datore di lavoro un salario determinante AVS supe- riore a 19 890 franchi, deve essere assicurato un importo di almeno 3315 franchi.

Art. 5 Adattamento all’AVS (art. 9 LPP)

Gli importi limite di cui agli articoli 2, 7, 8 e 46 LPP sono aumentati come segue:

Importi precedenti Nuovi importi franchi franchi

19 350 19 890 22 575 23 205 77 400 79 560 3 225 3 315

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

22 settembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 831.441.1

2006-2089 4159

Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. OPP 2 RU 2006